Lavoratore distaccato nell’ambito dell’Unione Europea, degli stati SEE e della Svizzera - Legislazione di sicurezza sociale applicabile - Documento portatile A1 - Nuove modalita’ di richiesta

L’INPS ha reso noto che dal 1° settembre 2019 le domande di rilascio del documento portatile A1 dovranno essere presentate all’Istituto esclusivamente in via telematica.

Suggerimento n. 319/47 del 24 giugno 2019


Come noto (v., da ultimo, il nostro Suggerimento n. 561/2016), per certificare la legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore nei casi in cui lo stesso svolga in distacco transnazionale un’attività lavorativa in uno o più Stati che applicano la regolamentazione comunitaria (Stati U.E. nonché Svizzera, Islanda, Liechtenstein e Norvegia) è necessario che il lavoratore stesso sia in possesso del documento portatile A1.

In proposito, l’INPS, con circolare n. 86/2019, ha comunicato che, a decorrere dal 1° settembre 2019, le domande di rilascio del documento portatile A1 dovranno essere presentate all’Istituto da parte dei datori di lavoro o degli intermediari previdenziali (ad esempio, consulenti del lavoro) esclusivamente in via telematica.

L’invio telematico deve avvenire tramite il seguente percorso:
- dal sito internet www.inps.it selezionare “Tutti i servizi”, digitare nel campo Testo libero “Servizi per le aziende e consulenti” e accedere al “Portale delle Agevolazioni (ex-DiResCo)” > “Distacchi” (Procedura per la richiesta della certificazione A1 in applicazione della normativa UE).
   

Peraltro, l’Istituto ha precisato che fino al 31 agosto 2019 è previsto un periodo transitorio, durante il quale sarà possibile inviare le domande sia con le consuete modalità sia utilizzando il canale telematico.

Per le informazioni di dettaglio inerenti la nuova modalità di presentazione delle domande e l’emissione della certificazione A1, rimandiamo ai punti 3.1 e 4 della citata circolare n. 86/2019.

Da ultimo evidenziamo che per le tipologie di richieste per le quali è prevista la presentazione da parte del lavoratore interessato la trasmissione della domanda continuerà ad avvenire con le modalità attualmente in uso. In particolare, sono per il momento escluse dall’invio telematico le richieste che riguardano:
- i lavoratori autonomi distaccati;
- i lavoratori autonomi o subordinati che esercitano un’attività in più Stati;
- i lavoratori autonomi o subordinati che sono assoggettati alla legislazione dello Stato in cui lavorano (ad esempio, i transfrontalieri che svolgano un'attività di lavoro dipendente o autonomo in uno Stato e risiedano in un altro Stato comunitario).

 


Referenti

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