Jobs Act - Completata l’attuazione delle deleghe in materia di lavoro

Pubblicati sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 221/2015 gli ultimi quattro decreti legislativi in attuazione del “Jobs Act”, entrati in vigore il 24 settembre 2015.

Suggerimento n. 426/64 del 29 settembre 2015


Con la pubblicazione sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 221/2015 del 23 settembre 2015 dei decreti legislativi n. 148, n. 149, n. 150 e n. 151/2015 si è concluso l’iter attuativo della legge 10 dicembre 2014, n. 183, nota come “Jobs Act”.

Tali decreti - tutti in vigore dal 24 settembre 2015, anche se gli effetti di alcuni di essi sono subordinati all’emanazione di appositi decreti ministeriali - unitamente ai provvedimenti già emanati, riformano il diritto del lavoro, secondo gli orientamenti espressi dal Governo.

Ricordiamo che i contenuti principali della delega erano stati da noi sintetizzati nel Suggerimento n. 555/2014 e, con riferimento ai decreti via via emanati, sono stati illustrati con successive comunicazioni ed incontri informativi.

Nel riservarci una sintesi delle disposizioni di particolare interesse per le imprese del nostro settore, contenute nei quattro decreti in parola, segnaliamo fin d’ora che il decreto legislativo n. 148/2015 (“Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”), nel ridisegnare integralmente la disciplina dei trattamenti di integrazione salariale, ha previsto, tra l’altro, un nuovo termine per la presentazione delle domande di integrazione salariale ordinaria.

Più precisamente, il precedente termine del 25 del mese successivo a quello in cui scadeva la settimana in cui aveva avuto inizio la sospensione o la riduzione di orario è stato sostituito dal più restrittivo termine dei 15 giorni decorrenti dall’inizio della sospensione o della riduzione di orario.

Data l’immediata entrata in vigore della nuova disposizione, l’INPS, con messaggio n. 5919/2015 - riservandosi una dettagliata informativa sull'intera materia mediante una circolare di prossima emanazione - ha precisato che le domande per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa precedenti a giovedì 24 settembre 2015 potranno continuare ad essere presentate dalle aziende con le modalità previste nella previgente disciplina, mentre le domande per gli eventi di sospensione o riduzione verificatisi a partire dalla predetta data dovranno invece, rispettare il nuovo termine.

In proposito, in assenza di specifici chiarimenti amministrativi, suggeriamo alle imprese, che abbiano già in atto periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa non compresi in richieste già presentate, di provvedere ad inoltrare all’INPS la domanda di integrazione salariale per tali periodi al più presto e, comunque, entro il giorno 8 ottobre 2015, cioè entro il quindicesimo giorno dall’entrata in vigore del provvedimento in parola. Per i periodi di sospensione o riduzione di attività successivi al 23 settembre 2015 varrà il termine sopra citato di 15 giorni decorrenti dall’inizio della sospensione o della riduzione di orario.

Tenuto conto poi che la nuova normativa prevede che le domande siano corredate dall’elenco dei nominativi dei lavoratori interessati alla sospensione o alla riduzione di orario, nonché dal numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente distinti per orario contrattuale, l’Istituto ha altresì previsto che i datori di lavoro dovranno allegare alle domande un file contenente alcuni dati sugli addetti alla unità produttiva interessata, il cui tracciato è reperibile seguendo il percorso indicato nel citato messaggio.

Da notare che, in sede di prima applicazione, l’INPS consente di trasmettere l’elenco dei lavoratori addetti all’unità produttiva interessata all’integrazione salariale anche in una fase successiva all’invio della domanda.

 


Referenti

Questo contenuto è riservato agli iscritti ad Assimpredil Ance. Se sei iscritto ad Assimpredil Ance, accedi. Se ancora non lo sei, scopri come fare.