Istituito il servizio telematico “Gestione Radon Indoor” (Ge.R.I.)
La Regione Lombardia ha istituito il nuovo servizio telematico Ge.R.I. con il quale, a partire dal 1° marzo 2025, i soggetti competenti che svolgono attività del servizio di dosimetria del gas radon devono trasmettere ad ARPA e ATS i dati e le informazioni sulla presenza di gas radon nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni.
Suggerimento n. 124/33 del 3 marzo 2025
Informiamo i soci che la Regione Lombardia ha pubblicato due delibere con le quali ha istituito il nuovo servizio telematico “Gestione Radon Indoor” (Ge.R.I.).
A partire dal 1° marzo 2025 i soggetti competenti che svolgono attività del servizio di dosimetria del gas radon devono trasmettere alle Autorità ambientali e sanitarie (ARPA e ATS) i dati e le informazioni sulla presenza di gas radon nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni, utilizzando il nuovo servizio telematico Ge.R.I..
Con riferimento alle due delibere regionali sopra menzionate (vedi allegati), segnaliamo che:
- la DGR n. XII/3866 del 3 febbraio 2025 ha istituito il nuovo servizio telematico Ge.R.I.;
- la D.d.g n. 2170 del 19 febbraio 2025 ha approvato il documento “Flussi di comunicazione attività controllo radon”, redatto dalla DG Welfare in collaborazione con ARIA S.p.a. e con il contributo di ARPA Lombardia, che descrive il progetto informativo per la realizzazione dei servizi telematici funzionali alla trasmissione dei dati e delle informazioni che saranno inseriti all’interno del Sistema Informativo Regionale della Prevenzione (la cui realizzazione è affidata ad ARIA S.p.a.).
Pertanto, dal 1° marzo 2025 i soggetti competenti dovranno usare esclusivamente il servizio telematico Ge.R.I. per trasmettere le informazioni e i dati delle misurazioni del radon che hanno effettuato nei luoghi di lavoro (ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 101/2020) nonché le misurazioni effettuate nelle abitazioni (ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 101/2020).
Le informazioni sono così acquisite dall'Agenzia di protezione dell'ambiente (ARPA) e dalle Aziende sanitarie regionali (ATS) per la trasmissione alla banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale prevista dall'art. 152 del D.Lgs. n. 101/2020.
Ricordiamo alle imprese che il radon è un gas potenzialmente dannoso per la salute poiché comporta un aumento statisticamente significativo del rischio di tumore polmonare. A livello mondiale, il radon è considerato il contaminante radioattivo più pericoloso negli ambienti chiusi ed è stato valutato che il 50% circa dell’esposizione media delle persone a radiazioni ionizzanti è dovuto al radon.
Il testo unico di riferimento in materia di radon è il D.Lgs. n. 101/2020 – Titolo IV Capo I.
I livelli massimi di riferimento per la concentrazione di gas radon sono quelli indicati all’art. 12 del citato D.Lgs. n. 101/2020:
- 300 Bq/m3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per le abitazioni esistenti;
- 200 Bq/m3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024;
- 300 Bq/m3 in termini di concentrazione media annua di attività di radon in aria per i luoghi di lavoro.
Per ulteriori approfondimenti in merito al gas radon e per l’elenco regionale dei soggetti competenti che svolgono attività del servizio di dosimetria del gas radon si rimanda al seguente link.
Facendo seguito al Suggerimento n. 8/2025, sebbene i cantieri siano esclusi, ricordiamo che per l’uso in deroga di locali sotterranei e semisotterranei, sempre che le lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, che siano rispettati i requisiti dell’allegato IV del Testo unico e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima, il datore di lavoro è tenuto a presentare una comunicazione preventiva a INL, corredata da documentazione specifica. La comunicazione può essere presentata esclusivamente per locali che sono già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa.
L'INL inoltre ricorda che il tema radon è un tema importante quando si utilizzano locali sotterranei o semi-sotterranei e che i datori di lavoro che intendono utilizzare questi locali sono tenuti a:
- effettuare le misurazioni della concentrazione media annua di radon entro 24 mesi dall’avvio dell’attività;
- avvalersi di servizi di dosimetria riconosciuti per eseguire tali misurazioni;
- includere i risultati di tali misurazioni all’interno del documento di valutazione dei rischi (DVR).