INPS - Visite mediche di controllo durante la malattia - Comunicazione della variazione dell’indirizzo di reperibilita’ - Nuovo servizio telematico

L’Istituto rende nota la possibilità per i lavoratori di comunicare via web eventuali variazioni del proprio domicilio durante l’assenza per malattia.

Suggerimento n. 762/158 del 13 ottobre 2020


Come noto (v., da ultimo, il nostro Suggerimento n. 406/2018), al fine di consentire l’effettuazione dei controlli medico-fiscali durante l’assenza per malattia, i lavoratori sono tenuti a comunicare all’INPS e al datore di lavoro, tramite il certificato medico, la propria residenza o il proprio domicilio abituali ovvero la diversa reperibilità durante la malattia e tutte le eventuali variazioni degli stessi.

In proposito, l’INPS, con circolare n. 106/2020, ha reso noto di aver rilasciato sul proprio portale internet una nuova procedura telematica, che consente al lavoratore di comunicare la variazione dell'indirizzo di reperibilità durante la malattia direttamente all'INPS, sostituendo le modalità finora in uso (e-mail alla casella medico-legale della Struttura territoriale INPS di competenza o comunicazione mediante Contact center), che rimangono tuttavia ancora valide nei casi di indisponibilità del servizio telematico.

Il nuovo servizio, denominato “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”, è accessibile - previa autenticazione tramite le credenziali necessarie per l’utilizzo dei servizi telematici INPS (cioè: PIN INPS, ove ancora in uso, ovvero SPID) - dal portale web dell’Istituto, attraverso la sezione dedicata ai “Servizi Online”. Il servizio consente la comunicazione e la gestione, nell’ambito di un evento di malattia, di una diversa reperibilità rispetto a quella comunicata precedentemente con il certificato di malattia in corso di prognosi o anche con altra comunicazione.

Per eventuali approfondimenti relativi alle modalità di attuazione del servizio, rimandiamo alla circolare n. 106/2020 sopra citata ed alle indicazioni riportate nel sito INPS.

Peraltro, per quanto di interesse per le imprese, evidenziamo che:

  • il nuovo servizio non sostituisce, in alcun modo, gli obblighi contrattuali di comunicazione da parte dei lavoratori nei confronti dei propri datori di lavoro. In particolare, il lavoratore è tenuto: se richiesto, a fornire al proprio datore di lavoro il numero di protocollo del certificato medico di malattia; a giustificare l’assenza entro il giorno successivo a quello d’inizio della stessa, salvo giustificati motivi di impedimento; a comunicare tempestivamente anche al datore di lavoro ogni variazione di residenza/domicilio, per consentirgli di richiedere i controlli medico-fiscali;
  • fermi restando gli obblighi contrattuali di comunicazione a carico del singolo lavoratore, il datore di lavoro viene comunque messo al corrente del diverso indirizzo di reperibilità comunicato dal lavoratore all’INPS tramite il nuovo servizio in fase di richiesta di una visita medica di controllo, se la comunicazione è stata effettuata prima della richiesta di visita, ovvero al momento della consultazione degli esiti, qualora il lavoratore abbia comunicato una variazione di reperibilità dopo la richiesta di visita medica di controllo e il datore di lavoro abbia acconsentito - spuntando l’apposito campo - ad inviare la visita al diverso indirizzo fornito dal lavoratore.

 


Referenti

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