INPS - Guida “Certificazione di malattia e visite mediche di controllo”
Pubblicata sul sito dell’Istituto una “Guida alla certificazione di malattia” ad uso dei dipendenti.
Suggerimento n. 406/54 del 10 settembre 2018
Informiamo che l’INPS ha inserito sul proprio sito una pagina, dedicata principalmente ai lavoratori, intitolata “Malattia: guida al certificato medico e alle visite fiscali”, allegata alla quale si trova la guida “Certificazione di malattia e visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici”.
Il link per accedere alla pagina INPS sopra indicata è il seguente:
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52037
La guida sostanzialmente riepiloga, confermandole, le principali indicazioni in tema di certificazione di malattia e di visite di controllo già fornite in precedenza dall’Istituto e da noi comunicate di volta in volta alle imprese (v., tra gli altri, i Suggerimenti n. 299 e n. 345/2010; n. 231 e n. 235/2011).
In particolare, il documento ricorda che il certificato telematico di malattia, trasmesso dal medico curante all’INPS, esonera il lavoratore dall’obbligo del relativo invio al proprio datore di lavoro, che ha la possibilità di visualizzarlo mediante i servizi presenti sul portale informatico dell’Istituto o di chiedere di riceverlo direttamente nella propria casella PEC.
Il lavoratore, ad ogni modo, continua ad essere tenuto, se richiesto, a fornire al datore di lavoro il numero di protocollo del certificato.
Inoltre, il lavoratore deve rispettare le modalità previste dal contratto di lavoro in relazione all’onere di informare e giustificare l’assenza al proprio datore di lavoro.
Più precisamente, continuano ad operare gli obblighi previsti dall’articolo 98 del vigente c.c.n.l. in capo al lavoratore di:
• | giustificare l’assenza entro il giorno successivo a quello d’inizio della stessa, salvo giustificati motivi di impedimento; |
• | comunicare tempestivamente ogni variazione di domicilio, per consentire i controlli medico-fiscali. |
Per quanto riguarda la decorrenza della malattia, l’INPS, integrando quanto riportato nella propria circolare n. 147/1996, precisa che la prestazione di malattia spetta soltanto dal giorno di rilascio del certificato, in quanto il medico, per legge, non può giustificare giorni di assenza precedenti alla visita. L'Istituto ammette, peraltro, la possibilità di riconoscere la sussistenza dello stato morboso anche per il giorno immediatamente precedente a quello della visita (solo se giorno feriale), purché il certificato sia redatto a seguito di visita domiciliare e sullo stesso il medico abbia espressamente indicato che il dipendente dichiara di essere ammalato dal giorno precedente.
In proposito, l’Istituto evidenzia che il datore di lavoro potrebbe ritenere il lavoratore assente ingiustificato nei giorni per i quali l’INPS non riconosce il trattamento di malattia. Ricordiamo, comunque, che il riconoscimento dell’assenza come ingiustificata deve necessariamente avvenire nel rispetto della procedura prevista dall’articolo 7 della legge n. 300/1970.
Da ultimo, evidenziamo che, nell’ipotesi in cui non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica, il dipendente è tenuto ad avvisare il datore di lavoro, a richiedere al medico la certificazione di malattia in forma cartacea ed a trasmetterla, entro due giorni, al datore stesso ed all’INPS. La trasmissione all’INPS va effettuata preferibilmente con lettera raccomandata A/R e non è necessaria se il dipendente non ha diritto all’indennità di malattia (ad esempio, in edilizia, se è un impiegato o un quadro).