INPS - Sospensione dei contributi in scadenza nel mese di dicembre 2020 - Ripresa dei versamenti

L’INPS ha emanato le indicazioni operative necessarie per versare, entro il 16 marzo 2021, i contributi sospesi a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 di cui al D.L. n. 157/2020.

Suggerimento n. 200/31 del 9 marzo 2021


Facciamo seguito ai nostri Suggerimenti n. 5/2021 e n. 953/2020, per comunicare che l’INPS, con messaggio n. 896/2021, ha illustrato le modalità da seguire per effettuare i versamenti sospesi (compresa la quota contributiva a carico dei dipendenti), in unica soluzione, entro il termine del 16 marzo 2021, ovvero mediante rateizzazione, a partire dalla medesima data.

Provvediamo a riepilogare le indicazioni dell’Istituto.

 

Modalità di versamento dei contributi sospesi

Il pagamento deve essere effettuato tramite modello “F24”, compilando la “Sezione INPS” con le modalità indicate nell’esempio che segue, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice di sospensione utilizzato per la rilevazione del credito.

Per comodità delle imprese, riepiloghiamo i codici di sospensione di interesse per il nostro settore:

N975: “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 157/2020, Art. 2 c.1” (v. nostro Suggerimento n. 5/2021);

N976: “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 157/2020, Art. 2 c. 2” (v. nostro Suggerimento n. 5/2021);

Codice Sede

Causale contributo

Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

 

DSOS

PPNNNNNCCN9XX

mm/aaaa

mm/aaaa

 

 

Rateizzazione, importo minimo di ciascuna rata e scadenze di pagamento

Come noto, il versamento dei contributi sospesi può avvenire anche in modo rateale, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Per tutte le gestioni previdenziali INPS, l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00.

Il versamento delle rate successive alla prima dovrà essere eseguito entro il giorno 16 del mese successivo.

 

Ripresa dei versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto

Ricordiamo che nella sospensione contributiva per il mese di dicembre 2020 disposta dal D.L. n. 157/2020 sono ricompresi i versamenti relativi ai piani di rateizzazione concessi dall’INPS.

In proposito, l’Istituto rammenta che, entro la scadenza del 16 marzo 2021, dovranno essere anche versate, in unica soluzione, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza sia ricaduta nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

 

Committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335

Come indicato nel nostro Suggerimento n. 5/2021, i committenti iscritti alla Gestione Separata INPS che hanno sospeso i pagamenti con scadenza nel mese di dicembre 2020, devono effettuare i versamenti in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure in quattro rate mensili di pari importo a decorrere dalla medesima data del 16 marzo 2021 senza applicazione di sanziono o interessi.

La contribuzione sospesa è stata indicata nel flusso Uniemens riferito al periodo di sospensione con i seguenti codici:

32:      “Sospensione contributiva emergenza epidemiologica COVID-19 -D.L. n. 157/2020, Art. 2 c.1” (v. nostro Suggerimento n. 5/2021);

33:      “Sospensione contributiva emergenza epidemiologica COVID-19 - D.L. n. 157/2020, Art. 2 c. 2” (v. nostro Suggerimento n. 5/2021);

I versamenti devono essere effettuati tramite modello “F24”, compilando la “Sezione INPS” con le modalità indicate nell’esempio che segue:

Codice Sede

Causale contributo

Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

 

CXX/C10

 

mm/aaaa

mm/aaaa

 

 

 


Referenti

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Tags: Coronavirus