INPS - Sospensione dei contributi in scadenza nel mese di dicembre 2020 - Modalita’ operative

L’INPS ha reso note le modalità operative per denunciare la sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali prevista inizialmente dal decreto legge n. 157/2020 (c.d. Decreto Ristori quater) a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Suggerimento n. 5/1 del 4 gennaio 2021


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 953/2020, per comunicare che l’INPS, con messaggio n. 4840/2020, ha fornito le istruzioni operative per denunciare all’Istituto la sospensione dei versamenti contributivi scadenti nel mese di dicembre 2020.

Premesso che il decreto legge n. 157/2020 è stato abrogato dalla legge n. 176/2020 che, però, ha salvaguardato gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base di tale decreto legge, ricordiamo le due seguenti ipotesi di imprese che potrebbero essere interessate dalla sospensione in parola:

1. 

soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 157/2020 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente;

2.

soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019, a prescindere dalla diminuzione del fatturato.

In merito a tali ipotesi, ai fini della compilazione del flusso Uniemens per il periodo di paga novembre 2020, le aziende inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> i codici di nuova istituzione sotto riportati inerenti rispettivamente la prima e seconda casistica sopra indicate:

  • N975”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 157/2020, Art. 2 c.1”;
  • N976”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 157/2020, Art. 2 c. 2”.

Nell’elemento <SommeACredito> dovrà essere indicato l’importo dei contributi sospesi.

L’INPS, a seguito di tale esposizione, provvederà centralmente all’attribuzione del codice di autorizzazione “4X” e comunicherà all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione, ai fini della verifica della effettiva sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge riguardanti i ricavi e la riduzione del fatturato.

I committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione Separata INPS, in possesso dei requisiti previsti per la sospensione del versamento in parola, devono inserire nel flusso Uniemens i codici di sospensione indicati dall’Istituto.

In particolare, i soggetti di cui alla prima ipotesi sopra descritta dovranno riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 32, avente il significato di “Sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 - Decreto-Legge 157/2020 art. 2, comma 1”, mentre i soggetti di cui alla seconda ipotesi sopra descritta dovranno riportare, nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore 33, avente il significato di “Sospensione contributiva emergenza epidemiologica Covid 19 - Decreto-Legge 157/2020 art. 2, comma 2”.

Ricordiamo che i contributi sospesi dovranno essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di dicembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno invece essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021.


Referenti

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Tags: Coronavirus