INPS - Riconoscibilità dell’esonero per l’occupazione giovanile a seguito di riqualificazione di un precedente rapporto di lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato - Chiarimenti
L’Istituto ha chiarito che l’esonero per l’occupazione giovanile non viene revocato se goduto da un datore di lavoro diverso da quello titolare del rapporto riqualificato.
Suggerimento n.569/117 del 4 dicembre 2023
Come noto (v. da ultimo ns. Suggerimento n. 344/2023) l’esonero per l’occupazione giovanile (sia quello strutturale ex L. n. 205/2017 che quelli cc. dd. "sperimentali” ex L. n. 178/2020 e L. n. 197/2022) spetta per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato di soggetti che, in presenza delle altre condizioni legittimanti, alla data della prima assunzione incentivata “non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro”.
Il riconoscimento dell’esonero in parola presuppone che il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sia stato instaurato per libera scelta del datore di lavoro e non in conseguenza di un accertamento ispettivo che abbia comportato la riqualificazione coattiva di un rapporto originariamente instaurato secondo altra forma. (v. INPS circ. n. 40/2018, INPS circ. n. 56/2021 e Min. Lav. risposta all’Interpello n. 2/2016)
La ratio sottesa a tale preclusione è quella di evitare che la concessione dell’esonero possa assumere una natura premiale nei confronti di chi nulla ha fatto per contribuire ad una maggiore e stabile occupazione ma, viceversa, ha violato diverse disposizioni di legge.
Pertanto, la stessa opera solo nel caso in cui il datore di lavoro che intenda fruire dell’esonero sia il medesimo datore titolare del rapporto di lavoro riqualificato a seguito di accertamento ispettivo.
Tanto rappresentato, con il messaggio 24 novembre 2023, n. 4178, l’istituto ha chiarito che nella diversa ipotesi in cui il datore di lavoro che abbia fruito dell’esonero per l’occupazione giovanile sia un soggetto diverso dal datore di lavoro titolare del rapporto riqualificato, “lo stesso può godere legittimamente del beneficio, in quanto, alla data di assunzione incentivata, riteneva in buona fede che il lavoratore fosse legittimo destinatario dell’agevolazione”.
Ciò in virtù del fatto che, nel caso in cui un rapporto venga riqualificato ab origine come rapporto subordinato a tempo indeterminato, comportando il venire meno di uno dei requisiti legittimanti la spettanza dell’esonero per l’occupazione giovanile, tale circostanza, in quanto non conosciuta né conoscibile alla data dell’assunzione per la quale si intende fruire dell’esonero contributivo, non può riverberarsi negativamente sul diverso datore di lavoro che, in buona fede, ha assunto il lavoratore titolare del rapporto riqualificato.
In altri termini, il datore di lavoro che ha assunto in buona fede può legittimamente fruire dell’esonero per l’occupazione giovanile e non è tenuto, per il successivo accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro riqualificato presso diverso datore di lavoro, alla restituzione dell’agevolazione né al pagamento delle eventuali sanzioni previste per la pregressa fruizione della misura agevolativa.