INPS - Rapporto di apprendistato - Riepilogo aspetti contributivi

L’Istituto ha fornito una sintesi degli aspetti contributivi inerenti il rapporto di apprendistato, tenendo conto delle ulteriori misure di agevolazione introdotte nel corso degli ultimi anni per promuovere l’utilizzo di tale contratto.

Suggerimento n. 11/3 del 3 gennaio 2019


La disciplina in tema di contribuzione previdenziale ed assicurativa per gli apprendisti, dettata in via generale dalla legge n. 296/2006 - Legge Finanziaria per il 2007 (v. nostro Suggerimento n. 41/2007) con decorrenza 1° gennaio 2007, ha subito negli ultimi anni varie integrazioni, a seguito sia dell’introduzione di ulteriori tipologie di apprendistato sia della previsione di ulteriori misure agevolative rispetto al regime contributivo generale.

Come già effettuato in occasione dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 167/2011 (“Testo unico dell’apprendistato” - v. nostro Suggerimento n. 464/2012), oggi abrogato e sostituito dagli articoli da 41 a 47 del decreto legislativo n. 81/2015, l’INPS ha provveduto, con la circolare n. 108/2018, a ricapitolare la vigente normativa in materia, fornendo nel contempo le necessarie indicazioni per la corretta gestione previdenziale ed assistenziale di tale forma contrattuale.

Ciò premesso, nel rinviare alla lettura della predetta circolare nonché alle tabelle in tema di contribuzione per gli apprendisti allegate al nostro Suggerimento n. 99/2018, provvediamo di seguito ad evidenziare alcuni punti di attenzione.

Dopo l’estensione a tutti gli apprendisti dell’indennità di malattia, con decorrenza 1° gennaio 2007 (legge n. 296/2006) e del trattamento di disoccupazione (NASpI) con decorrenza 1° gennaio 2013 (legge n. 92/2012), il decreto legislativo n. 148/2015 ha previsto l’estensione della CIGO ai soli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante (apprendisti operai e impiegati) con decorrenza dal mese di settembre 2015 (v. nostro Suggerimento n. 24/2016).
  In proposito, l’Istituto ricorda che, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 148/2015, alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito della sospensione/riduzione dell’orario di lavoro il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.
   
La circolare n. 108/2018 precisa ed aggiorna quanto riportato dall’INPS nel messaggio n. 2243/2017 in tema di agevolazioni per le assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
  In particolare, per quanto riguarda entrambe le fattispecie, evidenzia che l’agevolazione contributiva compete solamente per i soggetti che siano già percettori del relativo trattamento (indennità di mobilità o NASpI), non per quelli che abbiano solamente presentato la richiesta per il riconoscimento della prestazione.
  L’Istituto, inoltre, precisa il regime contributivo applicabile a ciascuna delle anzidette assunzioni (paragrafo 3.6 della circolare n. 108/2018). Da notare che, mentre per le assunzioni di lavoratori percettori di indennità di mobilità assunti dal 1° gennaio 2017 o di lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione vale il medesimo regime contributivo, per le assunzioni di percettori di indennità di mobilità assunti come apprendisti entro il 31 dicembre 2016 si applica una disciplina contributiva differente (in tal senso va modificata la diversa indicazione contenuta nel messaggio INPS n. 2243/2017 e riportata nel nostro Suggerimento n. 343/2017).
  Ricordiamo che i datori di lavoro che intendono fruire del regime contributivo agevolato per l’assunzione in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione devono preventivamente trasmettere all’INPS, tramite Cassetto previdenziale bidirezionale, un’apposita dichiarazione di responsabilità ed attendere la risposta di ammissione al beneficio da parte dell’Istituto, che perverrà sempre tramite Cassetto previdenziale (cfr. paragrafo 4 del citato messaggio n. 2243/2017 e relativi allegati).
   
In merito al mantenimento per un anno dei benefici in caso di conferma dell’apprendista a tempo indeterminato - oltre a ricordare l’esclusione da tale agevolazione delle assunzioni in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione - l’Istituto precisa che:
  - nel caso di regimi che prevedano la variazione dell’aliquota contributiva nel corso del rapporto di apprendistato (ad esempio, la progressivamente minore riduzione contributiva spettante nel corso della durata dell’apprendistato per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti - articolo 1, comma 773, quinto periodo, legge n. 296/2006), la misura da assumere a riferimento è quella in atto nel periodo immediatamente precedente la prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato;
  - anche l’aliquota contributiva a carico del lavoratore resta fissata, di regola, nella misura già applicata durante il periodo di apprendistato (attualmente, 5,84%), fatta eccezione per le assunzioni in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari dell’indennità di mobilità ordinaria o di un trattamento di disoccupazione ovvero beneficiari della CIGS (come detto sopra, in edilizia agli apprendisti professionalizzanti compete solamente la CIGO).
   
Da ultimo, segnaliamo l’istituzione, con decorrenza dicembre 2018, di nuovi codici “TipoContribuzione” per l’esposizione nel flusso UniEmens dei lavoratori, beneficiari dell’indennità di mobilità ordinaria ovvero di un trattamento di disoccupazione, assunti come apprendisti a partire dal 1° gennaio 2017. I datori di lavoro che avessero utilizzato codici “TipoContribuzione” impropri, per il recupero di eventuali differenze contributive dovranno operare come indicato al paragrafo 4.2 della circolare n. 108/2018, entro il 16 febbraio 2019.

Referenti

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