INPS - Lavoratori beneficiari dell’indennità di mobilita’ ovvero destinatari di un trattamento di disoccupazione - Possibilita’ di assunzione in apprendistato professionalizzante

L’Istituto ha fornito istruzioni inerenti il regime contributivo applicabile ai lavoratori disoccupati assunti, senza limiti di età, con contratto di apprendistato professionalizzante.

Suggerimento n. 343/40 del 5 luglio 2017


Ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale dei soggetti iscritti nelle liste di mobilità, il T.U. sull’apprendistato (D.Lgs. n. 167/2011) aveva previsto la possibilità di utilizzare tale forma contrattuale, con i relativi benefici economici, a prescindere dall’età anagrafica.

Il decreto legislativo n. 81/2015 (“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni”), entrato in vigore il 25 giugno 2015, ha abrogato il T.U. n. 167/2011, sostituendolo con una disciplina sull’apprendistato in buona parte analoga alla precedente, ma con alcune importanti novità.

Tra di esse, vi è la modifica della precedente disciplina dell’assunzione in apprendistato dei lavoratori disoccupati, da noi illustrata nel Suggerimento n. 464/2012.

L’attuale normativa (articolo 47, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2015), infatti, prevede:

 -   che i lavoratori disoccupati, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, possano essere assunti, a prescindere dai requisiti di età, con contratto di apprendistato, ma solamente della tipologia “professionalizzante”;           
   
 - che tale possibilità riguardi sia i beneficiari di indennità di mobilità, sia i lavoratori destinatari di un qualsiasi trattamento di disoccupazione, e cioè: Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI); Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi e MiniASpi); indennità speciale di disoccupazione edile; indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).
  Ricordiamo (v. nostro Suggerimento n. 35/2017) che dal 1° gennaio 2017 sono abrogate sia la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità sia le disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
  Peraltro, gli incentivi sono applicabili fino alla loro naturale scadenza per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31 dicembre 2016, anche se il termine di fruizione dell’incentivo dovesse scadere successivamente all’anzidetta data.

 

Tutto ciò premesso, rendiamo noto che l’INPS, con messaggio n. 2243/2017, dopo aver ricordato brevemente le nuove regole contenute nel decreto legislativo n. 81/2015 per le assunzioni in parola, ha provveduto ad illustrare in modo puntuale e dettagliato il regime contributivo agevolato applicabile a tali assunzioni, le relative istruzioni di compilazione del flusso UniEmens e le modalità per l’ammissione al beneficio da parte dell’Istituto.

Nel rimandare al predetto messaggio per un approfondito esame delle indicazioni in esso contenute, restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e precisazioni.


Referenti

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