INPS - Lavoratori beneficiari dell’indennità di mobilita’ ovvero destinatari di un trattamento di disoccupazione - Possibilita’ di assunzione in apprendistato professionalizzante
L’Istituto ha fornito istruzioni inerenti il regime contributivo applicabile ai lavoratori disoccupati assunti, senza limiti di età, con contratto di apprendistato professionalizzante.
Suggerimento n. 343/40 del 5 luglio 2017
Ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale dei soggetti iscritti nelle liste di mobilità, il T.U. sull’apprendistato (D.Lgs. n. 167/2011) aveva previsto la possibilità di utilizzare tale forma contrattuale, con i relativi benefici economici, a prescindere dall’età anagrafica.
Il decreto legislativo n. 81/2015 (“Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni”), entrato in vigore il 25 giugno 2015, ha abrogato il T.U. n. 167/2011, sostituendolo con una disciplina sull’apprendistato in buona parte analoga alla precedente, ma con alcune importanti novità.
Tra di esse, vi è la modifica della precedente disciplina dell’assunzione in apprendistato dei lavoratori disoccupati, da noi illustrata nel Suggerimento n. 464/2012.
L’attuale normativa (articolo 47, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2015), infatti, prevede:
- | che i lavoratori disoccupati, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, possano essere assunti, a prescindere dai requisiti di età, con contratto di apprendistato, ma solamente della tipologia “professionalizzante”; |
- | che tale possibilità riguardi sia i beneficiari di indennità di mobilità, sia i lavoratori destinatari di un qualsiasi trattamento di disoccupazione, e cioè: Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI); Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi e MiniASpi); indennità speciale di disoccupazione edile; indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL). |
Ricordiamo (v. nostro Suggerimento n. 35/2017) che dal 1° gennaio 2017 sono abrogate sia la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità sia le disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità. | |
Peraltro, gli incentivi sono applicabili fino alla loro naturale scadenza per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31 dicembre 2016, anche se il termine di fruizione dell’incentivo dovesse scadere successivamente all’anzidetta data. |
Tutto ciò premesso, rendiamo noto che l’INPS, con messaggio n. 2243/2017, dopo aver ricordato brevemente le nuove regole contenute nel decreto legislativo n. 81/2015 per le assunzioni in parola, ha provveduto ad illustrare in modo puntuale e dettagliato il regime contributivo agevolato applicabile a tali assunzioni, le relative istruzioni di compilazione del flusso UniEmens e le modalità per l’ammissione al beneficio da parte dell’Istituto.
Nel rimandare al predetto messaggio per un approfondito esame delle indicazioni in esso contenute, restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e precisazioni.