INPS - Abrogazione dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia e di mobilità - Cessazione dell’obbligo di versamento della relativa contribuzione - Abrogazione degli incentivi all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità

L’Istituto conferma l’abrogazione, dal 1° gennaio 2017, delle disposizioni su disoccupazione speciale edile e mobilità, chiarendone alcune conseguenze.

Suggerimento n. 35/7 del 17 gennaio 2017


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 12/2017, per comunicare che l’INPS, con messaggio n. 99/2017, ha fornito alcuni importanti chiarimenti operativi che derivano dal venir meno, con decorrenza 1° gennaio 2017, delle disposizioni inerenti il trattamento per disoccupazione speciale edile nonché delle liste e del trattamento di mobilità (quest’ultimo si applicava solo alle imprese operanti nel nostro settore, ma inquadrate all’INPS come “manifatturiere”, come le imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo preconfezionato o costruttrici di prefabbricati in cemento).

In particolare, il messaggio precisa che, dal 1° gennaio 2017:

 a)

 in caso di disoccupazione involontaria, non spetteranno più i seguenti trattamenti:                             

   -

indennità di mobilità ordinaria

   -

trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui agli articoli da 9 a 19 della legge 6 agosto 1975 n. 427 (previsto fino ad un massimo di 90 giornate in un anno).

 

Va aggiunto che, sempre dal 1° gennaio 2017, la Legge Fornero ha abrogato anche le disposizioni inerenti la disoccupazione speciale edile prevista dall’articolo 11 della legge n. 223/1991 (trattamento spettante fino a 18 mesi, in caso di grave crisi dell'occupazione conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni), applicabile anche, in base all’articolo 3 della legge n. 451/1994, in caso di licenziamento avvenuto nel corso di una CIGS.

  Ovviamente, in presenza dei requisiti di legge, i lavoratori disoccupati avranno diritto alla NASpI;
   
 b)

cessa l’obbligo di versamento delle seguenti forme contributive:

   -

contributo ordinario di mobilità, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile (articolo 16, comma 2, lettera a), legge n. 223/1991), che già non era dovuto dalle imprese edili diverse da quelle inquadrate come “manifatturiere”;

   -

contributo d’ingresso alla mobilità (articolo 5, comma 4, legge n. 223/1991), che già non era dovuto dalle imprese edili diverse da quelle inquadrate all’INPS come “manifatturiere”;

   -

contributo aggiuntivo per il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, dovuto da tutte le imprese edili, pari allo 0,80% della retribuzione imponibile (articolo 15 legge n. 427/1975);

     
 c)

è abrogata la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità; sempre dal 1° gennaio 2017 sono altresì abrogate le disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

 

Gli incentivi sono applicabili fino alla loro naturale scadenza per le assunzioni, trasformazioni o proroghe effettuate entro il 31 dicembre 2016, anche se il termine di fruizione dell’incentivo dovesse scadere successivamente all’anzidetta data.

  Per le assunzioni, proroghe o trasformazioni effettuate in data successiva al 31 dicembre 2016, il regime agevolato non trova applicazione, a prescindere dalla data di iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità.

 

 

 

     

     


Referenti

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