INPS - Massimali mensili C.I.G. dal 1° gennaio 2023
Importo massimo dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria in vigore dal 1° gennaio 2023.
Suggerimento n. 102/23 del 9 febbraio 2023
L’INPS con circolare n. 14/2023, ha comunicato la misura dei massimali mensili in vigore dal 1° gennaio 2023, al lordo e al netto della quota di riduzione del 5,84%, determinata ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 41/1986.
Ai fini del raffronto con il massimale, ricordiamo che l’integrazione salariale è pari al 75,328% della retribuzione utile per il calcolo della C.I.G..
MASSIMALE PER EVENTI DETERMINATI DA MANCANZA DI LAVORO | |
Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
1.321,53 | 1.244,36 |
MASSIMALE PER EVENTI METEOROLOGICI | |
Importo lordo (euro) | Importo netto (euro) |
1.585,84 | 1.493,23 |
Per comodità delle imprese, provvediamo a riportare di seguito il prospetto recante le ore lavorabili in ogni mese dell’anno 2023 per ottenere i divisori variabili mensili, validi per operai, impiegati e quadri - calcolati sulla base di 40 ore settimanali distribuite sui cinque giorni lavorativi - utili per l’individuazione del massimale orario nel caso di ricorso all’intervento della C.I.G. ordinaria per periodi inferiori al mese.
ANNO 2023 | ORE LAVORABILI (*) |
Gennaio | 176 |
Febbraio | 160 |
Marzo | 184 |
Aprile | 160 |
Maggio | 184 |
Giugno | 176 |
Luglio | 168 |
Agosto | 184 |
Settembre | 168 |
Ottobre | 176 |
Novembre | 176 |
Dicembre | 168 |
(*) | Nelle ore del mese sono comprese anche quelle relative alle festività infrasettimanali, con esclusione delle giornate festive cadenti di sabato e domenica. |
Ricordiamo che la normativa prevede la corresponsione del trattamento di integrazione in misura pari all’importo del massimale qualora, confrontando tale valore con quello ottenuto applicando alla retribuzione utile per il calcolo dell’integrazione la percentuale del 75,328 (80%-5,84%), quest’ultimo importo risulti superiore al primo.
C.I.G. IMPIEGATI E QUADRI: DICHIARAZIONE NUMERO DIPENDENTI
Ricordiamo che l’aliquota contributiva relativa alla C.I.G. ordinaria per impiegati e quadri varia in relazione al numero medio di dipendenti in forza nell’anno civile precedente: 1,70% qualora il numero medio degli addetti sia inferiore o pari a 50 unità, 2,00% se superiore (v. nostro Suggerimento n. 24/2016).
Qualora l’impresa, al fine della determinazione dell’aliquota del contributo dovuto, abbia già trasmesso all’INPS la dichiarazione di responsabilità attestante il numero medio degli addetti occupati nell’impresa, dovrà provvedere a comunicare all’Istituto, tramite “Cassetto previdenziale”, solo le eventuali variazioni nella forza aziendale che determinino modifiche nella misura della contribuzione relativa alla C.I.G. ordinaria.
Ricordiamo infine che il limite dimensionale dovrà tenere conto anche degli apprendisti a partire dal mese di settembre 2015 (v. Suggerimento n. 24/2016 sopra citato).