Cassa Integrazione Guadagni ordinaria per l’edilizia - Decreto legislativo n. 148/2015 - Ulteriori istruzioni INPS - Accordo nazionale 22 dicembre 2015 sulla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria per gli apprendisti
L’Istituto ha emanato ulteriori istruzioni in merito alla nuova disciplina della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), riguardanti, in particolare, la contribuzione dovuta per la CIGO e l’estensione del trattamento di integrazione salariale agli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Sottoscritto un accordo nazionale che abroga le disposizioni del c.c.n.l. in materia di CIGO apprendisti.
Suggerimento n. 24/5 del 12 gennaio 2016
Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 531/2015, per comunicare che l’INPS, con messaggio n. 24/2016, è tornato sull’argomento Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), questa volta per fornire talune importanti precisazioni relative sia alla contribuzione CIGO in generale, sia all’estensione del trattamento di integrazione salariale agli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, operata dal decreto legislativo n. 148/2015.
Come anticipato nel Suggerimento di cui sopra, rendiamo altresì noto che le parti sociali dell’edilizia hanno sottoscritto in data 22 dicembre 2015 un accordo nazionale che, a seguito dell’estensione agli apprendisti del trattamento di CIGO a carico INPS, abroga, con decorrenza 1° settembre 2015, le disposizioni in materia di CIGO per gli apprendisti e i relativi obblighi contributivi contenuti nell’articolo 92 del c.c.n.l. 1° luglio 2014.
Nel rimandare, per eventuali approfondimenti, al testo del messaggio INPS sopra citato, provvediamo a sintetizzare di seguito le indicazioni dell’Istituto maggiormente significative per le imprese edili ed affini.
ASPETTI CONTRIBUTIVI DELLA CIGO
Il decreto di riforma degli ammortizzatori sociali ha inciso sugli aspetti contributivi connessi alla CIGO sia con riferimento alla misura di finanziamento mensile, che per il contributo addizionale.
L'Istituto, nel messaggio in parola, si sofferma solo sul primo aspetto, demandando a specifiche successive istruzioni per quanto riguarda il contributo addizionale.
Dopo aver premesso che il decreto legislativo n. 148/2015, attuando uno dei principi del “Jobs Act”, riduce gli oneri contributivi ordinari e rimodula le aliquote della CIGO dei vari settori, l’INPS riporta la sintesi delle aliquote in vigore dal periodo di paga "settembre 2015”:
Destinatari | Aliquota |
Industria e artigianato edile - Operai | 4,70% |
Industria e artigianato lapideo - Operai | 3,30% |
Industria e artigianato edile e lapideo fino a 50 dipendenti - Impiegati e Quadri | 1,70% |
Industria e artigianato edile e lapideo oltre 50 dipendenti - Impiegati e Quadri | 2,00% |
Industria in genere (*) fino a 50 dipendenti 1,70% | |
Industria in genere (*) oltre 50 dipendenti 2,00% |
(*) L’aliquota riguarda le imprese affini all’edilizia inquadrate dall’INPS come manifatturiere (ad esempio: imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo preconfezionato o costruttrici di prefabbricati in cemento)
La soglia dimensionale, che determina la differente percentuale di contribuzione dovuta, si calcola, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base del numero medio di dipendenti in forza nell'anno civile precedente. Per le aziende costituite nel corso dell'anno civile si fa riferimento al numero di dipendenti in forza alla fine del primo mese di attività.
Nel computo devono essere ricompresi tutti i dipendenti, compresi gli apprendisti assunti con qualsiasi tipologia contrattuale.
Per quanto riguarda la soglia dimensionale dell’anno 2015, rimane quella dichiarata con riferimento all’anno 2014.
Per quanto riguarda il 2016, il limite dimensionale sarà quello determinato come media annua del 2015, con le seguenti precisazioni:
• da gennaio ad agosto 2015, non si tiene conto degli apprendisti;
• da settembre a dicembre 2015, si tiene conto anche degli apprendisti.
Qualora si verifichi una modifica della forza aziendale con conseguente variazione della misura della contribuzione, l'impresa dovrà comunicarlo tramite “Cassetto previdenziale”, avvalendosi dell'oggetto "Requisito occupazionale CIGO", a cui seguirà l'attribuzione o la revoca dei relativi codici di autorizzazione (1S/1J).
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE E CIGO
Una delle principali novità del decreto legislativo n. 148/2015 è costituita dall'estensione della platea dei beneficiari delle integrazioni salariali, che, a partire dal 24 settembre 2015, ricomprende anche i lavoratori in forza con un contratto di apprendistato professionalizzante.
Ricordiamo che gli apprendisti alle dipendenze di imprese, come quelle edili, che possono accedere alle integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie, sono destinatari esclusivamente dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria.
In proposito, l’Istituto ha precisato che:
- | per gli apprendisti la misura della contribuzione di finanziamento della Cassa integrazione guadagni è sempre allineata a quella del personale con qualifica di operaio; |
- | la contribuzione per la Cassa integrazione guadagni degli apprendisti, pur decorrendo il beneficio dal 24 settembre 2015, va pagata a decorrere dal periodo di paga “settembre 2015”; |
- | la contribuzione per il finanziamento della CIGO è dovuta anche dai datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti e che fruiscono dello sgravio contributivo previsto dalla legge n. 183/2011 (v. nostri Suggerimenti n. 364/2011, n. 464/2012 e n. 46/2013). |
Pertanto, dal periodo di paga “settembre 2015”, le imprese dell’industria e dell’artigianato edile sono tenute a versare all’INPS, per i lavoratori in forza con un contratto di apprendistato professionalizzante (sia operai che impiegati), un contributo per il finanziamento della CIGO pari al 4,70% della retribuzione imponibile.
L’INPS ha altresì specificato che la nuova contribuzione si applica anche agli "apprendisti (professionalizzanti) trasformati" per l'anno successivo alla trasformazione e per i lavoratori assunti in apprendistato in qualità di beneficiari di indennità di mobilità (cfr. nostro Suggerimento n. 464/2012).
Con riferimento al flusso UniEmens, l'INPS ha previsto, a decorrere da gennaio 2016, nuovi codici per identificare la tipologia di apprendistato (v. punto 5 del messaggio n. 24/2016), che sostituiscono quelli in vigore sino a dicembre 2015 (v. nostri Suggerimenti n. 464/2012 e n. 46/2013 già citati).
Infine, l’Istituto ha disposto che, per la regolarizzazione delle differenze relative alla contribuzione degli apprendisti (compresi quelli “trasformati” o assunti dalla lista di mobilità) per i periodi pregressi (settembre - dicembre 2015), i datori di lavoro dovranno procedere valorizzando nell’UniEmens - all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> - l’elemento <AltreADebito>, mediante indicazione dei seguenti dati:
• in <CausaleADebito> il codice “M201” avente il significato di "Differenze Contributo CIGO";
• in <AltroImponibile> la somma degli imponibili dei mesi oggetto di regolarizzazione;
• in <ImportoADebito> l’importo del contributo dovuto riferito alla CIGO.
La regolarizzazione del versamento del contributo CIGO apprendisti per i periodi pregressi avverrà senza aggravio di oneri accessori, purché effettuata entro il 16 aprile 2016.