INPS - Iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - Aliquote contributive e massimale di reddito da applicare per l'anno 2023

Per l’anno 2023 restano invariate le aliquote contributive per i soggetti iscritti alla Gestione separata non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL e per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA non provvisti di altra forma pensionistica.

Importante | Suggerimento n. 107/25 del 10 febbraio 2023


L'INPS, con circolare n. 12/2023, ha comunicato le aliquote da applicare per calcolare i contributi dovuti alla Gestione separata INPS per l’anno 2023 da parte dei lavoratori autonomi e per i collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate.

Ricordiamo che per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, l’aliquota contributiva è fissata al 33,00%, mentre per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l’aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 24,00%.

Inoltre, i lavoratori autonomi titolari di partita IVA non provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, sono tenuti al versamento sulla base di un’aliquota contributiva fissata nella misura del 25,00% (articolo 1, comma 165 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Si segnala che l'articolo 1, comma 398, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto un aumento dell’aliquota di cui all'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997 a carico dei professionisti pari allo 0,51% per l’anno 2022 e per l’anno 2023.

Resta ferma l’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, applicabile ai soli soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, per la tutela della maternità, della malattia, della degenza ospedaliera, dell’assegno per il nucleo familiare e per il congedo parentale.

Ricordiamo, inoltre, che come disposto dall'articolo 15-quinquies del decreto legislativo n. 22/2015, il comma 223 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021 ha introdotto, con decorrenza 1° gennaio 2022, un'aliquota contributiva aggiuntiva pari all'1,31% in sostituzione della precedente aliquota dello 0,51%, per alcuni soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (v. nostro Suggerimento n. 390/2017), per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione (DIS-COLL).

L'Istituto ha altresì reso noto che il massimale di reddito entro il quale deve essere applicata la contribuzione per tutti i lavoratori in oggetto e per tutti i redditi conseguiti da ciascuno di essi è pari, per l’anno 2023, ad euro 113.520,00.

Riportiamo di seguito le aliquote complessive della Gestione separata INPS in vigore per l’anno 2023.

- Lavoratori autonomi titolari di partita IVA, non provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati: 26,23% (1) (3) (4)
- Collaboratori e figure assimilate (*), non provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 35,03% (1) (2) (3)
- Collaboratori e figure assimilate (*), non provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 33,72% (1) (3)
- Soggetti provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria ovvero titolari di pensione diretta (anzianità, vecchiaia, invalidità): 24,00% (5)

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(*) Collaboratori coordinati e continuativi; lavoratori autonomi occasionali di cui alla legge n. 326/2003; amministratori di società; ecc.
(1) L’aliquota comprende il contributo obbligatorio dello 0,72% per la tutela della maternità, della malattia, della degenza ospedaliera, dell’assegno per il nucleo familiare e per il congedo parentale.
(2) L’aliquota comprende il contributo di disoccupazione (DIS-COLL) dell'1,31%.
(3) Le aliquote contributive si applicano entro il massimale annuo di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, pari, per il 2023, ad euro 113.520,00.
(4) L'aliquota comprende il contributo per l'anno 2022 dello 0,51% finalizzato a finanziare la nuova indennità straordinaria introdotta dalla legge di bilancio 2021 "ISCRO": indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa.
(5) In quest'ultima categoria, secondo Confindustria, rientrano anche i titolari di pensione diretta che siano contemporaneamente iscritti ad una forma pensionistica obbligatoria.

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Ricordiamo che il committente deve versare i contributi dovuti per i propri collaboratori e figure assimilate entro il 16 del mese successivo al pagamento dei compensi, tramite il modello F24, riportando nella sezione INPS la causale del contributo:

CXX per i lavoratori privi di altra tutela pensionistica obbligatoria;
C10 per i lavoratori iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria o titolari di pensione diretta.

 

Viceversa, per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata, l’onere contributivo è tutto a carico dei lavoratori stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2022, primo e secondo acconto 2023). Resta ferma, in tal caso, la facoltà per il professionista di addebitare ai committenti una percentuale nella misura del 4% dei compensi lordi (quota di rivalsa).


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