INPS - Gestione separata dei lavoratori autonomi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - Nuova aliquota per alcune categorie di soggetti iscritti
La legge sul lavoro autonomo non imprenditoriale ha previsto, a partire dal 1° luglio 2017, un aumento dell'aliquota contributiva per alcune categorie di soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.
Suggerimento n. 390/45 del 3 agosto 2017
L’articolo 7 della legge n. 81/2017 (“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato”) ha disposto la stabilizzazione e l'estensione dell'indennità di disoccupazione (DIS-COLL) per i collaboratori non pensionati e privi di partita IVA, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS dei lavoratori autonomi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
La medesima norma ha inoltre previsto la copertura finanziaria di tale prestazione mediante l’introduzione di un’aliquota pari allo 0,51%, dovuta (in aggiunta a quella già in essere del 32,72% - v. nostro Suggerimento n. 92/2017) sui compensi corrisposti, a partire dal 1° luglio 2017, ai soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA e i cui ricavi derivano da:
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uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (così come disciplinato dall’articolo 50, comma 1, lett. c-bis, D.P.R. n. 917/1986); liquidatore di società; |
- | tutte le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto (per i residui contratti ancora in essere dopo l’abrogazione delle collaborazioni a progetto disposta dall’articolo 52 del decreto legislativo n. 81/2015). |
Restano esclusi dall’aumento dell’aliquota contributiva, in particolare, i compensi corrisposti per i rapporti occasionali autonomi di cui all’articolo 44 della legge n. 326/2003.
Rimangono immutati sia la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente nella misura, rispettivamente, di un terzo e di due terzi, sia il massimale di reddito entro il quale deve essere applicata la contribuzione per la Gestione separata, pari, per l’anno 2017, ad euro 100.324,00.
Da ultimo, segnaliamo che l’INPS, con circolare n. 122/2017, ha dettato istruzioni specifiche in merito al versamento della contribuzione ed alla compilazione del flusso UniEmens per le ipotesi in parola.
Versamento dei contributi
I versamenti del contributo, relativo ai soli soggetti interessati dall’aumento della contribuzione, sui compensi corrisposti a luglio, agosto e settembre 2017, potranno essere effettuati entro il 16 ottobre 2017 senza aggravio di somme aggiuntive.
L’Istituto ricorda che deve essere compilato un rigo per ciascun periodo interessato e la causale di riferimento è CXX.
Viceversa, il versamento dei contributi dovuti per i compensi erogati ai soggetti esclusi dall’aumento dell’aliquota devono seguire le regole ordinarie.
Flusso Uniemens
Nella denuncia UniEmens devono essere indicate le aliquote di competenza per ciascun soggetto iscritto alla Gestione separata.
La presentazione delle denunce dei soli soggetti interessati all’aliquota del 33,23% (32,72% + 0,51%) per i mesi di luglio, agosto e settembre 2017 potrà essere effettuata entro il 31 ottobre 2017.