INPS - Iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - Aliquote contributive e massimale di reddito da applicare per l'anno 2018

Per l’anno 2018 aumenta l’aliquota contributiva relativa ai collaboratori e figure assimilate, non provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati.

Suggerimento n. 83/16 del 9 febbraio 2018


L'INPS, con circolare n. 18/2018, ha comunicato le aliquote da applicare per calcolare i contributi dovuti alla Gestione separata INPS per l’anno 2018 da parte dei lavoratori autonomi e per i collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate.

Le aliquote della Gestione separata sono state individuate tenendo conto che l’articolo 2, comma 57, della legge n. 92/2012 ha disposto che, per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, l’aliquota contributiva è elevata per l’anno 2018 al 33,00% e che l’aliquota contributiva dovuta per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie è confermata, per l’anno 2018, al 24,00%.

Inoltre, i lavoratori autonomi titolari di partita IVA non provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, sono tenuti al versamento sulla base di un’aliquota contributiva fissata nella misura del 25,00% (articolo 1, comma 165 della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

Resta ferma l’ulteriore aliquota contributiva pari allo 0,72%, applicabile ai soli soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, per la tutela della maternità, della malattia e per l’assegno per il nucleo familiare.

Da ultimo ricordiamo che l’articolo 7 della legge n. 81/2017 ha previsto, con decorrenza 1° luglio 2017, l’introduzione di un’ulteriore aliquota, pari allo 0,51%, per alcuni soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (v. nostro Suggerimento n. 390/2017), per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione per tali soggetti.

L'Istituto ha inoltre reso noto che il massimale di reddito entro il quale deve essere applicata la contribuzione per tutti i lavoratori in oggetto e per tutti i redditi conseguiti da ciascuno di essi è pari, per l’anno 2018, ad euro 101.427,00.

Riportiamo di seguito le aliquote complessive della Gestione separata INPS in vigore per l’anno 2018.

- Lavoratori autonomi titolari di partita IVA, non provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati: 25,72% (1) (3)
- Collaboratori e figure assimilate (*), non provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 34,23% (1) (2) (3)
- Collaboratori e figure assimilate (*), non provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL: 33,72% (1) (3)
- Soggetti provvisti di altra forma pensionistica obbligatoria ovvero titolari di pensione diretta (anzianità, vecchiaia, invalidità): 24,00% (4)

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(*) Collaboratori coordinati e continuativi; collaboratori a progetto, per i contratti ancora in essere; lavoratori autonomi occasionali di cui alla legge n. 326/2003; amministratori di società; ecc.
(1) L’aliquota comprende il contributo obbligatorio dello 0,72% per la tutela della maternità e della malattia e per l'assegno per il nucleo familiare.
(2) L'aliquota comprende il contributo di disoccupazione (DIS-COLL) dello 0,51%.
(3) Le aliquote contributive si applicano entro il massimale annuo di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, pari, per il 2018, ad € 101.427,00.
(4) In quest'ultima categoria, secondo Confindustria, rientrano anche i titolari di pensione diretta che siano contemporaneamente iscritti ad una forma pensionistica obbligatoria.

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Ricordiamo che il committente deve versare i contributi dovuti per i propri collaboratori e figure assimilate entro il 16 del mese successivo al pagamento dei compensi, tramite il modello F24, riportando nella sezione INPS la causale del contributo:

CXX per i lavoratori privi di altra tutela pensionistica obbligatoria;
C10 per i lavoratori iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria o titolari di pensione diretta.

 

Viceversa, per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata, l’onere contributivo è tutto a carico dei lavoratori stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2017, primo acconto 2018 e secondo acconto 2018). Resta ferma, in tal caso, la facoltà per il professionista di addebitare ai committenti una percentuale nella misura del 4% dei compensi lordi (quota di rivalsa).


Referenti

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