INPS - INAIL - Assicurazioni sociali - Riepilogo dei tassi di interesse per rateazioni e differimenti e dell’aliquota per sanzioni civili in vigore dal 18 settembre 2024
Trasmettiamo la tabella dei tassi di interesse per rateazioni e differimenti dei debiti contributivi e sanzioni civili per il mancato, tardato pagamento e evasione dei contributi e dei premi in vigore dal 18 settembre 2024.
Suggerimento n. 316/63 del 12 giugno 2025
Come noto (v. nostro Suggerimento n. 425/2024), l’articolo 30 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 ha introdotto, con decorrenza dal 1° settembre 2024, significative modificazioni all’articolo 116, commi 8, 9, 10 e 15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in materia di regime sanzionatorio per omissione o evasione contributiva al fine di favorire e di accelerare, rendendolo economicamente più vantaggioso, il processo di regolarizzazione delle posizioni debitorie dei soggetti contribuenti iscritti alle gestioni degli Enti previdenziali ed assicurativi.
Sanzioni civili per omissione contributiva (Articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000)
L’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000 stabilisce che in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie è previsto il pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti.
L’articolo 30, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 19/2024 ha modificato il regime delle sanzioni civili e ha previsto che, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in un'unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, non verrà applicata la maggiorazione di 5,5 punti, ma si pagherà solamente il tasso ufficiale di riferimento.
La sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza.
Al raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, sono dovuti sul debito contributivo residuo gli interessi nella misura degli interessi di mora di cui all’articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973.
Il pagamento agevolato deve intendersi “in unica soluzione” anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, ma entro il limite dei centoventi giorni dalla data di scadenza legale e corrispondere all’intera contribuzione dovuta.
La misura agevolata non potrà essere applicata in caso di pagamento in modalità rateale.
Le sanzioni civili sono calcolate a decorrere dal giorno successivo alla scadenza legale fino a quello dell’effettivo pagamento
Trascorso il termine di centoventi giorni, le sanzioni civili vengono calcolate nella misura ordinaria. Analogo calcolo viene applicato in caso di formazione dell’avviso di addebito che venga effettuato entro il medesimo termine, tenuto conto che la misura agevolata è riconosciuta solo in caso di intervenuto integrale pagamento della contribuzione dovuta entro il termine sopra indicato.
La nuova disciplina agevolata trova applicazione relativamente ai mancati pagamenti correlati a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza decorrenti dal 1° settembre 2024.
Sanzioni civili per evasione contributiva (Articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000)
L’articolo 116, comma 8, lettera b) della legge n. 388/2000, stabilisce che ricorre l’ipotesi di evasione contributiva in caso di mancato versamento dei contributi o premi dovuti connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate e non conformi al vero.
Nell’ipotesi in cui il soggetto contribuente non metta in atto spontaneamente comportamenti volti a regolarizzare la sua posizione rispetto all’obbligo contributivo, la norma prevede, senza variazione rispetto al regime previgente, una sanzione pari al 30 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti alle scadenze di legge, in ragione d’anno, e sino alla soglia massima del 60 per entro dell’importo dovuto.
La nuova disciplina conferma la previsione secondo cui, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia e, inoltre, viene introdotta l’ulteriore previsione che, ove il versamento avvenga in unica soluzione entro il più ampio termine di novanta giorni dalla denuncia, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.
A tale regime sanzionatorio agevolato si applica il tetto massimo previsto per la sanzioni per omissione (40 per cento dell’importo dei contributi o premi).
* * * * *
Per una più rapida consultazione, vi alleghiamo una tabella riepilogativa dei tassi di interesse per rateazioni e differimenti dei debiti contributivi e le sanzioni civili per il mancato, tardato pagamento e evasione dei contributi e dei premi in vigore dal 18 settembre 2024.
* * * * *
Infine, vi ricordiamo che sul portale istituzionale dell’INPS sono disponibili per i datori di lavoro con dipendenti e per i committenti della Gestione Separata senza necessità di autentificazione due strumenti che offrono le seguenti simulazioni:
- | Calcolo delle sanzioni civili: permette di calcolare le sanzioni dovute per l’omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali, tenendo conto della tipologia del debito, della scadenza e del tasso applicato al momento della simulazione. |
(Link https://servizi2.inps.it/servizi/WebApplicationSimulatoreCSU/Csu/CalcoloSanzioni). | |
Piano di ammortamento: consente di simulare un piano di rateizzazione dei debiti contributivi, fino a un massimo di 24 rate, includendo gli interessi di dilazione applicabili al momento della simulazione. | |
(Link https://servizi2.inps.it/servizi/WebApplicationSimulatoreCSU/Pda/CalcoloPda). |
L'obiettivo principale di questi servizi è di facilitare la regolarizzazione dei debiti contributivi, fornendo strumenti utili e di facile accesso per pianificare i pagamenti in modo trasparente e sostenibile.
Questi simulatori, ai quali si può accedere senza autentificazione, tengono conto del nuovo regime sanzionatorio introdotto dall’articolo 30 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.