Assicurazioni sociali - Variazione del tasso di interesse per rateazioni e differimenti e dell’aliquota per sanzioni civili dal 18 settembre 2024

Dal mese di settembre 2024 la Banca Centrale Europea ha ridotto al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento.

Importante | Suggerimento n. 425/83 del 20 settembre 2024


L’INPS ha reso noto, con circolare n. 89/2024, che il tasso di interesse per rateazioni e differimenti del pagamento dei contributi e/o dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, già fissato nella misura del 10,25% (v. nostro Suggerimento n. 296/2024) è stato modificato come segue:

9,65% (tasso del 3,65% maggiorato di 6,00 punti) annuo a partire dal 18 settembre 2024.

 

In relazione a quanto disposto dall’articolo 116 della legge n. 388/2000 in materia di violazione degli obblighi di previdenza ed assistenza obbligatoria, dalla stessa data l’aliquota per il calcolo delle sanzioni civili risulta modificata come segue:

9,15% (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti) annuo dal 18 settembre 2024 per inadempienze, sorte o accertate dal 1° ottobre 2000, consistenti:

nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi di ammontare rilevabile da denunce e/o registrazioni obbligatorie;
nell’evasione contributiva o assicurativa spontaneamente denunciata entro l’anno, con pagamento del dovuto entro i 30 giorni successivi;
nel mancato o tardivo pagamento di contributi o premi derivante da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento avvenga nel termine fissato dagli Enti impositori.

 

A decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta dall’articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 19/2024, una nuova fattispecie di ravvedimento operoso: se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata nella misura del 3,65% in ragione d’anno senza la maggiorazione di 5,5 punti.

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Ricordiamo che il mancato pagamento dei contributi o dei premi accertato dagli Istituti ovvero denunciato dagli interessati oltre un anno dalla scadenza o entro l’anno, ma senza versamento nei 30 giorni successivi, comporta, a partire dal 1° ottobre 2000, l’applicazione della sanzione civile per evasione pari al 30% annuo.

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Infine, vi informiamo che sul portale istituzionale dell’INPS è disponibile un nuovo strumento online dedicato ai datori di lavoro Uniemens e ai committenti della Gestione Separata che offre le seguenti due simulazioni:

- Calcolo delle sanzioni civili: permette di calcolare le sanzioni dovute per l’omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali, tenendo conto della tipologia del debito, della scadenza e del tasso applicato al momento della simulazione.
- Piano di ammortamento: consente di simulare un piano di rateizzazione dei debiti contributivi, fino a un massimo di 24 rate, includendo gli interessi di dilazione applicabili al momento della simulazione.

 

L'obiettivo principale di questi servizi è di facilitare la regolarizzazione dei debiti contributivi, fornendo strumenti utili e di facile accesso per pianificare i pagamenti in modo trasparente e sostenibile.

Questi simulatori sono accessibili direttamente dal portale INPS, senza necessità di autenticazione ai seguenti link:

- https://servizi2.inps.it/servizi/WebApplicationSimulatoreCSU/Csu/CalcoloSanzioni
- https://servizi2.inps.it/servizi/WebApplicationSimulatoreCSU/Pda/CalcoloPda

 

Per quanto riguarda la simulazione del calcolo delle sanzioni civili, evidenziamo che viene effettuata utilizzando il tasso di interesse maggiorato di 5,5 punti.

Pertanto, raccomandiamo alle imprese, prima di procedere con l’eventuale pagamento, di valutare se rientranti nella condizione per la quale possono usufruire del ravvedimento operoso introdotto dall’articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 19/2024 che prevede la sola sanzione del tasso di interesse previsto senza la maggiorazione di 5,5 punti.


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