Assicurazioni sociali - Variazione del tasso di interesse per rateazioni e differimenti e dell’aliquota per sanzioni civili dal 12 giugno 2024
Dal mese di giugno 2024 sono diminuiti il tasso di interesse per rateazioni e differimenti dei debiti contributivi e le sanzioni civili per il mancato o tardato pagamento dei contributi e dei premi.
Suggerimento n. 296/63 del 14 giugno 2024
INPS e INAIL hanno reso noto, rispettivamente con circolare n. 71/2024 e con circolare 13/2024, che il tasso di interesse per rateazioni e differimenti del pagamento dei contributi e/o dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali obbligatorie, già fissato nella misura del 10,50% (v. nostro Suggerimento n. 442/2023) è stato modificato come segue:
10,25% annuo a partire dal 12 giugno 2024.
In relazione a quanto disposto dall’articolo 116 della legge n. 388/2000 in materia di violazione degli obblighi di previdenza ed assistenza obbligatoria, dalla stessa data l’aliquota per il calcolo delle sanzioni civili risulta modificata come segue:
9,75% annuo dal 12 giugno 2024 per inadempienze, sorte o accertate dal 1° ottobre 2000, consistenti:
∗ | nel mancato o ritardato pagamento di contributi o premi di ammontare rilevabile da denunce e/o registrazioni obbligatorie; |
∗ | nell’evasione contributiva o assicurativa spontaneamente denunciata entro l’anno, con pagamento del dovuto entro i 30 giorni successivi; |
∗ | nel mancato o tardivo pagamento di contributi o premi derivante da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento avvenga nel termine fissato dagli Enti impositori. |