INPS - Flusso UniEmens - Nuovo elemento “tipo retribuzione malattia” - Differimento dell’obbligo e ulteriori indicazioni

L’Istituto ha posticipato a maggio 2019 l’obbligo per le imprese di riportare ogni mese l’indicazione del tipo di trattamento retributivo spettante in caso di malattia ai lavoratori cui compete l’indennità di malattia INPS, precisando inoltre alcuni aspetti di tale obbligo.

Suggerimento n. 213/34 del 12 aprile 2019


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 169/2019, per comunicare che l’INPS, con il messaggio n. 1475/2019, ha rinviato al periodo di competenza “maggio 2019” l’obbligo per le imprese di compilare, nella sezione “Denuncia individuale” del flusso UniEmens, il nuovo elemento <TipoRetrMal>, riferito alle sole categorie di lavoratori che hanno diritto all’indennità di malattia INPS.

Inoltre, con lo stesso messaggio, l’Istituto ha precisato che:
 
- l’elemento <TipoRetrMal> non deve essere compilato nelle denunce relative ai lavoratori con qualifica dirigenziale ed ai lavoratori con qualifica impiegatizia del settore industria (compresi, quindi, gli impiegati ed i quadri del settore edile);
   
- tale elemento, per i lavoratori cui compete l’indennità di malattia INPS, deve essere compilato ricorrentemente in tutti i flussi UniEmens di ciascuna mensilità, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento di malattia e dall’effettiva presenza del lavoratore nel periodo denunciato;
   
- ai fini dell’individuazione del codice (“0”, “1” o “2”) da utilizzare occorre prendere a riferimento le previsioni del contratto collettivo di lavoro. Pertanto, a titolo esemplificativo, qualora il contratto collettivo preveda che il lavoratore abbia diritto ad un’integrazione da parte del datore di lavoro, il codice da utilizzare sarà sempre “1”, a prescindere dalla circostanza che effettivamente detta integrazione per qualsiasi ragione, nel periodo di riferimento del flusso UniEmens, non venga effettivamente corrisposta al lavoratore o venga erogata in diversa misura (ad esempio, per superamento del numero dei giorni in cui l’integrazione è contrattualmente riconosciuta).
   

Ricordiamo che per gli operai, gli apprendisti operai e gli apprendisti impiegati ai quali viene applicato il c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini andrà indicato il codice “1”, poiché il contratto collettivo prevede l’integrazione da parte del datore di lavoro del trattamento di malattia INPS.


Referenti

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