INPS - Flusso UniEmens - Nuovo elemento “Tipo retribuzione malattia”
A partire dalla denuncia contributiva di marzo 2019 le imprese dovranno indicare ogni mese, per i soli lavoratori cui spetta l’indennità di malattia INPS, anche l’indicazione del tipo di trattamento retributivo spettante in caso di malattia.
Suggerimento n. 169/25 del 19 marzo 2019
Con il messaggio n. 803/2019 l’INPS comunica di aver istituito, nella sezione “Denuncia individuale” del flusso UniEmens, il nuovo elemento <TipoRetrMal>, avente il significato di “Tipo trattamento retributivo applicato al lavoratore, sulla base delle previsioni del contratto o accordo collettivo di lavoro (…), nei casi di assenza per malattia”, che dovrà essere compilato, a decorrere dal periodo di competenza marzo 2019, esclusivamente con riferimento alle categorie di lavoratori che hanno diritto all’indennità di malattia INPS (nel nostro settore, operai, apprendisti operai e apprendisti impiegati).
Tale indicazione dovrà essere valorizzata in tutte le denunce, a prescindere dal verificarsi o meno dell’evento di malattia.
La finalità del nuovo adempimento è quella di consentire all’Istituto di conoscere il tipo di trattamento retributivo, nei casi di assenza per malattia, a cui ha diritto il lavoratore in base alle disposizioni previste dalla contrattazione collettiva o da quella individuale.
Per la compilazione del nuovo elemento sono previsti tre codici: | |
- | “0” (zero) nel caso non sia prevista l’erogazione di alcun trattamento retributivo da parte del datore di lavoro; |
- | “1” nel caso sia prevista l’erogazione da parte del datore di lavoro di un trattamento retributivo integrativo; |
- | “2” nel caso sia prevista l’erogazione del trattamento retributivo contrattuale ordinario da parte del datore di lavoro e l’INPS non sia tenuto a corrispondere alcun trattamento al lavoratore. |
Per gli operai, gli apprendisti operai e gli apprendisti impiegati ai quali viene applicato il c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini andrà indicato il codice “1”, poiché il contratto collettivo prevede l’integrazione da parte del datore di lavoro del trattamento di malattia INPS.