INPS - Decreto legislativo n. 230/2021 - Assegno Unico e Universale per i figli a carico - Prime indicazioni per la presentazione della domanda
Il decreto legislativo n. 230/2021 ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico e universale per i figli a carico con l’obiettivo di semplificare e potenziare gli interventi in favore della genitorialità e della natalità e di procedere ad una complessiva riorganizzazione del welfare familiare.
Suggerimento n. 31/9 del 12 gennaio 2022
Il decreto legislativo n. 230/2021, in attuazione della legge n. 46/2021, ha istituito, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’assegno unico ed universale per i figli a carico.
L’assegno è definito unico, poiché è finalizzato alla semplificazione ed al potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, ed universale in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di 40.000 euro.
Tale misura costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell’anno successivo, e viene determinata dall’INPS sulla base della condizione economica del nucleo familiare mediante l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
L’INPS, nel rinviare per tutti gli ulteriori approfondimenti ad una circolare di prossima pubblicazione, nella quale sarà illustrata nel dettaglio la misura in commento, ha fornito con il messaggio n. 4748/2021, al quale rimandiamo per tutti i dettagli, le prime indicazioni necessarie per la presentazione della domanda la cui procedura per la trasmissione è stata attivata dal 1° gennaio 2022.
REQUISITI PER BENEFICIARE DELL’ASSEGNO
L’assegno è riconosciuto al richiedente a condizione che, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, lo stesso sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
- sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- sia residente e domiciliato in Italia;
- sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età. Per “figli a carico”, si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE.
Per potere beneficiare dell’assegno per i figli maggiorenni, gli stessi devono essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, di uno dei seguenti requisiti:
- 1) frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
- 2) svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- 3) registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- 4) svolgimento del servizio civile universale.
In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d’età e la misura è concessa a prescindere da quanto previsto ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).
MISURA E DECORRENZA DELL’ASSEGNO
L’importo dell’assegno è determinato sulla base dell’ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione, con la seguente decorrenza della misura:
- per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo;
- per le domande presentate dal 1° luglio 2022 in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.
L’ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE “IN ASSENZA DI ISEE”
Tenuto conto che la prestazione ha natura “universalistica”, in assenza di ISEE al momento della domanda, l’assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando il rispetto dei criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013.
In caso di mancata presentazione dell’ISEE oppure in caso di ISEE pari o superiore a 40.000 euro, la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda per beneficiare dell’assegno è annuale e riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell’anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell’anno successivo.
La domanda può essere presentata da uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato.
La domanda deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti.
La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento);
- Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’ASSEGNO
L’assegno è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
Pertanto, il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente con possibilità di fornire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore, al fine del pagamento dell’assegno in misura ripartita.
I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.
Come previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo in commento, i figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno in sostituzione dei loro genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili.
L’assegno viene corrisposto dall’INPS attraverso le seguenti modalità:
1. |
accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank Account Number (IBAN) aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’aerea SEPA (Single Euro Payments Area). Gli strumenti di riscossione dell’assegno sono i seguenti: |
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conto corrente bancario; |
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conto corrente postale; |
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carta di credito o di debito dotata di codice IBAN; |
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libretto di risparmio dotato di codice IBAN; |
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2. |
consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano; |
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3. |
accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza. |
Nel merito, si fa presente che lo strumento di riscossione dotato di IBAN, sul quale viene richiesto l’accredito della prestazione, deve risultare intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace, nel qual caso lo strumento di riscossione può essere intestato/cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo.
MISURE ABROGATE E PROROGA DELL’ASSEGNO TEMPORANEO
In conseguenza dell’introduzione dell’assegno unico e universale sono abrogati:
A) | a decorrere dal 1° gennaio 2022 | |
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il premio alla nascita o per l’adozione del minore (comma 353 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232); |
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le disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232). |
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B) |
a decorrere dal 1° marzo 2022 |
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le disposizioni sull’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; |
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le prestazioni ai nuclei familiari con figli e orfanili; |
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le “Detrazioni per carichi di famiglia” che si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età superiore a 21 anni. |
L’assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
È altresì prorogata, fino alla medesima data del 28 febbraio 2022, la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare di cui all’articolo 5 del decreto legge n. 79/2021(v. nostro Suggerimento n. 441/2021).
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Per completezza, provvediamo ad allegare al presente Suggerimento, il documento “Informativa Assegno Unico e Universale per figli” predisposto dall’Istituto.