INPS - Decreto legge n. 183/2020 (c.d. Decreto Milleproroghe) - Differimento dei termini decadenziali dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria ed in deroga per emergenza COVID-19

L’INPS ha illustrato le disposizioni relative al differimento dei termini decadenziali di invio delle domande di integrazione salariale ordinaria ed in deroga con causale COVID-19 ed alla trasmissione dei dati per il pagamento ed il saldo degli stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020.

Suggerimento n. 210/33 del 12 marzo 2021


Come già anticipato nel nostro Suggerimento n. 174/2021, la legge n. 21/2021, di conversione del decreto legge n. 183/2020, ha stabilito che i termini per la richiesta di accesso agli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 o per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento o il saldo degli stessi scaduti entro il 31 dicembre 2020 sono stati differiti al 31 marzo 2021.

L’INPS, con messaggio n. 1008/2021, ha illustrato nel dettaglio la disciplina in oggetto ed ha fornito le necessarie istruzioni operative.

Rientrano nel differimento al 31 marzo 2021, tutte le domande di cassa integrazione ordinaria e in deroga connesse all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione sono scaduti al 31 dicembre 2020. Pertanto, possono beneficiare della moratoria dei termini decadenziali le domande di trattamenti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite a periodi fino a novembre 2020 compreso.

Possono in ogni caso beneficiare della proroga dei termini le istanze che rispettino le condizioni di accesso di volta in volta fissate dal legislatore, come illustrate nelle circolari e nei messaggi emanati dall’Istituto in materia. In particolare, si richiama l’attenzione sul rispetto della durata massima dei trattamenti prevista dalle singole disposizioni con riguardo ai periodi oggetto delle richieste, tenuto conto dei provvedimenti di autorizzazione già adottati che possono avere esaurito la disponibilità in relazione alle singole causali.

Beneficiano del regime di differimento, inoltre, le trasmissioni dei dati necessari per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19 i cui termini di decadenza sono scaduti entro il 31 dicembre 2020.

Come noto, in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale (modello “SR41” semplificato) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l’autorizzazione, se tale termine è più favorevole all’azienda.

Ciò premesso, il differimento al 31 marzo 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 terminati a novembre 2020 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 1° dicembre 2020.

I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021. A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline, come riepilogate nell’allegato al messaggio INPS in esame, che, per comodità delle imprese, provvediamo a trasmettere unitamente al presente Suggerimento.

Per quanto attiene alle domande di accesso ai trattamenti, che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda – e, quindi, per intervenuta decadenza dell’intero periodo richiesto - i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno riproporre nuove istanze.

Con riferimento alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini, dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.

Per quanto attiene alla trasmissione dei dati necessari per il pagamento o il saldo dei trattamenti di integrazione salariale aventi causale COVID-19 scaduti entro il 31 dicembre 2020, occorrerà procedere come segue.

I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento, non avessero mai inviato il modello “SR41” semplificato, potranno provvedere alla relativa trasmissione entro e non oltre il termine del 31 marzo 2021.

Qualora il modello “SR41” semplificato, invece, sia stato inviato e successivamente respinto per intervenuta decadenza, i datori di lavoro non dovranno riproporne l’invio. Le Strutture territoriali provvederanno, infatti, alla liquidazione dei trattamenti autorizzati, secondo le istruzioni che saranno fornite con successivo messaggio.


Referenti

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