INPS - Congedo straordinario per lavoratori dipendenti in caso di quarantena del figlio convivente minore di 16 anni – Ulteriori istruzioni operative

L’Istituto fornisce ulteriori istruzioni operative in merito alle modalità di fruizione del congedo COVID-19 da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato in caso di quarantena scolastica dei figli e di sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza.

Suggerimento n. 893/187 del 24 novembre 2020


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 743/2020, per comunicare che l’INPS, con la circolare n. 132/2020, a seguito delle novità introdotte dal decreto legge n. 137/2020, ha illustrato le ulteriori istruzioni operative necessarie per consentire ai lavoratori dipendenti del settore privato di richiedere il congedo COVID-19 per quarantena obbligatoria dei figli e per sospensione dell’attività didattica in presenza.

Come noto (v. nostro Suggerimento n. 842/2020), il decreto legge n. 137/2020 ha esteso fino a 16 anni l’età del figlio per il quale il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena disposta per il figlio stesso nonché per il periodo nel quale sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza.

Il decreto in parola, inoltre, ha previsto in favore dei genitori dei figli di età compresa tra i 14 e i 16 anni, qualora non sia possibile svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, la facoltà di astenersi dal lavoro senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione figurativa, presentando domanda di congedo solamente al proprio datore di lavoro e non anche all’INPS.

Infine, è stata estesa la possibilità per i genitori di figli sotto i 14 anni di usufruire alternativamente del congedo straordinario INPS al 50% della retribuzione anche nel caso in cui la scuola abbia sospeso l’attività in presenza.

Di seguito, si illustrano le principali indicazioni fornite dall’Istituto con la circolare sopra menzionata.

 

AMPLIAMENTO DEI CASI IN CUI È POSSIBILE FRUIRE DEL CONGEDO COVID-19 PER QUARANTENA SCOLASTICA DEL FIGLIO E INTRODUZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI AVVALERSI DEL CONGEDO PER SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA DEL FIGLIO IN PRESENZA

La Legge n. 126/2020, di conversione del c.d. Decreto Agosto, ha introdotto la possibilità di fruire del congedo COVID-19 per quarantena del figlio minore di anni 14, in alternativa allo svolgimento del lavoro in modalità agile, oltre che nel caso di contatto avvenuto all’interno del plesso scolastico, anche in una serie di ipotesi in cui il contatto sia avvenuto in luoghi diversi dal plesso scolastico e in particolare nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

In questi ulteriori casi è comunque necessario che la quarantena venga disposta con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente ed il congedo in parola potrà essere fruito solo a partire dal giorno 14 ottobre 2020, data di entrata in vigore della citata Legge n. 126/2020.

Il decreto legge n. 137/2020 inoltre, ha introdotto la possibilità, per i lavoratori dipendenti, di avvalersi del congedo COVID-19 per la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14.

Per poter fruire del congedo è necessario che la sospensione dell’attività didattica in presenza sia stata disposta con un provvedimento, adottato a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale o dalle singole strutture scolastiche.

L'INPS specifica che il congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza potrà essere fruito solo a partire dal giorno 29 ottobre 2020, data di entrata in vigore del Decreto-Legge n. 137/2020.

 

COMPATIBILITÀ CON L’ALTRO GENITORE DEL CONGEDO COVID-19 PER QUARANTENA SCOLASTICA DEL FIGLIO E PER SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA DEL FIGLIO IN PRESENZA

L'Istituto ribadisce che il congedo COVID-19 è incompatibile con:

  • il contemporaneo svolgimento - da parte dell’altro genitore - di lavoro in modalità agile, anche ad altro titolo rispetto a quello previsto per la quarantena scolastica del figlio minore di anni 14 ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso;
  • la contemporanea fruizione - da parte dell’altro genitore - del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso;
  • il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell'altro genitore.

Nel caso di coppie con figli avuti da altri soggetti, l'INPS chiarisce che, fermo restando il presupposto della necessaria sussistenza della convivenza del figlio con il genitore richiedente il congedo, se un genitore fruisce del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso, l’altro genitore non potrà fruire negli stessi giorni delle misure di cui trattasi per quel figlio, ma potrà fruirne per altro figlio avuto da un altro rapporto, purché il genitore dell’altro figlio non stia a sua volta fruendo di congedo o lavoro agile per quarantena del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso.

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'INPS ricorda che la domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, Carta d’Identità Elettronica, Carta Nazionale dei Servizi) utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito inps.it. L’INPS ricorda, che a decorrere dal 1° ottobre 2020, non saranno più rilasciati nuovi PIN;
  • tramite il Contact Center;
  • tramite i Patronati.

 

L'Istituto precisa, inoltre, che la domanda di congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio, può essere presentata anche senza compilare i campi relativi agli elementi identificativi del provvedimento di quarantena a cura dell'ASL, selezionando l’apposita dichiarazione: “Mi impegno a comunicare alla Struttura INPS territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati del provvedimento richiesti nel punto precedente, a pena di reiezione”.

L'INPS precisa che a breve saranno fornite le indicazioni operative per la presentazione della domanda di congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente e specifica che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione antecedenti alla data di presentazione della stessa, ma comunque decorrenti dal 29 ottobre 2020.

 


Referenti

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