INPS - Congedo 2021 per genitori lavoratori dipendenti con figli affetti da COVID-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi - Modalita’ di fruizione oraria
L’INPS ha fornito le istruzioni amministrative ed operative per la fruizione in modalità oraria del congedo, introdotto dal decreto legge n. 30/2021 convertito in legge n. 61/2021, richiedibile per il periodo 13 maggio - 30 giugno 2021, a favore dei genitori lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di 14 anni ovvero in condizione di disabilità grave.
Suggerimento n. 519/80 del 30 luglio 2021
Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 354/2021, per comunicare che la legge n. 61/2021, di conversione del decreto legge n. 30/2021, ha introdotto la possibilità di fruire del “Congedo 2021 per genitori” anche in modalità oraria, confermando, tra l’altro, anche la possibilità di fruire del congedo di cui trattasi anche per i figli conviventi, o anche non conviventi in caso di figli con disabilità grave, iscritti ad asili nido e a scuole dell’infanzia dove prevale lo svolgimento di attività educative.
L’INPS, con circolare n. 96/2021, ha fornito le indicazioni operative per la fruizione in modalità oraria del “Congedo 2021 per genitori” richiedibile, alle condizioni illustrate nel nostro Suggerimento di cui in premessa, dal 13 maggio 2021 al 30 giugno 2021; con successivo messaggio n. 2574/2021, l’Istituto ha, altresì, fornito le istruzioni per la presentazione delle relative domande.
Di seguito, riportiamo una sintesi delle indicazioni fornite dall’INPS, rimandando, per ulteriori approfondimenti, inclusa la corretta compilazione delle denunce contributive tramite flusso Uniemens, al nostro Suggerimento n. 354/2021 nonché alla circolare n. 96/2021 ed al messaggio n. 2754/2021 dell’INPS.
Il “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata. Ne consegue che la fruizione oraria del congedo è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, del “Congedo 2021 per genitori” con modalità giornaliera da parte dell’altro genitore convivente con il minore.
La contemporanea fruizione del congedo da parte dei due genitori, nello stesso arco temporale, è invece possibile nel caso in cui il congedo, giornaliero o orario, sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave.
Sono invece compatibili due richieste di “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all’interno della stessa giornata non si sovrappongano. La contemporanea fruizione da parte dei due genitori è inoltre possibile anche in caso di sovrapposizione delle ore nella stessa giornata, nel caso in cui il congedo sia goduto per figli diversi di cui uno con disabilità grave.
Ferme restando tutte le indicazioni fornite con la circolare n. 63/2021 in merito alla compatibilità del “Congedo 2021 per genitori” con altri congedi, permessi o prestazioni, si precisa che il “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria:
- è incompatibile con la fruizione del congedo parentale giornaliero da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore;
- è compatibile con la fruizione del congedo parentale a ore da parte dell’altro genitore convivente per lo stesso minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
- è compatibile con la fruizione nello stesso giorno, da parte del soggetto richiedente, del congedo parentale a ore;
- è compatibile con i riposi giornalieri della madre o del padre di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 151/2001 fruiti nella stessa giornata dal richiedente o dall’altro genitore convivente con il minore, purché le ore all’interno della stessa giornata non si sovrappongano;
- è compatibile con la fruizione da parte dell’altro genitore, anche per lo stesso figlio e nelle stesse giornate, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, del prolungamento del congedo parentale di cui all’articolo 33 del decreto legislativo n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.
La domanda di “Congedo 2021 per genitori” con fruizione in modalità oraria deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario:
- portale web dell’Istituto, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it. Si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2020 l’Istituto non rilascia più nuovi PIN (v. nostro Suggerimento n. 478/2021);
- Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Il flusso di acquisizione della domanda di congedo parentale su base oraria è stato integrato con la possibilità di indicare la richiesta di “Congedo 2021 per genitori” in modalità oraria spuntando il 'SI' in corrispondenza dell’opzione 'Richiesta per congedo 2021 per genitori con figli conviventi minori di anni 14 o senza limiti di età per figli con disabilità iscritti in scuole di ogni ordine e grado o a centri diurni assistenziali'.
Nella domanda il genitore dichiara:
- il numero di giornate di “Congedo 2021 per genitori” da fruire in modalità oraria;
- il periodo all’interno del quale tali giornate intere di “Congedo 2021 per genitori” sono fruite in modalità oraria.
Il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore “Congedo 2021 per genitori”, nell’intervallo temporale che intercorre dal 13 maggio 2021 al 30 giugno 2021, dovrà essere contenuto all’interno di un mese solare. Pertanto, nel caso in cui il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di “Congedo 2021 per genitori” sia a cavallo tra il mese di maggio 2021 e il mese di giugno 2021, dovranno essere presentate due domande.
Considerato, infine, che l’indennizzo del “Congedo 2021 per genitori” continua a essere erogato in modalità giornaliera, la fruizione oraria deve comunque essere ricondotta a una giornata intera di congedo. Di conseguenza, se le ore che compongono un giorno di “Congedo 2021 per genitori” sono fruite su più giornate di lavoro, nella domanda che si presenta all’Istituto dovrà essere dichiarato di fruire di un giorno di “Congedo 2021 per genitori” all’interno di un arco temporale di riferimento (dalla data x alla data y) nello stesso mese solare.
Come per il “Congedo 2021 per genitori” a giornata intera, anche nel caso di “Congedo 2021 per genitori” con fruizione in modalità oraria, le domande possono avere ad oggetto periodi di fruizione antecedenti la presentazione delle domande stesse, purché, nello specifico congedo orario, ricadenti all’interno dell’arco temporale previsto dalla norma (dal 13 maggio 2021 al 30 giugno 2021).