INPS - Congedi per emergenza sanitaria COVID-19 - Articolo 23 del d.l. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) - Proroga al 13 aprile 2020
L’Istituto ha comunicato la proroga dei congedi “extra” previsti dal decreto legge n. 18/2020.
Suggerimento n. 262/56 dell'8 aprile 2020
Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 242 del 3 aprile 2020, per comunicare che l’INPS, con il messaggio n. 1516 del 7 aprile 2020, ha reso noto che, alla luce del D.P.C.M del 1° aprile 2020, che prevede la proroga ulteriore del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono prorogati fino al 13 aprile 2020 anche i termini per la fruizione dei giorni di congedo previsti dall’articolo 23 del D.L. n. 18/2020.
Ricordiamo che l’articolo 23 del D.L. n. 18/2020 ha previsto un congedo “straordinario” indennizzato di 15 giorni per la cura dei figli di età non superiore ai 12 anni durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, che può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare, la cui fruizione è, inoltre, subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Lo stesso articolo prevede altresì un congedo “straordinario” non indennizzato per la cura dei figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, sempre durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche, la cui fruizione è pure subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.