INL - Decreto-legge “PNRR” n. 19/2024 - Regime sanzionatorio in materia di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti - Indicazioni operative - Regime intertemporale

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni sulla corretta applicazione del regime sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti, previsto dal c.d. “Decreto PNRR” alla luce delle modifiche apportate dalla Legge di conversione n. 56/2024.

Suggerimento n.326/66 del 1° luglio 2024


Come noto (v. Ns. Suggerimenti nn.274/2024, 231/2024 e 134/2024) il Decreto-legge “PNRR” n. 19/2024, nel tentativo di evitare il ricorso ai c.d. contratti collettivi “pirata” nella filiera degli appalti e subappalti, pregiudizievoli sia al personale adibito che alla concorrenza leale tra operatori economici, ha introdotto un nuovo regime sanzionatorio per le fattispecie di somministrazione, appalto e distacco illeciti individuate dall’art. 18 D.lgs. n. 276/2003.

In virtù di ciò, l’INL con la nota prot. n. 1091/2024 ha fornito alcune indicazioni operative per la corretta applicazione delle nuove disposizioni (sulle quali è stato acquisito il parere concorde dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali espresso con la nota n. 5898/2024) e, con la nota prot. n. 1133/2024, ha fornito i necessari chiarimenti in merito al regime intertemporale di applicazione delle stesse.

Riportiamo di seguito una sintesi delle indicazioni contenute nelle menzionate note.

 

IMPORTO DELLE AMMENDE

L’art. 29, comma 4, D.L. n. 19/2024 (convertito in L. n. 56/2024) ha novellato l’art. 18 del D.lgs. n. 276/2003 in tema di regime sanzionatorio in materia di somministrazione, appalto e distacco illeciti, ripristinando il rilievo penale di tali fattispecie (precedentemente depenalizzate dall’art. 1 D.lgs. n. 8/2016) introducendo la pena - alternativa ovvero congiunta - dell’arresto o dell’ammenda.

Ai fini della corretta determinazione dell’importo delle ammende da applicare in fase di contestazione delle violazioni, l’INL ha chiarito che occorre tenere in considerazione l’art. 1, comma 445, lett. d), n. 1, L. n. 145/2018; disposizione che è stata a sua volta, ma solo in parte, novellata dal D.L. n. 19/2024 (con l’aumento dal 20% al 30% della sanzione per lavoro nero), confermando l’operatività dell’aumento del 20% già previsto verso le fattispecie sanzionate ex art. 18 del D.lgs. n. 276/2003.

Di conseguenza, tale maggiorazione andrà applicata anche ai nuovi importi delle ammende ex D.L. n. 19/2024 che risultano, quindi, determinati come dalla tabella dell’INL allegata al presente suggerimento.

A titolo esemplificativo:

Esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione “punito con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro” (art. 18, comma 1 primo periodo) di n. 5 lavoratori x 20 giornate lavorative ciascuno:

60 + 20% (ex art. 1, comma 445 lett. d) n. 1, L. n. 145/2018) = euro 72

72x5x20 = euro 7.200

Inoltre, atteso che la pena dell’arresto è alternativa a quella dell’ammenda (ad eccezione dell’ipotesi di intermediazione con scopo di lucro attuata da soggetti non autorizzati), il personale ispettivo deve procedere a adottare preliminarmente la prescrizione obbligatoria ex art. 20 e ss. D.lgs. n. 758/1994.

Ai sensi del nuovo comma 5-quinquies dell’art. 18 del D.lgs. n. 276/2003, la quantificazione finale della pena pecuniaria (che è proporzionale) non può, in ogni caso, essere inferiore a €5.000,00 né superiore a €50.000,00.

Tali limiti trovano applicazione per i reati di somministrazione non autorizzata e fraudolenta, nonché all’appalto e distacco illeciti, per i quali sono previste pene pecuniarie proporzionali per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro (ex art. 18, comma 1 primo periodo e comma 2, comma 5-bis e comma 5-ter).

Pertanto, in relazione ai reati puniti con pena proporzionale fissa ove, in ragione del numero di giornate di illecita somministrazione, l’importo da irrogare in concreto risulti inferiore a €5.000,00, trova applicazione tale soglia, che, a seguito di eventuale ottemperanza alla prescrizione impartita, viene ridotta ad un quarto (€1.250,00).  

 

REGIME DELLA RECIDIVA

In relazione al tema della recidiva riferito alle violazioni di cui al nuovo art. 18 del D.lgs. n. 276/2003, l’INL ha evidenziato che:

  • permane la vigenza dell’art. 1, comma 445, lett. e), L. n. 145/2018, secondo cui “le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti”;
  • con l’introduzione del nuovo comma 5-quater 18 D.lgs. n. 276 è stato disposto che “gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti”.

In virtù del contesto normativo sopra delineato, in cui si verifica una parziale sovrapposizione di diverse disposizioni normative, l’INL ha ritenuto di dover adottare nuovi orientamenti interpretativi che tengano conto, in via sistemica, del complessivo quadro normativo (superando quanto indicato nella propria nota prot. n. 1148/2019), indicando che:

  • la maggiorazione di cui all’art. 1, comma 445, lett. e), L. n. 145/2018 trova applicazione laddove il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di uno qualsiasi dei provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali di cui alla precedente lett. d) della medesima legge, costituendo, sostanzialmente, una recidiva “semplice”;
  • la maggiorazione della sanzione prevista dal comma 5-quater, art. 18, ferma restando l’applicazione delle maggiorazioni indicate dalla L. n. 145/2018, trova applicazione anche nel caso di recidiva “specifica”, ossia qualora abbia a riferimento una delle condotte già sanzionate ai sensi del medesimo art. 18.

A titolo esemplificativo:

Qualora si debba sanzionare ai sensi del comma 1, primo periodo dell’art. 18, un datore di lavoro che nei tre anni precedenti sia stato destinatario di una maxi-sanzione, l’importo dell’ammenda sarà di euro 60+40% (ex L. n. 145/2018) = euro 84;

Qualora si debba sanzionare ai sensi del comma 1, primo periodo dell’art. 18, un datore di lavoro che nei tre anni precedenti sia stato destinatario di una delle sanzioni penali (sentenza passata in giudicato) previste dal medesimo art. 18, l’importo dell’ammenda sarà di euro 60+20% (ex 18, D.lgs. n. 276/2003) = euro 72+40% (ex L. n. 145/2018) = euro 100,80.

Per l’INL, la scelta interpretativa di prevedere una “sommatoria” delle due tipologie di recidiva è l’unica in grado di giustificare l’introduzione del citato comma 5- quater, atteso che la perdurante vigenza del disposto di cui all’art. 1, comma 445, lett. e), della L. n. 145/2018 già consentiva di per sé un identico aggravamento del regime sanzionatorio.

Tale meccanismo si applica a tutte le ipotesi sanzionatorie ex art. 18, inclusa la nuova aggravante ex c. 5-ter per le ipotesi in cui la somministrazione di lavoro sia posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore e che, anche nei casi di recidiva per le ipotesi punite con pene pecuniarie proporzionali, occorre tenere conto dei limiti minimi e massimi ex comma 5-quinquies.

Infine, l’INL ha precisato che, ai fini della applicazione del regime sanzionatorio in esame, tiene conto delle risultanze delle banche dati a disposizione del personale ispettivo.

 

AGGRAVANTI PER SFRUTTAMENTO DEI MINORI

Per l’INL la rimodulazione di quasi tutte le sanzioni dell’art. 18 del D.Lg. n. 276/2003 in chiave penale con una previsione, per tutte le ipotesi base, della pena dell’arresto come alternativa all’originaria ammenda (ad eccezione dell’attività di intermediazione con scopo di lucro), richiede un necessario coordinamento con le ipotesi aggravanti per sfruttamento di minori.

Tali aggravanti, non modificate dal D.L. n. 19/2024, prevedono espressamente che, se sussiste lo sfruttamento dei minori, si applica la pena dell’arresto fino a 18 mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo.

Ciò va ora rapportato alle nuove sanzioni che non prevedono più la sola ammenda ma l’alternatività tra pena detentiva e pecuniaria.

Quindi, le aggravanti per sfruttamento dei minori si limitano ad aumentare le due tipologie di sanzioni senza modificarne la natura alternativa.

Dunque, ad eccezione dell’ipotesi di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione con scopo di lucro, anche in presenza dell’aggravante per sfruttamento di minori, andrà applicata la prescrizione ex art. 20, D.lgs. n. 758/1994 e, in caso di ottemperanza, un’ammenda pari al quarto del sestuplo della sanzione base (aumentata del 20%) o di quella determinata a seguito di recidiva. Inoltre, l’importo da irrogare in concreto dovrà tenere conto dei limiti minimi e massimi previsti dal comma 5-quinquies.

L’importo da irrogare deve tenere conto dei limiti minimi e massimi ex c. 5-quinquies.

 

REGIME INTERTEMPORALE

In primo luogo, l’INL ha chiarito che le nuove sanzioni penali, così come modificate dal D.L. n. 19/2024, trovano applicazione in relazione alle condotte di somministrazione, appalto e distacco illeciti, realizzate a decorrere dal 2 marzo 2024.

Per le condotte iniziate ed esaurite prima di tale data continua ad applicarsi il precedente regime sanzionatorio di natura amministrativa, depenalizzato ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. n. 8/2016 (cfr.  Min. Lav. circ. n. 6/2016).

Con riferimento, invece, alle ipotesi di somministrazione non autorizzata e fraudolenta, nonché a quelle di appalto e distacco privi dei requisiti di legge, che sono iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite oltre tale data, l’INL ha chiarito che hanno rilievo esclusivamente penale e che sono soggette alle nuove pene ex art. 18 D.lgs. n. 276/2003.

Posto ciò, l’INL ha chiarito altresì che, ai fini del calcolo degli importi sanzionatori di carattere proporzionale, occorre tener conto anche del periodo antecedente al 2 marzo 2024.

La condotta precedente a tale data costituisce, infatti, un elemento di valutazione della gravità dell’illecito la quale, a sua volta, determina una reazione sanzionatoria proporzionale e vincolata.

In altri termini, il periodo antecedente all’entrata in vigore della disposizione penale concorre quale mero elemento di quantificazione delle ammende in riferimento ad una condotta necessariamente unitaria per la quale trova applicazione esclusivamente il nuovo sistema sanzionatorio a rilevanza penale.

 

Per quanto non riportato, si rinvia alle note prot. n. 1091/2024 e prot. n. 1133/2024.

Con l’occasione, trasmettiamo il recente Dossier elaborato da ANCE in merito alla sintesi della disciplina del distacco nazionale nel nostro settore.

 

 

 


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