Indicazioni per autorizzazioni impianti recupero terre e rocce scavo

La Regione Lombardia ha stabilito che il prodotto ottenuto dagli impianti che trattano/recuperano le terre e rocce da scavo (Codice rifiuto EER 17.05.04) per essere certificato (CE e DoP) ed immesso sul mercato dovrà essere qualitativamente uguale al materiale naturale e venga definito per il medesimo il destino/utilizzo.

Suggerimento n. 131/36 del 9 marzo 2020


Precedenti comunicazioni in materia

Suggerimento n. 543/2019

 

Informiamo le imprese associate che gestiscono, ai sensi dell’ex art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., impianti autorizzati (fissi o mobili) di trattamento/recupero di terre e rocce da scavo (codice rifiuto EER 17.05.04), che la Regione Lombardia ha stabilito per detti inerti che il criterio con cui si determina la cessazione della loro qualifica di rifiuto consiste nella rispondenza ai limiti di cui alle colonne A e B della Tab. 1 All. 5, Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06.

Dette indicazioni regionali sono la risposta al quesito posto da ANCE Lombardia in merito a quali criteri debbano valere ai fini del rilascio di autorizzazioni per operazioni di recupero R5 (end of waste) di rifiuti classificati EER 17.05.04 “terre e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03” (vedi allegato).

In pratica, in merito al citato quesito, la Regione Lombardia ha stabilito quanto segue :

[…] In merito al quesito, pervenuto con nota T1 2020 0006882 del 06/02/2020, relativo alla possibilità di autorizzare come end of waste rocce e terre derivanti da un’operazione di recupero R5 su codice 170504 per cui si è ottenuto un prodotto qualitativamente uguale al materiale naturale che rispetta, in funzione delle destinazioni d’uso, i limiti di cui alle colonne A e B della Tab1 All. 5 titolo V della Parte IV del Dlgs 152/06, si conferma la possibilità di rilasciare autorizzazioni aventi tali contenuti a condizione che i flussi di trattamento dei materiali restino distinti da altre filiere di recupero di materiali e che venga definito il destino/utilizzo di tali materiali…[…].

Sulla base delle sopra riportate indicazioni regionali ne consegue che il prodotto ottenuto dagli impianti che trattano/recuperano le terre e rocce da scavo (codice rifiuto EER 17.05.04) per essere certificato (CE e DoP) ed immesso sul mercato dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- si dovrà dimostrare che detto prodotto è qualitativamente uguale al materiale naturale ovvero che rispetti, in funzione delle destinazioni d’uso, i limiti di cui alle colonne A e B della Tab1 All. 5 titolo V della Parte IV del Dlgs 152/06;

- si dovrà dimostrare che si è provveduto a definire il destino/utilizzo di tali materiali;

- si dovrà dimostrare che i flussi e il processo di trattamento dello specifico rifiuto sono stati gestiti separatamente da altre filiere di recupero di rifiuti.

 


Referenti

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Tags: Rifiuti