Incentivi ed Ecotassa autovetture – novità Legge di Bilancio 2019
La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto incentivi per l’acquisto di autovetture, moto e motorini elettrici o ibridi, detrazioni fiscali per acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (colonnine) e ha fissato una nuova imposta (Ecotassa) per le autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori a 160 g/Km.
Suggerimento n. 39/10 del 11 gennaio 2019
Informiamo le imprese associate che tra le numerose misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) è stato previsto anche un sistema “bonus-malus” per promuovere l’acquisto di autoveicoli meno inquinanti.
Sono stati introdotti incentivi sul prezzo di acquisto di autovetture, moto e motorini nuovi elettrici o ibridi (benzina o diesel unita ad alimentazione elettrica) nonché disincentivi sotto forma di imposta (Ecotassa) per le autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori a 160 g/Km.
Completano il sistema le detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (colonnine).
INCENTIVI ACQUISTO DI NUOVE AUTOVETTURE ELETTRICHE O IBRIDE
La disciplina degli incentivi per l’acquisto di autovetture meno inquinanti è tracciata dai commi da 1031 a 1038 della Legge di Bilancio 2019, mentre le regole di dettaglio dovranno essere definite con apposito decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il giorno 11 marzo 2019. È previsto uno stanziamento di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Gli incentivi saranno riconosciuti a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un’autovettura nuova totalmente elettrica o ibrida di categoria M1 (veicolo a motore destinato al trasporto di persone, avente al massimo 8 posti oltre al conducente), che produce emissioni di anidride carbonica (CO2) non oltre 70 g/Km.
Il contributo sarà erogato solo nel caso di acquisto di autovetture con prezzo di listino (listino ufficiale della casa automobilistica produttrice) inferiore a 50.000 euro (IVA esclusa) e sarà corrisposto all’acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.
Il contributo varia in base al numero dei grammi di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro di emissioni (g/Km). In particolare, con emissioni di CO2 da 0 a 20 g/km, il bonus sarà di:
- 6.000 euro con rottamazione;
- 4.000 euro senza rottamazione.
Con emissioni di CO2 tra 21 e 70 g/km, invece, il contributo sarà di:
- 2.500 euro con rottamazione;
- 1.500 euro senza rottamazione.
Nel caso di rottamazione, l’autovettura consegnata dovrà essere intestata da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario della nuova autovettura o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto della medesima, oppure, in caso di locazione finanziaria dell’autovettura nuova, dovrà essere intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore della suddetta autovettura o a uno dei predetti familiari.
Nell’atto di acquisto dovrà essere espressamente dichiarato che l’autovettura consegnata è destinata alla rottamazione e dovranno essere indicate le misure dello sconto praticato all’acquirente e del contributo statale.
Entro 15 giorni dalla data di consegna dell’autovettura nuova, il venditore è obbligato, pena il non riconoscimento del contributo, ad avviare l’autovettura usata per la demolizione e a provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista.
Per gli incentivi legati all’acquisto di moto e motorini elettrici o ibridi si rimanda ai commi da 1057 a 1064 della Legge di Bilancio 2019.
DETRAZIONI FISCALI PER COLONNINE DI RICARICA VEICOLI ELETTRICI
Il comma 1039 della Legge di Bilancio 2019 prevede una detrazione (dall’imposta lorda), da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, riconosciuta ai contribuenti per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (colonnine), inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.
Il bonus, valido anche nel caso di installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici installate nelle parti comuni condominiali (di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del Codice Civile), sarà pari al 50% delle spese sostenute e dovrà essere calcolato su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 3.000 euro.
Le colonnine di ricarica dovranno essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico (ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del D.Lgs. n. 257/2016).
Anche la disciplina applicativa della detrazione dovrà essere definita con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti e con il Ministero dell’economia e finanze, da emanarsi entro il giorno 11 marzo 2019.
ECOTASSA 2019 PER AUTOVETTURE NUOVE CON EMISSIONI CO2 SUPERIORI A 160 g/Km
La Legge di Bilancio 2019 (commi da 1042 a 1046) introduce una nuova imposta (Ecotassa) per nuove autovetture con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km, per gli acquisti che saranno effettuati dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021.
L’imposta è parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio (CO2) emessi per chilometro ed è a carico di chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un’ autovettura di categoria M1 con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km.
Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta i veicoli per uso speciale di cui all’allegato II, parte A, punto 5, della Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 (ad esempio, camper, veicoli blindati, ambulanze, auto funebri, veicoli con accesso per sedia a rotelle, caravan, gru mobili, carrelli "dolly", rimorchi per trasporti eccezionali e altri veicoli per uso speciale che non rientrano in nessuna delle precedenti definizioni).
L’imposta dovuta, che dovrà essere versata mediante modello F24 dall’acquirente o da chi richiede l’immatricolazione, sarà pari a:
- 1.100 euro, con emissioni di CO2 da 161 a 175 g/km;
- 1.600 euro, con emissioni di CO2 da 176 a 200 g/km;
- 2.000 euro, con emissioni di CO2 da 201 a 250 g/km;
- 2.500 euro, con emissioni di CO2 superiore a 250 g/km.
Per le sole questioni di natura fiscale legate alla Legge di Bilancio 2019 è possibile contattare la dr.ssa Raffaella Scurati (tel. 02.88129558; e-mail r.scurati@assimpredilance.it).