INAIL - Premi sospesi per COVID-19 – Ulteriori codici per il versamento rateale

Anche l’INAIL ha emanato le indicazioni operative necessarie per versare ratealmente, a partire dal 16 settembre 2020, il 50% dei premi il cui pagamento era stato sospeso a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

Suggerimento n. 690/141 del 16 settembre 2020


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 416/2020, per comunicare che anche l’INAIL, con circolare n. 35 del 14 settembre 2020 ha provveduto ad aggiornare le indicazioni già fornite per il versamento dei premi sospesi a seguito dei vari provvedimenti emanati durante l’emergenza sanitaria da COVID-19, alla luce delle due ulteriori modalità di rateizzazione dei pagamenti introdotte dall’articolo 97 del D.L. n. 104/2020.

In particolare, l’Istituto ha aggiunto ai codici già comunicati con la circolare n. 21/2020 quelli da indicare per:

 a) versamento del 50% delle somme oggetto di sospensione in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 e saldo del restante 50% mediante una dilazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021;
d) versamento del 50% delle somme oggetto di sospensione in quattro rate mensili di pari importo, la prima delle quali entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il giorno 16 dei tre mesi seguenti e saldo del restante 50% mediante una dilazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

 

Riprendiamo di seguito le indicazioni e i codici già comunicati con il nostro Suggerimento n. 416/2020 sopra citato, integrandoli con quelli indicati dall’INAIL per le rateazioni di cui ai precedenti punti a) e b).

Ribadiamo che l’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00.

 

Sospensione dall’8 marzo al 31 marzo 2020

Si applica ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019 (articolo 62, comma 2, lettera c), del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020).

Si ricorda (v. il nostro Suggerimento n. 358/2020) che la sospensione in parola si applica anche ai premi dovuti all’INAIL, indipendentemente dal fatto che il loro accertamento derivi o meno dall’autoliquidazione 2019/2020.

Per il versamento, i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:

999190 per il pagamento in unica soluzione;

999191 per il pagamento in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;

999232 per il pagamento del 50% in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 e il restante 50% mediante una dilazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021;

999233 per il pagamento del 50% in quattro rate mensili di pari importo, la prima delle quali entro il 16 settembre 2020 e il restante 50% mediante una dilazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

 

Sospensione per i mesi di aprile e maggio 2020

 Si applica ai seguenti soggetti.

 a) Esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta (articolo 18, commi 1 e 2, del D.L. n. 23/2020).

 

Per il versamento, i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:

999192 per il pagamento in unica soluzione;

999193 per il pagamento in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;

999234 per il pagamento del 50% in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 e il restante 50% mediante una dilazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021;

999235 per il pagamento del 50% in quattro rate mensili di pari importo, la prima delle quali entro il 16 settembre 2020 e il restante 50% mediante una dilazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

 

 b) Esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta (articolo 18, commi 3 e 4, del D.L. n. 23/2020).

 

Per il versamento, i soggetti che hanno applicato la sospensione devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:

999194 per il pagamento in unica soluzione;

999195 per il pagamento in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;

999236 per il pagamento del 50% in unica soluzione entro il 16 settembre 2020 e il restante 50% mediante una dilazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021;

999237 per il pagamento del 50% in quattro rate mensili di pari importo, la prima delle quali entro il 16 settembre 2020 e il restante 50% mediante una dilazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Ricordiamo che per i datori di lavoro titolari di PAT con polizza dipendenti e/o polizza artigiani (gestione Industria) che possono beneficiare delle sospensioni previste per il mese di maggio 2020, ricadono nella sospensione stessa anche i versamenti relativi alla seconda rata dell’autoliquidazione 2019/2020 in scadenza il 18 maggio 2020.

 

COMUNICAZIONE DELLE SOSPENSIONI DEI VERSAMENTI E DEGLI ADEMPIMENTI DA PARTE DEGLI INTERESSATI

L’INAIL ricorda che gli interessati devono comunicare all’INAIL di aver effettuato la sospensione dei versamenti, specificando la disposizione che hanno applicato e dichiarando altresì di essere in possesso delle condizioni previste dalla medesima disposizione per usufruire del beneficio, fermi restando i controlli successivi sull’effettiva sussistenza dei requisiti.

A tal fine è in corso di aggiornamento con le disposizioni dell’articolo 97 del D.L. n. 104/2020 l’apposito servizio online, disponibile sia ai titolari dei codici ditta che ai loro intermediari in possesso di delega.

Il servizio online aggiornato permetterà anche a coloro che hanno già presentato la comunicazione di sospensione di modificare la modalità di pagamento precedentemente scelta.

Gli interessati, inclusi coloro che hanno già inviato la domanda di sospensione con la modulistica allegata alla circolare INAIL 11 marzo 2020, n. 7 (v. il nostro Suggerimento n. 181/2020), dovranno in ogni caso ripresentare la domanda con il servizio online.

 

VERSAMENTO DEGLI IMPORTI SOSPESI RELATIVI AI PIANI DI RATEIZZAZIONE DEI PREMI ASSICURATIVI IN FASE AMMINISTRATIVA CONCESSI DALL’ISTITUTO

Premesso che nella sospensione dei versamenti dei premi assicurativi disposta dai provvedimenti emanati per l’emergenza epidemiologica COVID-19 sono ricompresi i pagamenti relativi ai piani di rateizzazione concessi dall’INAIL, ricordiamo che, entro la scadenza del 16 settembre 2020, dovranno essere anche versate, in unica soluzione, le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza sia ricaduta nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

 

SOSPENSIONE DEI TERMINI STABILITA DALL’ARTICOLO 68, COMMA 1, DEL D.L. N. 18/2020 CONVERTITO DALLA L. N. 27/2020

A seguito delle modifiche apportate dall’articolo 99 del D.L. n. 104/2020 all’articolo 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 convertito dalla L. n. 27/2020, sono sospesi - per tutti i datori di lavoro - i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per la c.d. "zona rossa" - v. nostro Suggerimento n. 627/2020) al 15 ottobre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione, nonché da Avvisi di addebito.

La sospensione opera senza che sia necessaria alcuna istanza da parte dei debitori.

Tali versamenti dovranno essere effettuati, in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2020.

 


Referenti

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Tags: Coronavirus