INAIL - Nuove tariffe dei premi - FAQ di carattere generale
L’Istituto ha pubblicato le prime risposte ai più frequenti quesiti relativi alle nuove Tariffe dei premi in vigore dal 2019.
Suggerimento n. 295/42 del 7 giugno 2019
Facciamo seguito ai nostri precedenti Suggerimenti nei quali abbiamo esposto le principali novità derivanti dall'approvazione delle nuove Tariffe dei premi INAIL (v., da ultimo, il Suggerimento n. 229/2019), per segnalare che l’Istituto ha pubblicato sul proprio sito internet, al seguente indirizzo:
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/premio-assicurativo/tariffe-dei-premi.html
alcune FAQ relative agli aspetti delle nuove Tariffe che hanno sollevato le maggiori incertezze a livello interpretativo sino a questo momento.
Tra le risposte fornite dall’Istituto, riteniamo di particolare interesse per il nostro settore quelle concernenti le voci di Tariffa 0722 e 0723, anche alla luce delle verifiche poste in essere dall’INAIL prima dell’entrata in vigore delle nuove Tariffe sulle lavorazioni prima inquadrate nella voce 0724, ora assorbita dalla voce 0723.
Più precisamente, l’Istituto ha meglio precisato l’ambito di applicazione della voce 0723 in relazione alle attività del personale degli uffici, compresi i dirigenti, che effettua accessi in cantieri, opifici e simili.
Secondo l’INAIL, infatti: | |||
◊ | la voce 0722 riguarda le attività del personale di ufficio e comprende l’utilizzo del veicolo per accedere ad altri uffici; | ||
◊ | la voce 0723 riguarda le attività del personale di ufficio che accede a cantieri, opifici e simili. | ||
Caso tipico è, ad esempio, il personale tecnico che effettua accessi presso i reparti produttivi o in cantieri della propria o di altrui azienda per effettuare attività specifiche della propria mansione quali, ad esempio: | |||
- | quelle effettuate dall’assistente contrario, | ||
- | le attività ispettive, | ||
- | le verifiche progettuali, | ||
- | lo stato di avanzamento lavori, | ||
- | la scelta delle materie prime, | ||
- | la verifica delle lavorazioni commissionate. | ||
Da notare che non possono essere ricondotte alla 0723 tutte le attività che comportano la partecipazione alla lavorazione, compresa la diretta gestione della stessa, come, ad esempio, quella effettuata da capi reparto, capi cantiere, direttore di cantiere, ecc. | |||
In questi casi l’operato del personale in questione si configura come attività complessa e deve essere ricondotta in parte alla voce 0722, in relazione ai periodi nei quali i dipendenti interessati sono occupati in ufficio, e in parte alla voce della lavorazione (ad esempio, alla voce 3110), in relazione ai periodi durante i quali i dipendenti partecipano alle attività di cantiere o di altro reparto produttivo. | |||
L’Istituto evidenzia infine che la dizione “effettua accessi” significa che la presenza dei soggetti in detti ambienti deve essere saltuaria (poiché normalmente occupati in un luogo di lavoro diverso), ma non occasionale (ovvero che l’attività è svolta abitualmente e sistematicamente, anche se in modo non continuativo); a tale proposito, secondo l’INAIL non è distintivo il tempo trascorso in cantiere o presso i reparti produttivi rispetto all’orario giornaliero ed è da considerarsi irrilevante la frequenza e la durata degli accessi. | |||