INAIL - Infortuni sul lavoro con prognosi di almeno un giorno - Obbligo di comunicazione a partire dal 12 ottobre 2017 - Istruzioni operative

Diramate dall’INAIL le istruzioni operative e alcuni chiarimenti per adempiere all’obbligo di comunicazione degli infortuni che comportino l’assenza dal lavoro per almeno un giorno.

Suggerimento n. 476/52 del 16 ottobre 2017


Facciamo seguito al nostro Suggerimento n. 459/2017 - al quale rimandiamo per quanto non precisato di seguito - per rendere noto che l’INAIL, con circolare n. 42 del 12 ottobre u.s., ha comunicato di aver reso disponibile ai datori di lavoro ed ai loro intermediari, con decorrenza dalla medesima data, un nuovo servizio telematico, denominato “Comunicazione di infortunio”, quale strumento esclusivo per inviare, per fini statistici e informativi, la comunicazione di infortunio occorso ai propri dipendenti nonché ai soggetti ad essi equiparati (lavoratori autonomi; artigiani; parasubordinati; soci lavoratori;  ecc.), con prognosi di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

Per l’utilizzo del nuovo servizio è necessario attenersi alle informazioni ed alle istruzioni fornite nel manuale utente “Comunicazione di infortunio telematica”, pubblicato nel Portale dell’INAIL nella sezione “Supporto - Guide e manuali operativi” sotto la voce “Prevenzione”.

Qualora per eccezionali e comprovati problemi tecnici non fosse possibile l’inserimento on line delle comunicazioni di infortunio, le stesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), utilizzando il modello scaricabile sul portale dell’INAIL, alla casella PEC della competente Sede locale dell’Istituto, individuata rispetto al domicilio dell’infortunato, allegando copia della schermata di errore restituita dal sistema e ostativa all’adempimento in argomento.

L’INAIL precisa, molto opportunamente, che - nel caso in cui la prognosi oggetto di “Comunicazione di infortunio” si prolunghi oltre i tre giorni e, quindi, insorga per i datori di lavoro l’obbligo di inoltrare, ai fini assicurativi, la “Denuncia/comunicazione d’infortunio” ai sensi dell’articolo 53 del T.U. per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - il sistema informatico renderà  possibile accedere, tramite il menù dell’applicativo “Comunicazione di infortunio”, alla funzione “Comunicazioni inviate”, ricercare la comunicazione inoltrata e utilizzare la funzione “Converti in denuncia” in corrispondenza della comunicazione da integrare con le informazioni necessarie all’invio della “Denuncia/comunicazione d’infortunio”.

La circolare precisa, infine, gli aspetti sanzionatori connessi all’omissione o al mancato rispetto dei termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno a fini statistici e informativi, confermando che per tale violazione è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da € 548,00 a € 1.972,80 (articolo 55, comma 5, lettera h) del decreto legislativo n. 81/2008) ed evidenziando altresì che competenti all’accertamento ed all’irrogazione di detta sanzione sono gli Organi di vigilanza di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n. 81/2008, e cioè le Aziende sanitarie locali (ASL)/Aziende tutela della salute (ATS) competenti per territorio e, per l’edilizia, anche l’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL).


Referenti

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