INAIL - Bando ISI 2016 - Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi volti al miglioramento documentato delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (articolo 11, comma 5, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)
Con l’Avviso Pubblico ISI 2016, pubblicato nella G.U. n. 299 del 23 Dicembre 2016, l’INAIL ha stanziato nuovi incentivi a favore delle imprese che sceglieranno di realizzare uno dei diversi tipi di progetti ivi previsti, finalizzati al miglioramento documentato dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono di interesse per il settore edile tre tipologie: progetti di investimento, progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale e progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.
Suggerimento n. 210/25 del 13 aprile 2017
Per incentivare la realizzazione di interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro per l’anno 2016 l’Istituto ha stanziato rilevanti risorse economiche, ripartite su base regionale: alla Lombardia sono stati destinati più di 40 milioni di Euro.
Con l’Avviso pubblico ISI 2016 l’Inail ha dettato le specifiche istruzioni per la presentazione della domanda di finanziamento ed ha illustrato le condizioni ed i requisiti necessari per l’ottenimento degli incentivi.
Per i progetti presentabili dalle imprese edili i fondi in Lombardia sono stati così ripartiti:
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27.365.448,00 euro per i progetti di investimento (di cui all’allegato 1 dell’Avviso Regione Lombardia) ed i progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (di cui all’allegato 2 dell’Avviso Regione Lombardia); |
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11.728.049,00 euro per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (di cui all’allegato 3 dell’Avviso Regione Lombardia). |
Tenuto conto che sono esclusi dal finanziamento i progetti già realizzati o in corso di realizzazione alla data del 5 giugno 2017, si precisa che per “progetto in corso di realizzazione” si intende un progetto per la realizzazione del quale siano state assunte dall’impresa richiedente, in data anteriore al 6 giugno 2017, obbligazioni contrattuali con il soggetto terzo che dovrà operare per realizzarlo (per l’Istituto la mera firma del preventivo non rileva).
Di seguito, riportiamo le principali indicazioni contenute nell’Avviso regionale anzidetto, il cui testo completo, unitamente alla modulistica necessaria per la richiesta dei benefici, è reperibile cliccando sulla voce “Avvisi pubblici regionali” del seguente indirizzo internet:
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Destinatari e condizioni di ammissibilità |
I soggetti destinatari del finanziamento sono le imprese, anche individuali (ubicate su tutto il territorio nazionale) iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (ed iscritte al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese Artigiane) che in Lombardia abbiano attiva l’unità produttiva per la quale si intende realizzare il progetto.
Per «unità produttiva» l’ Istituto considera lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale (art. 2 c. 1 lett. t del D.lgs 81/2008 s.m.i.); le imprese assicurate INAIL indicano la PAT di riferimento. Nel caso di aziende con più unità produttive gestite in forma accentrata, la domanda deve essere presentata presso la Sede INAIL dove è attiva la PAT accentrante, a prescindere quindi da dove ha sede l’unità produttiva per la quale si richiede il finanziamento.
Ogni impresa può presentare un’unica domanda in una sola Regione e per una sola unità produttiva sita in detta Regione, ed è ammessa a richiedere il finanziamento di un solo progetto inerente una delle tre tipologie di seguito meglio specificate.
In ogni caso sono escluse dalla partecipazione al Bando le imprese già ammesse ad altro finanziamento, sulla base di uno dei precedenti Avvisi Pubblici ISI INAIL 2013, 2014 o 2015, ovvero le imprese che abbiano ottenuto l’ammissione al finanziamento per il Bando FIPIT 2014, salvo che rinuncino formalmente ai benefici concessi da tale Bando. Le imprese che abbiano già ottenuto l’erogazione del finanziamento di cui al Bando INAIL FIPIT 2014 non saranno ammesse al finanziamento ISI 2016.
Fermo che l’impresa richiedente deve essere in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali (DURC), per una puntuale verifica di tutti gli altri requisiti richiesti nonché delle condizioni di ammissibilità, che comunque devono sussistere al momento dalla presentazione della domanda e permanere fino alla realizzazione e rendicontazione del progetto, rimandiamo all’articolo n. 6 dell’Avviso citato, invitando al rispetto delle condizioni poste dal regolamento degli aiuti di Stato c.d. "de minimis", che impone un limite massimo di contributi pubblici concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tempo stabilito dalla normativa comunitaria - massimo 200.000 euro concessi all’impresa nel triennio antecedente alla data di ammissione al Bando (v. Modulo D - Dichiarazione de minimis Reg. n. 1407/2013).
Si segnala, in particolare, che il titolare o il legale rappresentante non deve aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale.
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I progetti ammessi al contributo di interesse per il settore edile sono di tre tipi: |
1. |
Progetti di investimento |
2. |
Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale |
3. |
Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto. |
Negli allegati n. 1, 2 e 3, parte integrante dell’Avviso, sono indicati, rispettivamente per ciascuna delle tre tipologie di progetto, le caratteristiche, i documenti da presentare in fase di domanda e di successiva rendicontazione, le spese tecniche riconoscibili e la loro entità massima nonché i parametri e i relativi punteggi attribuibili al progetto scelto.
Tipologia 1 - progetti di investimento |
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1 |
ristrutturazione o modifica degli ambienti di lavoro, compresi gli eventuali interventi impiantistici collegati |
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2 |
acquisto di macchine |
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3 |
acquisto di dispositivi per lo svolgimento di attività in ambienti confinati |
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4 |
acquisto e installazione permanente di sistemi di ancoraggio destinati e progettati per ospitare uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anti caduta anche quando questi ultimi sono progettati per l’uso in trattenuta |
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5 |
installazione, modifica o adeguamento di impianti elettrici; installazione o modifica di impianti di aspirazione o di immissione forzata dell’aria e impianti di trattamento delle acque reflue. |
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In proposito, l’INAIL ha precisato che:
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i progetti della tipologia 1 devono prevedere una o più delle soluzioni tecniche sopra descritte, purché funzionali alla medesima “Tipologia di intervento” riportata nella sezione 3 della tabella 1 dell’allegato 1, scelta dall’impresa in fase di domanda (N.B. L’impresa può indicare una sola “tipologia di intervento” tra quelle ivi elencate). Il fattore di rischio relativo alla “Tipologia di intervento” individuata deve essere coerente con la lavorazione di cui alla voce di tariffa selezionata nella domanda e deve essere riscontrabile nel DVR (Documento di valutazione dei rischi), eventualmente redatto – ove previsto - utilizzando le procedure standardizzate ministeriali; ciò ad eccezione del caso “Tipologia di intervento” di cui alla lettera f) della sezione 3 della tabella 1 dell’allegato 1, per la “riduzione del rischio legato alla caduta dall’alto nei lavori in quota mediante acquisto e installazione permanente di ancoraggi destinati e progettati per ospitare uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anti caduta anche quando questi ultimi sono progettati per l’uso in trattenuta”; |
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per i progetti della tipologia 1 che comportino l’acquisto di macchine, con il termine “macchine” si intendono i prodotti che ricadono nella definizione di cui all’art. 2, lettere a), b), c), f), g) del D.Lgs. n.17 del 27 gennaio 2010 (decreto di recepimento della Direttiva Macchine 2006/42/CE); le macchine non devono essere usate e devono essere conformi al citato decreto; ove si voglia procedere ad una loro sostituzione, le macchine sostituite devono essere di proprietà dell’impresa alla data di pubblicazione dell’Avviso in parola e dovranno essere vendute o permutate o rottamate se conformi alla normativa interna e comunitaria vigente. Se non conformi, le macchine dovranno essere permutate presso il rivenditore/concessionario presso cui si acquista la macchina finanziata o rottamata. |
Tipologia 2 - progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di interesse per il settore edile |
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1) |
Adozione di sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro (SGSL) – cfr. interventi a), b), c), d) della sezione 3 della tabella 2 dell’allegato n. 2 dell’Avviso; |
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2) |
Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 81/2008 asseverato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 2:2013 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile – cfr. intervento e) della sezione 3 della tabella 2 dell’allegato n. 2 dell’Avviso; |
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3) |
Adozione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 anche secondo le procedure semplificate di cui al D.M. 13/2/2014– cfr. intervento g) della sezione 3 della tabella 2 dell’allegato n. 2 dell’Avviso; |
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4) |
adozione di un sistema di responsabilità sociale certificato SA 8000 - cfr. intervento h) della sezione 3 della tabella 2 dell’allegato n. 2 dell’Avviso; | |
5) |
modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente - cfr. intervento i) della sezione 3 della tabella 2 dell’allegato n. 2 dell’Avviso. |
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In proposito, l’INAIL ha precisato che:
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per i progetti della tipologia 2, l’intervento può riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi o in più Regioni. In tali ipotesi, la domanda potrà essere presentata presso una delle sedi INAIL nel cui territorio opera almeno una parte dei lavoratori coinvolti nell’intervento stesso ovvero presso la sede INAIL dove l’impresa ha la propria sede legale; |
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i progetti della tipologia 2 non possono essere finanziati per le imprese senza dipendenti o che annoverano tra i lavoratori esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci. |
Tipologia 3 - Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (in breve MCA), limitatamente a |
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1) |
Rimozione di intonaci in amianto applicati a cazzuola o coibentazioni contenenti amianto applicate a spruzzo da componenti edilizie |
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2) |
Rimozione di MCA da mezzi di trasporto |
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3) |
Rimozione di MCA da impianti e attrezzature (cordami, coibentazioni, isolamenti di condotte di vapore, condotte di fumi ecc.) |
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4) |
Rimozione di piastrelle e pavimentazioni in vinile amianto compresi eventuali stucchi e mastici contenenti amianto |
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5) |
Rimozione di coperture in MCA (N.B. La rimozione di coperture in MCA deve riguardare l’intero immobile ad eccezione del caso di locazione parziale di cui si dirà di seguito, nel quale è ammissibile la rimozione parziale della copertura. Nel rispetto di tale condizione, qualora l’impresa richiedente eserciti la propria attività in più immobili facenti capo alla medesima unità produttiva è ammissibile la rimozione anche solo da uno o più di essi). |
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6) |
Rimozione di cassoni, canne fumarie, comignoli, pareti, condutture o manufatti in genere costituiti da cemento amianto. |
In proposito, l’INAIL ha precisato che:
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per amianto si intendono i silicati fibrosi di cui all'articolo 247 del D.lgs. 81/2008 (cfr. Allegato 3 punto 2); |
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il progetto può riguardare diverse tipologie di intervento tra quelle sopra indicate (N.B. In questo caso, ai fini dell’attribuzione del punteggio occorre selezionare una sola tipologia, indipendentemente dalla sua incidenza in termini di costi sul progetto complessivo di bonifica, specificando nella perizia giurata le ulteriori tipologie di intervento interessate); |
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il progetto presentato deve essere coerente con il Programma di controllo e manutenzione redatto ai sensi del punto 4 del D.M. 6/9/1994; |
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sono finanziabili unicamente gli interventi di bonifica relativi alla rimozione del MCA, con successivo trasporto e smaltimento in discarica autorizzata. Sono quindi esclusi dal finanziamento gli interventi di rimozione non comprendenti lo smaltimento, quelli di incapsulamento o confinamento e, infine, il mero smaltimento di MCA già rimossi. |
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È ammessa la rimozione anche di parte dei MCA presenti negli ambienti di lavoro dell’impresa richiedente, purché ciò sia coerente con le priorità di intervento definite nel Programma di controllo e manutenzione redatto ai sensi del punto 4 del D.M. 6/9/1994 e purché siano rispettate tutte le ulteriori condizioni previste; |
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dal momento che gli interventi devono essere effettuati presso il luogo di lavoro nel quale l’impresa richiedente esercita la propria attività, sono esclusi gli interventi su strutture delle quali l’azienda richiedente detiene la proprietà ma che ha dato in locazione ad altra azienda. Sono invece ammessi gli interventi richiesti dall’azienda affittuaria dell’immobile oggetto dell’intervento. Pertanto, nel caso di locazioni parziali di immobili, sarà finanziata la sola quota parte dei lavori riguardante la porzione di immobile non locata e utilizzata direttamente dai dipendenti dell’impresa richiedente; |
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gli interventi dovranno essere affidati a ditte qualificate e iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 10A o 10B per la rimozione e nella categoria 5 per il trasporto dei MCA. |
Per ogni ulteriore dettaglio relativo alle caratteristiche di tutti i progetti descritti, alla documentazione da inviare in fase di presentazione della domanda ed in fase di rendicontazione, all’elencazione delle spese tecniche riconoscibili e del loro valore massimo per ogni tipologia di progetto, nonché ai parametri ed ai relativi punteggi, si rimanda agli articoli n. 3, n. 8, n. 10 e n. 21 oltre che agli allegati n. 1, 2 e 3 dell’Avviso in parola. |
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Ammontare del contributo |
Il contributo in conto capitale è pari al 65% delle spese ammesse e sostenute, al netto dell’IVA, fino ad un massimo di € 130.000, fatto salvo il contributo minimo ammissibile pari ad € 5.000. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentino progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di contributo.
Nel caso di progetti che comportino un contributo pari o superiore a € 30.000, fatta salva la verifica di quanto dichiarato nella domanda, è possibile richiedere un’anticipazione (cfr. art. 19 dell’Avviso) fino al 50% del contributo stesso, compilando l’apposita sezione della domanda on-line. La concessione dell’anticipazione sarà subordinata alla presentazione da parte dell’impresa di una fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata, escutibile a prima richiesta, di un importo pari all’anticipazione richiesta (e fino al 50% del contributo) maggiorato del 10% (v. schema di riferimento per la fideiussione riportato nell’allegato n. 6 dell’Avviso).
L’efficacia della garanzia dovrà avere una durata di 12 mesi e la fideiussione dovrà essere consegnata alla Sede INAIL territorialmente competente entro i 60 giorni successivi alla comunicazione di esito positivo della verifica della domanda; l’allegato n. 5 dell’Avviso in parola riporta l’elenco delle Sedi INAIL territorialmente competenti con i relativi recapiti.
Sono ammesse al contributo tutte le spese, sostenute dall’impresa richiedente, direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, oltre a quelle accessorie o strumentali, funzionali alla sua realizzazione ed indispensabili per la sua completezza; le eventuali spese tecniche sono ammesse entro i limiti indicati dagli allegati n. 1, 2 e 3.
N.B. Ad ogni modo le spese devono essere sostenute e documentate dall’impresa richiedente i cui lavoratori beneficano dell’intervento, con la sola specifica eccezione, di cui sopra si è già riferito, prevista dall’Avviso pubblico per i “Progetto di investimento” della “Tipologia di intervento” consistente nella “Riduzione del rischio legato alla caduta dall’alto nei lavori in quota mediante acquisto e installazione permanente di ancoraggi destinati e progettati per ospitare uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anti caduta” (v. Allegato 1, Tabella 1, sezione 3, lett. f). L’eccezione richiamata rimanda al fatto che l’intervento effettuato è destinato in tal caso ad avere effetti positivi per lavoratori terzi, estranei all’azienda richiedente.
Non sono, invece, ammesse al contributo le spese elencate nell’articolo n. 8 dell’Avviso, tra le quali segnaliamo, in particolare, quelle relative a:
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acquisto o sostituzione di dispositivi di protezione individuale, salvo che per i progetti di investimento riguardanti gli ambienti confinati di cui alla lettera b) della sezione 3 della tabella 2 dell’allegato 1; |
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acquisto o sostituzione di veicoli (aeromobili ed imbarcazioni) non compresi nel campo di applicazione del d. Lgs. n. 17/2010; |
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hardware, software e sistemi di protezione informatica, fatta eccezione per quelli dedicati all’esclusivo funzionamento di impianti o macchine oggetto del progetto di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza; |
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mobili e arredi (scrivanie, armadi, scaffalature fisse, sedie e poltrone, ecc.); |
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ponteggi fissi; |
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trasporto del bene acquistato; |
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sostituzione di macchine di cui l’impresa richiedente il contributo non ha la piena proprietà; |
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ampliamento della sede produttiva con la costruzione di un nuovo fabbricato o con ampliamento della cubatura preesistente; |
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consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda di finanziamento; |
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adempimenti inerenti la valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D. Lgs 81/2008; |
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interventi da effettuarsi in luoghi di lavoro diversi da quelli nei quali è esercitata l’attività lavorativa al momento della presentazione della domanda; |
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manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera; |
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adozione e/o certificazione e/o asseverazione dei progetti di tipologia 2 (progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale) relativi ad imprese senza dipendenti o che annoverano tra i lavoratori esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci; |
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compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del D. Lgs. 231/2001; |
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acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing); |
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acquisto di beni usati; |
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acquisto di beni indispensabili per avviare l’attività dell’impresa; |
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costi del personale interno: personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci. |
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costi auto-fatturati. |
Nel caso di vendita o permuta di macchine sostituite nell’ambito del progetto di finanziamento il 65% del contributo a carico dell’INAIL, verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l’importo realizzato con la vendita (o con la permuta) e quello della quota parte del progetto a carico dell’impresa (pari al 35% dell’importo del progetto).
Nel caso in cui l’importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell’impresa (35% dell’importo del progetto) non verrà effettuata alcuna decurtazione.
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Le domande di finanziamento dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, secondo le seguenti 3 fasi successive:
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accesso alla procedura on-line e compilazione della domanda; |
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invio della domanda on-line; |
3) |
invio della documentazione a completamento della domanda. |
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Accesso alla procedura e compilazione della domanda |
A partire dal 19 aprile 2017 ed inderogabilmente fino alle ore 18,00 del 5 giugno 2017, accedendo alla sezione SERVIZI ONLINE del sito internet www.inail.it., le imprese registrate al portale INAIL (ovvero in possesso di un codice cliente, registrato negli archivi dell’Istituto) possono simulare l’inserimento della domanda di finanziamento, ed effettuare tutte le prove e le modifiche necessarie per verificare il raggiungimento della soglia minima di ammissibilità pari a 120 punti, in virtù dei parametri associati alle caratteristiche dell’impresa e del progetto, ed eventualmente salvare e/o modificare la domanda.
Si rammenta che, dopo le ore 18,00 del 5 giugno 2017, le domande salvate non saranno più modificabili.
Per il raggiungimento del punteggio soglia, ricordiamo che è prevista la possibilità dell’attribuzione di alcuni diversi tipi di bonus: vi segnaliamo in particolare la possibilità di una preventiva condivisione di tutti le tipologie di progetti n. 1, 2 e 3 con le parti sociali (si veda il Modulo E -1, allegato all’Avviso).
Nel nostro settore, in particolare le imprese possono contattare il C.P.T. di Milano, Lodi, Monza e Brianza - al numero verde 800 961 925, nella persona della Sig.ra Elisa Schiano, e-mail: e.schiano@cptmi.it - per la condivisione dei progetti di tutte le tipologie 1, 2 e 3 ai fini del conseguimento del bonus massimo (13 punti), come previsto dall’Avviso.
Inoltre, con riferimento ai progetti della tipologia 2 (per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale), ricordiamo che il C.P.T. può offrire alle imprese un ulteriore supporto, in quanto titolato all’asseverazione di un modello organizzativo e gestionale di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 81/2008, in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 2:2013 per il settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile (v. allegato 2, tabella 2 sezione 3, lettera e).
Le imprese che hanno raggiunto o superato l’anzidetta soglia minima di ammissibilità, hanno salvato definitivamente la propria domanda effettuandone la registrazione attraverso l’apposita funzione tramite il tasto “INVIA” e soddisfano i requisiti previsti per il rilascio del codice identificativo, a partire dal 12 giugno 2017 potranno accedere all’interno della procedura informatica, per effettuare il download del codice identificativo associato alla domanda stessa, che sarà, altresì, contenuto in un apposito documento rilasciato dalla procedura medesima. Detto codice dovrà essere custodito dall’impresa ed utilizzato nel giorno dedicato all’inoltro telematico della domanda.
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Invio della domanda on-line |
La domanda di ammissione al contributo, salvata come da indicazioni sopra riportate, potrà essere inviata solo attraverso lo sportello informatico dell’INAIL, utilizzando il codice identificativo ottenuto dall’apposita procedura informatica, che, dopo l’invio, sarà annullato e non più utilizzabile; infatti, la procedura non consente l’inoltro di più di una domanda.
Le domande saranno registrate secondo l’ordine cronologico di arrivo, sulla base dell’orario registrato dai sistemi informatici INAIL ed ogni utente visualizzerà un messaggio che attesta la corretta presa in carico dell’invio.
Le date e gli orari di apertura e di chiusura dello sportello informatico INAIL per l’invio delle domande saranno pubblicate sul sito www.inail.it a partire dal 12 giugno 2017. Le predette date potranno variare da Regione a Regione, in base al numero di domande pervenute ed alla loro distribuzione territoriale. Le regole tecniche per l’invio on-line delle domande saranno pubblicate sul sito internet dell’INAIL almeno un settimana prima della data di apertura. |
L’orario di registrazione delle domande telematiche, trasmesse secondo le modalità sopra descritte, determinerà la priorità per la concessione dei contributi in base alle risorse finanziarie disponibili su ciascuno degli assi di finanziamento sopra descritti.
L’elenco in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate sarà pubblicato sul sito internet dell’INAIL, con evidenza delle domande ammesse al contributo, entro sette giorni dall’ ultimazione della fase di invio.
Tale pubblicazione costituisce formale comunicazione dell’esito della domanda.
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Invio della documentazione a completamento della domanda |
Entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di perfezionamento della formale comunicazione di cui sopra, l’impresa ammessa dovrà trasmettere, a pena di decadenza della domanda, con modalità telematica attraverso l’apposita funzione di upload/caricamento presente nella procedura per la compilazione della domanda on line. Il sistema rilascerà la ricevuta dell’avvenuta ricezione la seguente documentazione prevista dall’articolo 17 dell’Avviso:
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copia della domanda telematica, così come rilasciata dalla procedura informatica, debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa; per le modalità di sottoscrizione si rimanda integralmente alle indicazioni di dettaglio contenute nell’articolo 26 dell’Avviso; |
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tutti gli altri documenti relativi alla specifica tipologia di progetto presentato, specificatamente indicati negli allegati n. 1, 2 e 3 all’Avviso. |
L’istanza e tutti i documenti che prevedono una firma per sottoscrizione sono considerati regolari se la copia per immagine (.pdf) del cartaceo recante la firma autografa di sottoscrizione è accompagnata dalla copia del documento di riconoscimento dell’autore stesso.
Le istruzioni per l’upload/caricamento della documentazione saranno rese disponibili sul sito www.inail.it.
Il mancato integrale rispetto di quanto previsto in merito all’invio della documentazione dall’articolo n. 17 dell’Avviso, equivale a mancata presentazione e comporterà la decadenza della domanda inoltrata per via telematica.
Relativamente alle modalità di comunicazione fra l’Istituto e le imprese (v. il sopra citato articolo n. 26 dell’Avviso), ribadiamo che tutte le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dall’impresa nella domanda on-line (può essere anche quello di un intermediario).
N.B. Ai fini del rispetto del termine dei 30 giorni di cui sopra, sarà valida la data di trasmissione delle domanda e dei relativi allegati come sopra indicato.
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Verifica tecnico-amministrativa |
Dopo aver ricevuto la documentazione ed aver verificato sia l’effettiva sussistenza di tutti gli elementi dichiarati nella domanda on-line sia la corrispondenza con i parametri che hanno determinato l’attribuzione dei punteggi, la Sede INAIL territorialmente competente, entro 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra, comunicherà all’impresa richiedente l’esito di tale verifica. Nel caso in cui l’INAIL non riscontri la necessaria corrispondenza, potrà procedere al ricalcolo del punteggio.
L’INAIL in questa fase acquisirà inoltre la dichiarazione “de minimis”, come previsto dall’articolo 6 del presente Avviso.
In caso di non ammissione, anche parziale, della domanda, l’impresa potrà, entro 10 giorni dalla comunicazione, chiedere un riesame e presentare osservazioni tramite PEC.
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Termini di realizzazione e di rendicontazione |
Il progetto ammesso al finanziamento dovrà essere realizzato e rendicontato inderogabilmente entro 12 mesi (365 giorni) dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo della verifica tecnico-amministrativa di cui sopra riferito; tale termine è prorogabile, su richiesta motivata dell’impresa, per un periodo non superiore a sei mesi.
L’inosservanza del termine di 12 mesi, ovvero di quello prorogato, determina la revoca dell’ammissione e, nel caso in cui sia stata concessa l’anticipazione, l’escussione della fideiussione.
L’impresa nello stesso termine perentorio dovrà inoltrare tramite PEC la documentazione di rendicontazione prevista negli allegati n. 1, 2 e 3 attestante la realizzazione del progetto (fatture, ricevute, ecc.). Si evidenzia che le fatture dovranno riportare la descrizione chiara e precisa delle spese sostenute, che consenta l’immediata riconducibilità delle stesse alle voci del preventivo relativo all’intervento realizzato nonché il numero del codice unico di progetto (CUP) attribuito e comunicato dall’INAIL in esito alla verifica amministrativa.
N.B. Ai fini del rispetto del termine dei 12 mesi di cui sopra, sarà valida la data di invio del messaggio di posta elettronica certificata con il quale si inoltra la documentazione e per “data dell’invio” si intende la data di “presa in carico” del gestore di posta elettronica certificata del mittente.
La verifica della documentazione sarà completata dall’Istituto entro 90 giorni dal suo ricevimento, decorsi i quali, in caso di esito positivo dell’istruttoria, l’INAIL disporrà quanto necessario per l’erogazione del contributo.
In caso di incompleta o parziale realizzazione del progetto, il contributo sarà riconosciuto solo per la parte effettivamente realizzata, a condizione che:
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per i “progetti di investimento”- Tipologia 1 sia assicurata la coerenza dell’intervento realizzato al fattore di rischio/causa di infortunio rispetto ai quali si è fatto riferimento all’atto della richiesta di finanziamento; |
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per i “modelli organizzativi” – Tipologia 2 sia assicurata la completa rispondenza alla tipologia di modello che si è chiesto di realizzare; |
Diversamente, per i “progetti di bonifica” da materiali contenenti amianto - Tipologia 3 non è possibile che il progetto ammesso a contributo sia realizzato parzialmente.
Qualora la spesa finale fosse complessivamente superiore a quella preventivata, l’importo del contributo resterà invariato. Viceversa, nel caso in cui la spesa finale fosse complessivamente inferiore all’importo preventivato, fermo quanto sopra specificato, si procederà al rimborso nei limiti dell’importo documentato, nella misura del 65%.
Per ulteriori indicazioni sulle modalità di rendicontazione del progetto e di erogazione del contributo, rimandiamo all’articolo n. 21 dell’Avviso.
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Ulteriori obblighi dei soggetti beneficiari |
Segnaliamo ai beneficiari del contributo la necessità di osservare taluni obblighi ulteriori, consistenti in:
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comunicazione tempestiva all’INAIL di eventuali variazioni inerenti la Sede o la messa in liquidazione volontaria dell’impresa richiedente; |
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conservazione in modo separato dagli altri atti amministrativi di tutta la documentazione per i cinque anni successivi alla data di erogazione della rata di saldo del contributo; |
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non alienazione, né cessione/distrazione dei beni eventualmente acquistati o realizzati nell’ambito del progetto prima dei due anni successivi alla data di erogazione della rata di saldo del contributo; |
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mantenimento del modello organizzativo di cui alla Tipologia 2 per i tre anni successivi alla data di erogazione del saldo del contributo; in caso di certificazione, occorre conservarla per un triennio decorrente dalla data di rilascio della certificazione stessa; |
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comunicazione all'INAIL, in caso di cessione d'azienda, del trasferimento al soggetto subentrante delle obbligazioni derivate dalla concessione del contributo; |
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rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari: tutti i movimenti finanziari relativi all’erogazione del contributo dovranno essere registrati sul conto corrente bancario o postale riconducibile alla sola impresa ed effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. |
L’INAIL si riserva la possibilità di effettuare controlli, anche in loco, successivi all’erogazione del contributo, che potrà essere revocato in caso di accertamento di inosservanze delle disposizioni previste dall’Avviso ovvero a seguito del venir meno, per fatti imputabili al richiedente e non sanabili, di uno o più requisiti determinanti per la concessione del finanziamento.
Tutto ciò premesso, riepiloghiamo nella seguente tabella le prossime scadenze da ricordare.
19 aprile 2017 |
apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande |
5 giugno 2017 |
chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande |
12 giugno 2017 |
acquisizione del codice identificativo per l’inoltro on-line |
dal 12 giugno 2017 |
comunicazione relativa alle date dell’inoltro on-line |
Per informazioni ed assistenza è possibile fare riferimento al Contact Center dell’INAIL tramite il numero verde 803.164, ovvero è possibile chiamare da cellulare il numero 06 164164.
Chiarimenti e informazioni potranno essere richiesti entro e non oltre il termine delle ore 12,00 del 26 maggio 2017.