INAIL - Autoliquidazione del premio 2016/2017

Indicazioni utili per la corretta autoliquidazione del premio INAIL.

Suggerimento n. 66/8 del 27 gennaio 2017


In relazione alla prossima scadenza per l’autoliquidazione del premio 2016/2017 (16 febbraio 2017), l’INAIL ha elaborato la consueta Guida all’autoliquidazione, contenente le istruzioni per la denuncia delle retribuzioni 2016 nonché per il calcolo della regolazione 2016 e della rata anticipata 2017, reperibile al seguente indirizzo:

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/premio-assicurativo/autoliquidazione.html

Provvediamo di seguito a sintetizzare gli aspetti dell’autoliquidazione del premio INAIL di maggior interesse per le imprese ed a fornire alcune indicazioni utili per la corretta esecuzione degli adempimenti previsti, rimandando per ulteriori approfondimenti alla Guida sopra citata.

Ribadiamo che ogni adempimento attinente l’effettuazione dell’autoliquidazione INAIL deve essere eseguito esclusivamente per via telematica, tramite gli appositi servizi on line del sito internet www.inail.it.

 

BASI DI CALCOLO PER L’AUTOLIQUIDAZIONE

Ricordiamo che, dall’anno scorso, la comunicazione delle basi di calcolo del premio relativo all’autoliquidazione sono disponibili solamente nella sezione “Fascicolo aziende - Visualizza comunicazioni”, presente nei servizi on line del sito www.inail.it (v. nostro Suggerimento n. 534/2015).

 

RIDUZIONE DEL PREMIO AI SENSI DELLA LEGGE N. 147/2013

Con D.M. 9 novembre 2016 è stata fissata la percentuale di riduzione della rata premio 2017, pari al 16,48%, che, com’è noto, spetta esclusivamente per le voci di tariffa con più di un biennio di attività, che abbiano un andamento infortunistico favorevole (ovvero il cui tasso applicabile 2017 sia minore o uguale al tasso medio di tariffa).

Tale sconto spetta altresì per le lavorazioni che non abbiano ancora compiuto il biennio di attività, ma solamente qualora siano rispettate le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e si provveda a presentare entro il 16 febbraio p.v., esclusivamente on line, la domanda di riduzione del tasso modello OT20 (articolo 20 del D.M. 12 dicembre 2000).

Resta confermata la percentuale di riduzione della regolazione premio 2016, pari al 16,61%.

 

RIDUZIONE CONTRIBUTIVA DELL’11,50%

Con decreto direttoriale del 10 novembre 2016 è stata confermata nella misura dell’11,50% per l’anno 2016 la riduzione contributiva spettante per gli operai a tempo

pieno e per i soci lavoratori esercenti attività edili, occupati, rispettivamente, presso imprese edili o presso società cooperative di produzione e lavoro iscritte alla Cassa Edile e che versino regolarmente i contributi sull’orario contrattuale di 40 ore (articolo 29 della legge n. 341/1995).

La riduzione è applicabile ai premi INAIL solo in sede di regolazione del premio per l’anno scorso, mentre nessuna riduzione è, per il momento, applicabile sulla rata 2017.

I requisiti per la fruizione del beneficio (v. nostro Suggerimento n. 17/2009), che devono sussistere entro il termine di scadenza dell’autoliquidazione (16 febbraio 2017), consistono in:

  • possesso del DURC regolare;
  • rispetto del c.c.n.l. e del contratto integrativo provinciale;
  • autocertificazione una tantum alla Direzione Territoriale del Lavoro (ora Ispettorato Territoriale del Lavoro) dell’inesistenza di provvedimenti definitivi per gli illeciti penali o amministrativi di cui all’allegato A del D.M. 30 gennaio 2015, da ripresentare solo se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato.

Oltre ai predetti requisiti, ricordiamo che entro il 28 febbraio p.v. le imprese interessate dovranno inviare alla Sede INAIL competente tramite P.E.C. il modulo cartaceo, debitamente compilato e sottoscritto, denominato “Autocertificazione ai fini dell’ammissione al beneficio della riduzione contributiva per il settore edile”, reperibile al seguente indirizzo: https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/premio-assicurativo.html , con il quale dovrà essere attestata l’assenza di condanne passate in giudicato per la violazione di norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente la data di fruizione del beneficio.

A seguito di un parere fornito nel 2013 dalla Direzione Centrale Rischi dell’INAIL - che ha riconosciuto la compatibilità tra la riduzione prevista dall’articolo 29 della legge n. 341/1995 e l’agevolazione contributiva spettante per gli operai assunti dalle liste di mobilità - può ritenersi che la riduzione anzidetta possa essere applicata anche sui premi dovuti per gli operai per i quali l’impresa non goda di alcuna agevolazione sui medesimi premi, pur essendo beneficiaria di riduzioni o di esenzioni contributive nei confronti dell’INPS, come, ad esempio, nel caso di operai assunti dalle liste di mobilità ovvero di operai assunti a tempo indeterminato nel 2015 o nel 2016 per i quali spetta la riduzione contributiva INPS prevista dalla legge n. 190/2014 (“Legge di Stabilità 2015”) o dalla legge n. 208/2015 (“Legge di Stabilità 2016”).

 

DICHIARAZIONE DELLE RETRIBUZIONI 2016

Mediante compilazione e inoltro all’INAIL entro il 28 febbraio 2017 (v. D.M. 9 febbraio 2015) del modulo virtuale 10 3 1, le imprese adempiono alla dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2016, nonché all’eventuale indicazione degli sconti e delle agevolazioni spettanti.

Ricordiamo che, anche se l’invio della dichiarazione delle retribuzioni può essere effettuato entro la fine di febbraio, l'obbligo del pagamento del premio va comunque adempiuto entro il 16 febbraio 2017.

Fatto salvo l'obbligo di trasmissione esclusivamente telematica di tale dichiarazione, la stessa può essere effettuata ancora in formato cartaceo e inviata esclusivamente via P.E.C. alla Sede INAIL competente solo da parte delle imprese (codici ditta) che cessano l’attività in corso d’anno.

Ricordiamo che gli importi delle retribuzioni e dei compensi vanno sempre riportati arrotondati all’unità di euro.

 

CALCOLO DEL PREMIO

In proposito, puntualizziamo quanto segue.

 -   

E' opportuno che le imprese verifichino le "Basi di calcolo premi", elaborate dall’INAIL e disponibili nel “Fascicolo aziende”, che riportano anche le percentuali d’incidenza delle voci che fanno parte delle classificazioni ponderate e l’esistenza di alcune agevolazioni contributive, controllando in particolare:       

   -

la correttezza del "codice ditta", del codice fiscale, del numero della posizione assicurativa territoriale (P.A.T.), delle voci di rischio e dei periodi assicurativi riportati;

   -

l’esatta corrispondenza dell’importo indicato nel campo "Importo della rata anticipata richiesta per l’anno 2016" con quanto effettivamente calcolato e pagato dall’impresa a tale titolo per lo stesso anno.

 

In caso di difformità, è necessario chiarire la situazione con la Sede INAIL competente prima di procedere all’autoliquidazione del premio. Qualora l’impresa non abbia versato l’intero importo del premio anticipato dovuto per l’anno 2016, l’autoliquidazione va comunque effettuata facendo riferimento al premio dovuto, anche se non pagato.

 -

Il tasso da applicare per il 2017 è quello comunicato dall’INAIL con il modello 20SM entro il 31 dicembre 2016. Qualora ne sussistano le condizioni e comunque in applicazione di quanto riportato nelle “Basi di calcolo premi” nel campo “Riduzione legge n. 147/2013”, lo sconto da applicare è pari al 16,61% per quanto riguarda la regolazione premio 2016 e al 16,48% per quanto riguarda la rata premio 2017, e va calcolato sui rispettivi premi al netto di eventuali altri sconti (ad esempio, riduzione per sostituzione maternità) e prima di calcolare l’eventuale addizionale “Fondo per le vittime dell’amianto”

 - L'imponibile INAIL degli operai, impiegati e quadri assicurati è, di norma, identico a quello INPS: in particolare, resta esclusa l'indennità sostitutiva di mensa degli operai ed impiegati di cantiere, entro il limite giornaliero stabilito dalla legge (€ 5,29); ricordiamo inoltre che tale limite di esenzione vale per tutti i dipendenti in caso di erogazione di buoni pasto ed è elevato ad € 7,00 se i buoni pasto sono in formato elettronico (v. nostro Suggerimento n. 343/2015).
  Ricordiamo, invece, che: per i lavoratori assunti dalla lista di mobilità (entro il 31 dicembre 2016 - v. Suggerimento n. 35/2017) il premio INAIL è dovuto per intero; per i lavoratori a tempo parziale si deve fare riferimento, ai soli fini INAIL, ad una retribuzione convenzionale; per gli apprendisti, il contributo per l’assicurazione INAIL è già compreso nella contribuzione INPS e, quindi, il loro imponibile non rileva ai fini dell’autoliquidazione.
 

Nella scheda allegata sono riportati la retribuzione convenzionale dei dirigenti e dei soci di società, nonché i minimali ed i massimali dei lavoratori parasubordinati e il minimale dei dipendenti e soci lavoratori occupati a tempo parziale.

 - Resta ferma la facoltà di comunicare all'INAIL, entro il 16 febbraio 2017, che il premio per l'anno in corso, relativo ad una o più lavorazioni specifiche, sarà calcolato su un imponibile retributivo presunto inferiore a quello dichiarato per il 2016, purché sussistano fondati e comprovabili motivi.
  Tale comunicazione, da compilare e inviare esclusivamente on line nel sito internet www.inail.it, deve riportare le retribuzioni presunte ridotte con riferimento a ciascuna P.A.T. e voce di tariffa interessata.
 

In mancanza della predetta comunicazione, la rata premio anticipata per il 2017 deve essere calcolata sulle stesse retribuzioni effettive denunciate per il 2016, anche qualora l’impresa preveda di erogare nel corso del 2017 retribuzioni superiori a quelle dichiarate per l’anno 2016. In tale ultima ipotesi, se l’aumento dell’imponibile fosse significativo, l’impresa interessata dovrà preoccuparsi di segnalare all’INAIL la variazione di estensione del rischio entro trenta giorni dal suo verificarsi, senza però auto-aumentarsi il premio di rata 2017, ma rimanendo in attesa dell’eventuale successiva richiesta di integrazione da parte dell’INAIL.

 - Le imprese che svolgono attività classificate, per quanto concerne il settore edile, alla voce 3620 (Impiantistica industriale) o, se artigiane, alla voce 3630 (Impiantistica civile e industriale) delle Tariffe INAIL, devono calcolare e pagare, sia con la regolazione 2016 che con la rata anticipata 2017, l’addizionale dell’1,33% del premio, per il Fondo per le vittime dell’amianto (articolo 1, commi da 241 a 246, legge n. 244/2007 e D.M. 12.1.2011, n. 30 - Circolare INAIL n. 32/2011).
  L’addizionale va calcolata sui premi ordinari e sul premio supplementare silicosi/asbestosi al netto dell’addizionale ANMIL (1%), che poi andrà a sua volta applicata al totale dei premi comprensivo dell’addizionale Fondo amianto, visto che quest’ultima ha la stessa natura e funzione del premio.

 

VERSAMENTO DEL PREMIO

In merito al versamento del premio - che, come di consueto, va effettuato entro il 16 febbraio 2017 a mezzo modello F24, seguendo le istruzioni fornite dall'INAIL (v. “Guida all’autoliquidazione 2016/2017”, pagine 68 e 69) - evidenziamo che:

 -  

qualora in sede di regolazione 2016 risulti un credito, lo stesso deve essere immediatamente compensato con il debito per rata anticipata 2017 e il risultato netto a debito va esposto nel campo "importi a debito versati" della sezione INAIL del modello F24 con il "numero di riferimento" 902017;

† -

le imprese titolari di più P.A.T., dopo aver effettuato la compensazione della regolazione passiva 2016 con la rata anticipata 2017 per ogni posizione, possono compensare eventuali crediti risultanti dalla singola posizione con i debiti delle altre posizioni nell’ambito del codice ditta aziendale;

† -

qualora dal calcolo finale dell’autoliquidazione risulti un credito a favore del datore di lavoro, lo stesso deve essere anzitutto utilizzato per compensare eventuali debiti pregressi verso l’INAIL per premi e accessori, purché non iscritti a ruolo esattoriale. In mancanza di debiti pregressi con l’Istituto o nel caso in cui residui, dopo tale compensazione, un credito dell’impresa, quest’ultimo può andare a compensazione di debiti verso altre Amministrazioni (INPS, Erario, ecc.);

† -

è infine possibile compensare quanto dovuto per l'autoliquidazione 2016/2017 con un credito preesistente (cioè anteriore all’anno 2016 o relativo a titoli diversi dal premio di autoliquidazione) nei confronti dell’INAIL. In tale ipotesi, l’impresa dovrà acquisire il preventivo assenso della Sede dell’Istituto in ordine all'effettiva sussistenza e all’entità del credito.

L’importo a debito risultante dall’autoliquidazione (al netto di tutte le compensazioni) può anche essere pagato in quattro rate trimestrali di uguale importo (ognuna pari al 25% del dovuto, comprensivo dell’1% ANMIL), la prima delle quali va versata entro il 16 febbraio 2017, mentre le successive entro il 16 maggio, il 21 agosto ed il 16 novembre 2017.

La volontà di avvalersi della predetta rateazione va segnalata all’Istituto barrando la casella SI’ posta in calce al modulo virtuale di Dichiarazione delle retribuzioni (10 3 1) solamente da parte del datore di lavoro che intenda farlo per la prima volta ovvero che non abbia già barrato la casella in occasione delle precedenti autoliquidazioni.

Se si intende modificare la scelta precedentemente esercitata di pagare ratealmente, procedendo al pagamento del premio in unica soluzione, è necessario barrare la casella NO.

Nel caso in cui l’anno precedente l’impresa abbia deciso di pagare il premio in unica soluzione nonostante avesse scelto il pagamento rateale e non abbia segnalato la modifica, se per l’anno in corso intende tornare a pagare ratealmente deve barrare la casella SI’.

Le rate successive alla prima devono essere maggiorate degli interessi, al tasso dello 0,55%.

Per il calcolo rapido degli interessi possono essere utilizzati i coefficienti riportati nella Nota INAIL n. 575/2017:

2° rata (scadenza 16 maggio 2017): coefficiente per il calcolo degli interessi = 0,00134110;

3° rata (scadenza 21 agosto 2017): coefficiente per il calcolo degli interessi = 0,00272740;

4° rata (scadenza 16 novembre 2017): coefficiente per il calcolo degli interessi = 0,00411370.

 


Referenti

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