IMU: nuovo modello di dichiarazione
Aggiornato il modello di dichiarazione IMU nel quale sono previste specifiche indicazioni ai fini dell’esenzione dall’imposta per i “beni merce” delle imprese edili.
Suggerimento n. 543/66 del 7 settembre 2022
Il Ministero dell’Economia e Finanze, con apposito Decreto ministeriale, che si allega, ha approvato un nuovo modello di dichiarazione IMU, corredato con le relative Istruzioni e Specifiche tecniche, che sostituisce il precedente, disponibile sul sito internet del Dipartimento delle Finanze.
Il nuovo modello è aggiornato alle modifiche apportate all’imposta che prevedono, a decorrere dal 2022, la completa esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fino a che permanga tale destinazione e non siano locati (c.d. “beni merce” delle imprese edili).
Sono comunque valide le dichiarazioni già presentate per il 2021 con il precedente modello, a condizione che i dati esposti non differiscano da quelli richiesti nel modello aggiornato.
Così come anche indicato nelle istruzioni, si precisa che la dichiarazione IMU deve essere presentata nelle seguenti ipotesi:
- esistenza di circostanze che abbiano determinato riduzioni di imposta (ad esempio immobili di interesse storico/artistico, o inagibili/inabitabili e di fanno non utilizzati);
- mancanza, da parte del Comune, delle informazioni necessarie per verificare il corretto versamento dell’imposta (ad esempio area agricola divenuta edificabile).
Anche le imprese operanti nel settore sono tenute a tale adempimento per i “beni merce” ovvero i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, a condizione che tali immobili non siano locati (rientrano in tale definizione anche i fabbricati acquistati dall’impresa e oggetto di interventi di incisivo recupero).
Si ricorda infatti che l’esclusione IMU si applica solo a condizione che i lavori di costruzione o ristrutturazione siano ultimati e che il fabbricato rimanga classificato in Bilancio tra le “rimanenze” in quanto destinato alla vendita e non locato.
In merito alla modalità di compilazione del modello, ai fini dell’individuazione dell’immobile, nella casella 1 – “Caratteristiche” deve essere utilizzato il Codice n. 7 – “Beni merce” e va barrata la casella n. 14 – “Esenzioni”.
Inoltre, così come indicato nelle istruzioni, l’impresa dovrà attestare anche nelle “Annotazioni” in calce al modello che si tratta di un “bene merce”.
Con riferimento alla scadenza di presentazione della dichiarazione, in via ordinaria, la stessa deve essere presentata, in forma cartacea o in via telematica, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta e vale anche per gli anni successivi in assenza di modifiche che comportino un diverso ammontare dell’IMU dovuta.
Tuttavia, si precisa che, in via transitoria e solo per il periodo di imposta 2021, il termine per la presentazione della dichiarazione IMU è stato prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 (vedi ns. suggerimento n. 517/62 del 5 agosto 2022).
Per le imprese edili la proroga vale anche per la dichiarazione IMU relativa ai “beni merce” ultimati nel 2021 che hanno usufruito della riduzione dell’imposta in misura pari allo 0,1%.
Relativamente al periodo di imposta 2022, la dichiarazione IMU dovrà essere presentata entro il prossimo 30 giugno 2023 per gli immobili:
- costruiti, con fine lavori nel 2022 e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e non locati;
- acquistati dall’impresa e ristrutturati, con fine lavori nel corso del 2022, prima della loro vendita e non locati.
Si segnala inoltre che nel modello di dichiarazione è stata recepita la modifica relativa all’applicabilità dell’esenzione IMU per una sola abitazione principale, nell’ipotesi in cui i coniugi abbiano stabilito la residenza e dimora abituale in immobili diversi, posti nello stesso Comune o in Comuni diversi. Nel modello occorrerà indicare l’immobile per il quale si è scelta l’esenzione IMU, da indicare sia nella casella 1 – “Caratteristiche” che nelle Annotazioni.
Sarà inoltre possibile specificare, in relazione alle modalità di trasmissione (cartacea o telematica) se si tratta della prima dichiarazione, c.d. “nuova” (solo nel formato on-line), “sostitutiva” della precedente, ovvero “multipla” (solo nel formato on-line), nell’ipotesi in cui siano utilizzati diversi Modelli.