Impianti termici – Novità normative regionali

La Regione Lombardia ha introdotto alcune novità per la dichiarazione di conformità dell’impianto termico e per l’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

Suggerimento n.20/5 del 12 gennaio 2016


Segnaliamo alle imprese associate che è stata pubblicata la D.g.r. n. 4427 del 30 novembre 2015 (sul BURL n. 50 del 10 dicembre 2015), inerente l’introduzione di misure di semplificazione in materia di impianti termici ad integrazione delle disposizioni approvate con D.g.r. 3965 del 31 luglio 2015

Il provvedimento introduce nella normativa regionale le seguenti novità in materia di impianti termici:

  1. la dichiarazione di conformità dell’impianto termico (ai sensi del DM 37/2008) dovrà essere redatta sulla base di uno specifico modulo che verrà approvato dal dirigente regionale competente, con un provvedimento successivo (già pubblicato sul sito http://www.curit.it/dichiarazione152). Il modulo deve essere trasmesso agli enti competenti in materia di ispezioni sugli impianti termici, in formato esclusivamente elettronico;
  1. l’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, per gli impianti termici a servizio di più unità abitative (impianti centralizzati o collegati al teleriscaldamento), può avvenire, entro il 31/12/2016, senza la preventiva predisposizione di un progetto ex art. 5 del DM 37/2008.

Come già segnalato con il Suggerimento n. 369/2014, vi ricordiamo che, dal 15 ottobre 2014, ogni impianto termico funzionante delle abitazioni deve essere dotato di una targa identificativa recante un codice univoco valido per tutta la vita dell’impianto, che costituisce il segno di riconoscimento dell’impianto stesso all’interno del Catasto Unico Regionale Impianti Termici (CURIT).

In caso di nuova installazione la targa identificativa dell’impianto deve essere apposta dall’installatore, mentre per gli impianti di riscaldamento esistenti l’operazione avviene a cura del manutentore.

Nei casi di ristrutturazione dell’impianto termico e nei casi di sostituzione del generatore, anche dove sia previsto il cambio di vettore energetico utilizzato, la targa impianto non deve essere sostituita. È necessario procedere alla targatura del nuovo o dei nuovi impianti solo nei casi di trasformazione di un impianto termico centralizzato in più impianti autonomi o viceversa.

La targa così attribuita permette di tracciare i dati relativi all’impianto con maggiore certezza e facilita il recupero di tali informazioni da parte del responsabile dell’impianto stesso.

La targa degli impianti centralizzati deve essere realizzata con materiale idoneo per essere apposta all’esterno della centrale termica in corrispondenza dell’ingresso.

Per tale operazione possono essere coinvolti anche i terzi responsabili e gli Amministratori di condominio.

Il singolo cittadino può accedere al CURIT (http://www.curit.it/home) con il codice della targa stessa oltre che attraverso la propria Carta Regionale dei Servizi (CRS), per verificare che il proprio impianto sia regolarmente registrato e monitorato.

Tale disposizione è stata introdotta con la delibera regionale n. 3965 del 31.7.2015 che ha provveduto a sostituire quanto disposto con la delibera n.1118/2013, in modo da attuare l’art. 15 della L.R. 20/2015, e raccordare le disposizioni sugli impianti termici a quelle per l’efficienza energetica degli edifici, approvate con Dgr 3868/2015, nonché a correggere alcuni refusi o imprecisioni contenute nelle disposizioni precedenti.

In particolare, è stata recepita la proroga al 31/12/2016 per l’installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, indicando i criteri per valutare la convenienza dell’installazione rispetto al risparmio energetico potenziale, come previsto dalla norma tecnica UNI 15459 (vedi Suggerimento n. 385/2015).

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Tags: Energia