Immobili da costruire: definito il modello standard di postuma decennale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che fissa il contenuto minimo dei contratti di assicurazione.

Suggerimento n. 632/83 del 26 ottobre 2022


Il modello standard assicurativo, adottato con D.M. n. 154 del 20 luglio 2022 e pubblicato sulla G.U. del 21 ottobre 2022 è stato elaborato dal ministero dello Sviluppo Economico di concerto con quelli della Giustizia ed Economia e Finanze ed entrerà in vigore dal 5 novembre 2022.

Si tratta del modello di polizza decennale che il costruttore è obbligato a contrarre e a consegnare all’acquirente al momento del rogito per le compravendite di immobili “da costruire o in corso di costruzione” (ai sensi del D.lgs.122/2005).

Il modello assicurativo rappresenta, insieme al modello standard di Fideiussione (DM 6 giugno 2022 n. 125 - GU n. 197 del 24 agosto 2022 - v. Suggerimento n. 533/65 del 1° settembre 2022), una delle novità che erano state introdotte dal D.Lgs. n. 14/2019.

In attesa di pubblicare una nota di commento dettagliata in merito, si evidenziano di seguito gli aspetti di maggior rilievo:

  • il modello standard rappresenta il contenuto minimo della garanzia assicurativa. Eventuali modifiche potranno essere concordate tra le parti ma solo se di maggior favore per il beneficiario (ossia l’acquirente);
  • rispetto alle polizze postume finora in uso nel mercato è stato ampliato l’oggetto delle coperture assicurative obbligatorie fino a comprendere anche quelle parti dell’immobile non destinate per loro natura a lunga durata e, quindi, non idonee, in quanto tali, a compromettere la stabilità dell’edificio;
  • sono state mantenute delle forme di limitazione della garanzia attraverso la previsione della franchigia, dello scoperto e dei limiti di indennizzo (in quest’ultimo caso però con una misura in parte predefinita).

Si ricorda che il mancato rilascio, all’atto del trasferimento della proprietà, della polizza postuma decennale può determinare la nullità del contratto di compravendita e che la nullità può essere fatta valere solo dall’acquirente.

 


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