I Criteri Ambientali Minimi (CAM): definizione e ambito di applicazione
Un approfondimento sui Criteri Ambientali Minimi, i requisiti tecnici previsti obbligatoriamente negli appalti pubblici per garantire la tutela ambientale ed etico-sociale (ESG) di prodotti, servizi e lavori.
Suggerimento n. 438/16 del 18 settembre 2023
Precedenti comunicazioni
I Criteri Ambientali Minimi (di seguito indicati con l’acronimo CAM) rappresentano le “misure volte all’integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d’acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti”, come riportato nell’ultima versione del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione (edizione 2023).
I CAM assumono un ruolo di primo piano nella transizione ecologica ponendosi i seguenti obiettivi:
- ridurre gli impatti ambientali;
- promuovere modelli di produzione e consumo “circolari”;
- diffondere l’occupazione “verde”;
- razionalizzare i consumi della PPAA, riducendone ove possibile la spesa.
L’obbligatorietà dell’applicazione dei CAM sancita dal “Codice degli appalti” (art. 34 D.Lgs. 50/2016, modificato dal D.Lgs. 56/2017) riguarda le “specifiche tecniche” e le “clausole contrattuali” contenute in ciascun decreto di riferimento.
Il recente Codice dei Contratti Pubblici – D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – prevede l’inserimento delle clausole sociali nei bandi di gara anche tenuto conto della tipologia di intervento, in particolare ove riguardi il settore dei beni culturali e del paesaggio, e nel rispetto dei principi dell’Unione europea, come riportato nell’art. 57 denominato appunto “Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale”.
I CAM sono le “indicazioni tecniche” del PAN GPP, vale a dire i requisiti per garantire la tutela ambientale e, quando possibile, etico-sociale, tenendo conto dell’approccio lungo il ciclo di vita, collegati alle varie fasi che caratterizzano le procedure di affidamento. Gli acquisti delle PPAA, regolamentati anche dai CAM, possono riguardare diverse categorie merceologiche di prodotti, servizi e lavori.
Tra queste si segnalano i CAM edilizia, arredo urbano, arredo interno e verde urbano, oltre ad una serie di criteri specifici relativi ai sistemi impiantistici alla scala dell’edificio (servizi energetici) e al suo intorno (illuminazione pubblica).
I CAM EDILIZIA
Gli adempimenti ambientali da rispettare per l’edilizia pubblica sono stati regolamentati dal recente D.M. 23 giugno 2022 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi” che sostituisce il precedente decreto dell’11 ottobre 2017 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.
La differenza sostanziale tra i due decreti riguarda l’applicabilità dei criteri, non particolarmente efficace nel Decreto del 2017, per ciascuna fase di affidamento, ovvero:
- criteri per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi;
- criteri per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi;
- criteri per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.
L’ambito di applicabilità rappresenta l’importante seconda novità del decreto 2022 in quanto prevede che siano adottati in toto agli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica.
In generale, un edificio conforme ai CAM non può derogare le specifiche tecniche, a meno dei casi di impossibilità definiti nel decreto, perché si tratta appunto del criterio “minimo” con cui si dimostra di ottemperare alle regole tecniche della sostenibilità.
Tutti i soggetti coinvolti nel processo edilizio sono tenuti a partecipare a tutte le fasi di applicazione del decreto, anche per la definizione stessa dell’intervento che la stazione appaltante propone sul proprio patrimonio.
Le imprese sono chiamate a interpretare correttamente tutte le regole applicative contenute nel documento e metterle in pratica attraverso l’ausilio di personale qualificato.
I principali aspetti che l’impresa è sempre tenuta ad affrontare in caso di realizzazione di interventi conformi ai CAM edilizia sono relativi a:
- impiego di materiali e prodotti tecnologici che consentano di ottemperare agli obblighi normativi, attività che presuppone un’ottima conoscenza delle etichettature ambientali di prodotto;
- allestimento di cantieri ambientalmente sostenibili, supportati da una serie di strumenti pianificatori utili a definire in che modo si svolgeranno le attività senza arrecare danni all’ambiente circostante.
CAM EDILIZIA E RATING SYSTEMS
Il decreto prevede. per i progetti sottoposti ad una fase di verifica valida per la successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico- ambientale degli edifici (rating systems), la possibilità di dimostrare anche l’ottemperanza ai CAM edilizia, previa verifica della comunione di obiettivi specifici contenuti nel criterio. La differenza sostanziale tra un sistema di rating e i CAM risiede nell’obbligatorietà dei CAM edilizia, tutti da rispettare a meno di specifiche deroghe.
In questo caso specifico, l’integrazione dei due strumenti comporta evidenti vantaggi, non solo ambientali, a fronte di un maggior investimento iniziale per i costi della certificazione: realizzare un’opera che contribuisca in maniera sostanziale agli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti, aumento del valore commerciale dell’opera e una visibilità, anche internazionale, sul mercato.
I protocolli di sostenibilità energetica ed ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale fanno parte da svariati anni del mondo dell’edilizia sostenibile, diventando un potente strumento utile a comunicare il livello prestazionale raggiunto dall’opera, sia a livello nazionale e internazionale, come il protocollo LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), sia a livello nazionale con CasaClima Nature e Itaca. Si tratta di sistemi a punteggio - rating systems – che valutano le prestazioni ambientali degli edifici la cui certificazione finale viene rilasciata da ente terzo, garante della qualità e imparzialità del processo di valutazione.
NON SOLO EDILIZIA
In caso di ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione sono obbligatori anche una serie di adempimenti che coinvolgono il lotto di intervento, se presente. In tal caso vige l’obbligo di applicare anche i CAM espressamente richiamati nel D.M. 23/06/2022 e tutti quelli eventualmente applicabili.
A titolo esemplificativo, l’intervento di realizzazione di un edificio di edilizia residenziale pubblica con annesso lotto in cui sono previste aree a verde attrezzate presuppone l’ottemperanza almeno dei seguenti decreti: CAM edilizia, CAM arredo urbano (D.M. 7 febbraio 2023) e CAM verde pubblico (D.M. 10 marzo 2020 n. 63).
Per approfondimenti sui CAM in vigore, si rimanda al seguente link: https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti
Ricordiamo alle imprese associate che in Assimpredil Ance è stato attivato lo Sportello CAM, un nuovo servizio gratuito per gli associati, con l’obiettivo di accompagnare le imprese per la definizione di percorsi verso la sostenibilità, tramite i Criteri Ambientali Minimi e il principio DNSH.
Lo Sportello CAM, curato dall’arch. Angela Panza, è in grado di fornire chiarimenti e consulenze alle imprese associate in merito alle applicazioni dei CAM in ambito Lavori Pubblici, Regolamenti Edilizi, progettazione e gestione del cantiere.
Lo Sportello è inoltre a disposizione delle imprese anche per eventuali esigenze che richiedano una ulteriore consulenza professionale.