C.A.M. edilizia edifici pubblici e “specifiche tecniche del cantiere”

Ricordiamo che, nell’esecuzione di lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici pubblici, è obbligatorio rispettare tutte le “Specifiche Tecniche del Cantiere” dal Punto 2.5.1 al Punto 2.5.5 dell’allegato 2 del D.M. 11/10/2017 (c.d. C.A.M. Edilizia Edifici Pubblici).

Suggerimento n. 970/217 del 22 dicembre 2020


Ricordiamo alle imprese associate, che operano nell’ambito dei lavori pubblici, che il D.M. 11 ottobre 2017 inerente ai c.d. C.A.M. Edilizia Edifici Pubblici (Criteri Ambientali Minimi) prevede l’obbligo di osservanza delle disposizioni di cui al Punto 2.5 cioè il rispetto delle Specifiche Tecniche del Cantiere quando si eseguono lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici pubblici.

Le “Specifiche Tecniche del Cantiere” di cui al Punto 2.5 dell’allegato 2 del D.M. 11/10/2017 sono così suddivise:

2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali

2.5.2 Materiali usati nel cantiere

2.5.3 Prestazioni ambientali

2.5.4 Personale di cantiere

2.5.5 Scavi e rinterri.

 

Nei casi di sola demolizione si applicano i criteri di cui al capitolo 2.5 e in particolare il criterio 2.5.1, 2.5.3, 2.5.4.

Pensando di fare cosa gradita vi riportiamo di seguito e dettagliatamente tutte le disposizioni operative previste dai cinque criteri sopra elencati.

 

2.5.1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONE DEI MATERIALI

Fermo restando il rispetto di tutte le norme vigenti e di quanto previsto dalle specifiche norme tecniche di prodotto, le demolizioni e le rimozioni dei materiali devono essere eseguite in modo da favorire il trattamento e il recupero delle varie frazioni di materiali di risulta.

A tal fine il progetto dell’edificio deve prevedere che:

  1. nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di edifici, manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio;
  1. il contraente dovrà effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di determinare ciò che può essere riutilizzato, riciclato o recuperato.

 

Tale verifica include le seguenti operazioni:

  • individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un trattamento o un trattamento specialistico, o emissioni che possono sorgere durante la demolizione;
  • una stima delle quantità con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione;
  • una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio dei rifiuti sulla base di proposte di sistemi di selezione durante il processo di demolizione;
  • una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal processo di demolizione.

 

VERIFICA A CARICO DELL’OFFERENTE

L’offerente deve presentare:

  •  una verifica precedente alla demolizione che contenga le informazioni specificate nel criterio;
  • allegare un piano di demolizione e recupero dei rifiuti;
  • allegare una sottoscrizione di impegno a trattare i rifiuti da demolizione oppure a conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti.

Cogliamo l’occasione per ricordare che, nell’ambito della “responsabilità della gestione dei rifiuti”, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore di rifiuti deve provvedere al loro trattamento direttamente ovvero mediante l’affidamento ad intermediario o ad un commerciante oppure alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento e/o smaltimento dei rifiuti (o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006).

Pertanto, a fronte del rispetto di questi obblighi di legge a carico dell’Impresa che produce i rifiuti, ne conseguono dei costi a carico di quest’ultima.

Al fine della quantificazione e contabilizzazione detti costi sostenuti dall’Impresa sia per il trasporto sia per il conferimento dei rifiuti presso impianti autorizzati (recupero o discarica) è indispensabile che l’impresa conservi la quarta copia del F.I.R. (timbrata e firmata dal gestore dell’Impianto autorizzato) a conferma delle effettive quantità dei rifiuti conferiti presso gli impianti autorizzati.

Per la corretta compilazione del F.I.R. (Formulario di Identificazione dei Rifiuti) rimandiamo all’apposito Suggerimento n. 635/2020 che abbiamo recentemente predisposto appositamente per evitare alle imprese eventuale sanzioni.

 

PUNTO 2.5.2 MATERIALI USATI NEL CANTIERE

I materiali usati per l’esecuzione del progetto devono rispondere ai criteri previsti dal Cap. 2.4.2 “Criteri specifici per i componenti edilizi” di cui all’allegato 2 al del D.M. 11/10/2017 (vedi allegato).

Vi ricordiamo pertanto che sussiste l’obbligo, a carico del progettista, di:

  • specificare le informazioni sul profilo ambientale dei prodotti scelti;
  • prescrivere che in fase di approvvigionamento l’appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio.

Vi ricordiamo altresì che la percentuale di materia riciclata, utilizzata dal fabbricante per la produzione dei materiali, prodotti, manufatti etc., deve essere dimostrata da quest’ultimo tramite una delle seguenti quattro certificazioni ambientali, alternative fra loro:

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPDItaly© o equivalenti;

  • una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Italy® o equivalenti;
  • una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, conforme alla norma ISO 14021;
  • qualora l’azienda produttrice non fosse in possesso delle certificazioni richiamate ai punti precedenti, è ammesso presentare un rapporto di ispezione rilasciato da un organismo di ispezione, in conformità alla ISO/IEC 17020:2012, che attesti il contenuto di materia recuperata o riciclata nel prodotto. In questo caso è necessario procedere ad un’attività ispettiva durante l’esecuzione delle opere. Tale documentazione dovrà essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei lavori, nelle modalità indicate nel relativo capitolato.

 

DOCUMENTAZIONE AMBIENTALE DI VERIFICA

L’offerente deve presentare la documentazione di verifica come previsto per ogni criterio contenuto nel cap. 2.4.2 (vedi elenco allegato).

Consigliamo pertanto ai preposti alla stesura dei contratti di acquisto/fornitura, ai responsabili degli Uffici acquisti nonché a coloro che in cantiere verificano il ricevimento e le consegne della merce ordinata, di prestare particolare attenzione rispettivamente nella predisposizione dei contratti d’acquisto, nell’invio delle conferme d’ordine, nell’accertamento e controllo della merce/prodotti/manufatti consegnati e della relativa documentazione di accompagnamento in fase di consegna in cantiere e soprattutto di accertare l’effettivo rilascio all’Impresa acquirente da parte del fornitore delle certificazioni ambientali obbligatorie precedentemente descritte e riportate dettagliatamente dal citato cap. 2.4.2 “Criteri specifici per i componenti edilizi” di cui all’allegato 2 al del D.M. 11/10/2017 (v. allegato).

 

PUNTO 2.5.3 PRESTAZIONI AMBIENTALI DEL CANTIERE

Ferme restando le norme e i regolamenti più restrittivi (es. regolamenti urbanistici e edilizi comunali, etc.), le attività di cantiere devono garantire le seguenti prestazioni:

  • Per tutte le attività di cantiere e trasporto dei materiali devono essere utilizzati mezzi che rientrano almeno nella categoria EEV - Veicolo Ecologico Migliorato – (cioè conforme al Decreto 29 gennaio 2007-Recepimento della direttiva 2005/55/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005);
  •  
  • Sono previste le seguenti azioni a tutela del suolo:
  • accantonamento in sito dello scotico del terreno vegetale (escavato per una profondità di 60 cm). Per “accontamento in sito” si deve intendere un accantonamento provvisorio nell’attesa di fare le lavorazioni necessarie al riutilizzo. Già nel progetto (nel capitolato in particolare) si deve prevedere che lo scotico debba essere riutilizzato per la realizzazione di scarpate e aree verdi. L’accantonamento provvisorio dipende dal fatto che nell’organizzazione del cantiere le due operazioni non sempre sono immediatamente conseguenti.
  • riutilizzo dello scotico del terreno vegetale per una profondità di 60 cm, per la realizzazione di scarpate e aree verdi pubbliche e private;
  • tutti i rifiuti prodotti dovranno essere selezionati;
  • tutti i rifiuti prodotti dovranno essere conferiti nelle apposite discariche autorizzate quando non sia possibile avviarli al recupero (conferiti negli appositi impianti autorizzati);
  • eventuali aree di deposito provvisorio di rifiuti non inerti (da non confondere con il deposito temporaneo dei rifiuti in cantiere) devono essere opportunamente impermeabilizzate e le acque di dilavamento devono essere depurate prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali.

 

  • Sono previste anche le seguenti azioni a tutela delle acque superficiali e sotterranee:
  • gli ambiti interessati dai fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali autoctone devono essere recintati e protetti con apposite reti al fine di proteggerli da danni accidentali.
  • Al fine di ridurre i rischi ambientali, la “relazione tecnica” dovrà contenere anche:
  • l’individuazione puntuale delle possibili criticità legate all’impatto nell’area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull’ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni.
  • le misure adottate per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali presenti nell’area del cantiere;
  • le misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a deposito temporaneo, etc.);
  • le misure per realizzare la demolizione selettiva;
  • le misure per il riciclaggio dei materiali di scavo;
  • le misure per il riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione (C& D);
  • le misure adottate per aumentare l’efficienza nell’uso dell’energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all’uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l’acqua calda, etc.);
  • le misure per l’abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo, etc., e l’eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;
  • le misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l’uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque;
  • le misure per l’abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l’acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;
  • le misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, anche attraverso la verifica periodica degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;
  • le misure idonee per ridurre l’impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umana;
  • le misure per attività di demolizione selettiva e riciclaggio dei rifiuti, con particolare riferimento al recupero dei laterizi, del calcestruzzo e di materiale proveniente dalle attività di cantiere con minori contenuti di impurità;
  • le misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.

Altre “Prestazioni ambientali del cantiere” sono previste al punto 2.5.3 che espressamente prevede una serie di adempimenti per la gestione del cantiere e per le preesistenze specie arboree e arbustive e più precisamente

  • rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, Ailanthus altissima e Robinia pseudoacacia), comprese radici e ceppaie. Per l’individuazione delle specie alloctone si dovrà fare riferimento alla «Watch-list della flora alloctona d’Italia»;
  • protezione delle specie arboree e arbustive autoctone: gli alberi nel cantiere devono essere protetti con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. In particolare, intorno al tronco verrà legato del tavolame di protezione dello spessore minimo di 2 cm. Non è ammesso usare gli alberi per l’infissione di chiodi, appoggi e per l’installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici, ecc;
  • i depositi di materiali di cantiere non devono essere effettuati in prossimità delle preesistenze arboree e arbustive autoctone (deve essere garantita almeno una fascia di rispetto di 10 metri).

 

ADEMPIMENTI A CARICO DELL’IMPRESA

L’offerente deve dimostrare la rispondenza ai criteri su indicati tramite la seguente documentazione:

  • RELAZIONE TECNICA nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione dell’impatto ambientale nel rispetto dei criteri;
  • PIANO PER IL CONTROLLO dell’erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere;
  • PIANO PER LA GESTIONE dei RIFIUTI DA CANTIERE e per il controllo della qualità dell’aria e dell’inquinamento acustico durante le attività di cantiere.

 

CERTIFICAZIONE DI EDILIZIA SOSTENIBILE

L’attività di cantiere sarà oggetto di verifica programmata, effettuata da un organismo di valutazione della conformità. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fase di verifica, valida per la successiva certificazione dell’edificio secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformità al presente criterio può essere dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatti tutti i requisiti riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal presente criterio.

In tali casi il progettista è esonerato dalla presentazione della documentazione sopra indicata, ma è richiesta la presentazione degli elaborati e/o dei documenti previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita.

 

FORMAZIONE DEL PERSONALE ALLA GESTIONE AMBIENTALE

Il personale impiegato nel cantiere, oggetto dell’appalto pubblico, che svolge mansioni collegate alla gestione ambientale dello stesso, deve essere adeguatamente formato per tali specifici compiti.

Il personale impiegato nel cantiere deve essere formato per gli specifici compiti attinenti alla gestione ambientale del cantiere con particolare riguardo a:

  • sistema di gestione ambientale;
  • gestione delle polveri;
  • gestione delle acque e scarichi;
  • gestione dei rifiuti.

 

VERIFICA DELL’AVVENUTA FORMAZIONE

L’offerente deve presentare, in fase di offerta, idonea documentazione attestante la formazione del personale, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, ecc.

 

Punto 2.5.5 SCAVI E RINTERRI

PRIMA DELLO SCAVO

- deve essere asportato lo strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) per una profondità di almeno 60 cm;

- lo strato superficiale di terreno naturale deve essere accantonato in cantiere per essere riutilizzato in eventuali opere a verde (se non previste, il terreno naturale dovrà essere trasportato al più vicino cantiere nel quale siano previste tali opere).

 

PER I RINTERRI

  • deve essere riutilizzato materiale di scavo (escluso il terreno naturale di cui al precedente punto) proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri;

oppure

  •  deve essere utilizzato materiale riciclato conforme ai parametri della norma UNI 11531-1.

 

PER I RIEMPIMENTI

per i riempimenti con miscela di materiale betonabile deve essere utilizzato almeno il 50% di materiale riciclato.

 

VERIFICA

L’offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante che attesti che tali prestazioni e requisiti dei materiali, dei componenti e delle lavorazioni saranno rispettati e documentati nel corso dell’attività di cantiere.

 

 

 

 

 


Referenti

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Tags: Ambiente