Fonti rinnovabili negli edifici – dal 3 agosto 2026 operative le nuove soglie minime di installazione
A partire dal 3 agosto 2026 le nuove richieste di titolo edilizio dovranno tenere conto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici e delle nuove soglie minime di installazione come stabilito dal D.Lgs. n. 5/2026.
Suggerimento n. 412/116 del 5 agosto 2026
Facciamo seguito al Suggerimento n. 60/2026 per ricordare ai soci che a partire dal 3 agosto 2026 le nuove richieste di titolo edilizio dovranno tenere conto degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici stabiliti dal D.Lgs. n. 5/2026 (nei casi applicabili).
Come già segnalato, il decreto ha aggiornato il quadro delle percentuali minime dei consumi energetici negli edifici che devono essere coperte attraverso le fonti rinnovabili.
Di seguito viene fornita una sintesi delle nuove soglie minime di installazione in vigore:
Edifici nuovi
o 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria;
o 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
Ristrutturazioni importanti di primo livello
o 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria;
o 40% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
Ristrutturazioni importanti di secondo livello e ristrutturazioni dell’impianto termico
o 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva (la produzione di acqua calda sanitaria non è considerata in questo caso).
Solo per gli edifici in classe energetica B o superiore, gli obblighi potranno anche essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica, la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule.
Per gli edifici pubblici, gli obblighi di cui sopra sono maggiorati del 5% e gli obblighi relativi alla potenza elettrica (le cui soglie sono stabilite tramite una formula sulla base della superficie in pianta dell’edificio) sono incrementati del 10%.
Inoltre, si ricorda che il decreto ha introdotto la possibilità di derogare agli obblighi di copertura dei consumi tramite fonti rinnovabili, non solo a causa dell’impossibilità tecnica, ma anche dimostrando la non convenienza economica, a cura del progettista nella relazione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192.
In questo caso, negli edifici nuovi e in quelli sottoposti a ristrutturazione di primo livello è richiesto di ottenere un valore di energia primaria non rinnovabile, calcolato per la somma dei servizi di climatizzazione invernale, climatizzazione estiva e produzione di acqua calda sanitaria, inferiore al valore di energia primaria non rinnovabile limite.
Tra le varie disposizioni inserite, il D.Lgs. n. 5/2026 ha modificato anche l’allegato IV del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, relativo ai requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento (ad esempio quelli a pompe di calore).
Nelle prossime settimane dovrebbero essere forniti dal Ministero competente alcuni chiarimenti per la corretta applicazione delle diposizioni.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda al D.Lgs. n. 5/2026 e al Suggerimento n. 60/2026.