Fondo Incentivo Occupazione - Incentivo per operai edili under 30

Riepiloghiamo le principali caratteristiche dell’incentivo riconosciuto dalla Cassa Edile alle imprese che assumono operai under 30 a tempo pieno ed indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, ovvero trasformano i loro contratti a tempo determinato.

Suggerimento n. 670/117 del 21 ottobre 2021


Come già comunicato con il nostro Suggerimento n. 767/2020, in data 1° settembre 2020 - ai sensi dell’allegato 4 al verbale di accordo per il rinnovo del C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili e affini del 18 luglio 2018 e del Regolamento Fondo Incentivo Occupazione del 10 settembre 2020 - è entrato in vigore il “Fondo Incentivo Occupazione” (FIO), alimentato da un contributo versato dalle imprese alla Cassa Edile pari allo 0,10% della retribuzione imponibile (v. nostro Suggerimento n. 659/2021) e istituito al fine di promuovere l’occupazione giovanile e favorire il ricambio generazionale nel settore edile attraverso l’“incentivo occupazione”.

 

 CARATTERISTICHE DELL’INCENTIVO

 L’incentivo in parola - riconosciuto quale una tantum dalla Cassa Edile per ogni operaio e cumulabile con altri incentivi previsti dalle normative vigenti - è così strutturato:

  • € 600,00 riconosciuti sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile competente presso cui è iscritto il lavoratore, previa dichiarazione di impegno allo svolgimento, esclusivamente presso gli Enti bilaterali del settore, delle 16 ore di formazione in ingresso contrattualmente prevista, laddove non già effettuate;
  • € 150,00 riconosciuti sotto forma di voucher formazione da spendere presso le Scuole Edili del sistema bilaterale, entro 180 giorni dall’assunzione, ad esclusione delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, per un corso di formazione professionale.

L’impresa può scegliere tra i corsi e le attività formative già in programma nella Scuola Edile di riferimento o, in assenza, tra i corsi e le attività formative in essere nelle Scuole Edili della Regione di appartenenza.

Laddove l’impresa non trovi un corso di formazione professionale che risponda alle sue esigenze, il valore del voucher è riconosciuto anche previa presentazione dell’attestato di formazione effettuato presso altra struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la Regione di competenza, entro 180 giorni dalla presentazione della documentazione.

 

REQUISITI PER L’ACCESSO ALL’INCENTIVO

L’incentivo in parola è riconosciuto:

  • per le assunzioni di operai con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, nonché per le ipotesi di trasformazione di contratti a tempo determinato, purché richiesto entro 30 giorni dalla data di assunzione e/o trasformazione;
  • per gli operai che, al momento dell’assunzione o della trasformazione, non abbiano compiuto 30 anni (e, quindi, abbiano fino a 29 anni e 364 giorni);
  • una sola volta nel caso di assunzione dello stesso operaio da parte del medesimo datore di lavoro;
  • nel limite delle risorse a disposizione del “Fondo Incentivo Occupazione” costituito presso la Cassa Edile competente.
  • alle imprese:
      - che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali ovvero collettivi per giustificato motivo oggettivo di operai occupati nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni;
      - che, nei sei mesi successivi l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali ovvero collettivi per giustificato motivo oggettivo di operai occupati nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con le medesime mansioni, fatta eccezione per le ipotesi di lavoratori che abbiano accesso al pensionamento o prepensionamento nell’arco di 24 mesi;
      - che, nei sei mesi successivi l’assunzione, non abbiano licenziato per giustificato motivo oggettivo l’operaio assunto con l’“incentivo occupazione”;
      - che risultino in regola con i versamenti nei confronti di tutte le Casse Edili alle quali risultino iscritte, anche con eventuale rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti al momento dell’assunzione (a tal fine la Cassa Edile concedente dovrà richiedere alla CNCE la verifica, tramite sistema BNI, della situazione di regolarità delle singole imprese);
  • per un numero di assunzioni e/o trasformazioni non superiore al 30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nel precedente anno Cassa Edile (30 settembre / 1° ottobre), con arrotondamento all’unità superiore nel caso di presenza di decimali;
  • fermo restando il rispetto dei i requisiti suddetti, per l’assunzione e/o trasformazione di almeno un lavoratore, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati.

 

CRITERI PER L’ACCESSO ALL’INCENTIVO

Ai fini del riconoscimento dell’incentivo in parola sono privilegiate le imprese con maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa Edile a cui viene inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore.

La priorità per l’accesso all’ incentivo viene determinata sulla base dei criteri previsti dalla tabella allegata al Regolamento Fondo Incentivo Occupazione del 10 settembre 2020, consultabile qui.

A parità di condizioni, sono privilegiate le imprese secondo l’ordine cronologico di presentazione della richiesta.

 

EROGAZIONE DELL’INCENTIVO E DECORRENZA

L’incentivo in parola viene riconosciuto dalla Cassa Edile competente, a seguito di apposita richiesta (clicca qui per il modulo di richiesta dello sconto contributivo e qui per il modulo di richiesta del voucher formativo) da inoltrare alla Cassa Edile via PEC all’indirizzo fio@cassaedilemilano.legalmail.it - a pena di nullità - entro 30 giorni dalla data di assunzione e/o trasformazione.

Per tutte le richieste presentate nel primo semestre Cassa Edile (1° ottobre/31 marzo) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, sono effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno, mentre per le richieste presentate nel secondo semestre Cassa Edile (1° aprile/30 settembre) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, sono effettuate entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Le istanze non accolte per incapienza del fondo vengono reinserite nella graduatoria del semestre successivo sulla base dei criteri della tabella allegata al Regolamento Fondo Incentivo Occupazione del 10 settembre 2020.

Per quanto attiene la compensazione sui contributi dovuti dall’impresa, la Cassa Edile, dopo aver valutato positivamente la sussistenza dei predetti requisiti per l’accesso all’incentivo, provvede a riconoscerla a partire dal primo mese utile successivo a quello di accoglimento della richiesta.

Per maggiori informazioni in merito al “Fondo Incentivo Occupazione” e al relativo “incentivo” è possibile consultare le seguenti FAQ nonché il sito web della Cassa Edile, al link: https://ww2.cassaedilemilano.it/imprese/servizi/.

 

 

 

 


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