Fondo Incentivo Occupazione - Sintesi della disciplina e indicazioni operative
A seguito della definitiva approvazione del “Regolamento Fondo Incentivo Occupazione”, la Cassa Edile ha fornito le indicazioni operative per richiedere tale beneficio.
Suggerimento n. 767/161 del 14 ottobre 2020
I Verbali di Accordo per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di settore e il successivo Accordo nazionale attuativo del 10 settembre 2020 hanno introdotto, a livello territoriale, una nuova prestazione a favore delle imprese edili, denominata “Incentivo occupazione”, volta a promuovere l’occupazione giovanile e a favorire il ricambio generazionale nel settore edile.
Tale misura è rivolta alle imprese che:
- abbiano effettuato assunzioni di operai con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, o trasformazioni di contratti a tempo determinato dal 1° gennaio 2020;
- siano in regola con i versamenti, sia al momento di presentazione della richiesta sia all’atto della compensazione, nei confronti di tutte le Casse Edili alle quali risultino iscritte, anche con eventuale rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti al momento dell’assunzione;
- non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo di operai occupati nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con le medesime mansioni.
L’incentivo, riconosciuto una tantum per gli operai che, al momento dell’assunzione o della trasformazione, non abbiano compiuto 30 anni (29 anni e 364 giorni), prevede il riconoscimento nei confronti dell’impresa beneficiaria di un credito pari a 600,00 euro da riscuotere sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile competente presso la quale è iscritto il lavoratore neoassunto.
Il beneficio è riconosciuto previa dichiarazione di impegno allo svolgimento, presso gli Enti bilaterali del settore, delle 16 ore di formazione di ingresso contrattualmente previste, laddove non già effettuate.
Oltre a ciò, la Cassa Edile riconosce in favore delle imprese un voucher formazione di euro 150,00 per il lavoratore, da spendere presso le Scuole Edili del sistema entro 180 giorni dall’assunzione, per un corso di formazione professionale (bonus formazione).
Sono escluse da questa misura le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante.
L’impresa può beneficiare dell’incentivo per un numero di assunzioni e/o trasformazioni non superiore al 30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nel precedente anno Cassa Edile (30 settembre/1° ottobre); tuttavia, fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all’impresa può essere riconosciuto l’incentivo per l’assunzione e/o trasformazione di almeno un lavoratore, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati.
Sotto il profilo operativo, si precisa che l’impresa è tenuta ad inviare la richiesta alla Cassa Edile presso cui è iscritto il lavoratore al momento dell’assunzione, utilizzando la modulistica pubblicata nella sezione “Imprese” - “Documenti” - “Modulistica” (Domanda di incentivo - Sconto contributivo; Domanda di incentivo - Voucher formazione) ed inviarla, unitamente alla dichiarazione attestante i requisiti richiesti, via PEC all’indirizzo: fio@cassaedilemilano.legalmail.it entro 30 giorni dalla data di assunzione.
In via eccezionale, nella sola fase di avvio, per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 30 settembre 2020 le domande devono essere presentate entro il 31 ottobre 2020.
La prestazione potrà essere riconosciuta solamente nel limite delle risorse a disposizione del Fondo costituito presso ciascuna Cassa Edile, che procederà alla formazione delle graduatorie secondo i criteri stabiliti nel Regolamento (v. allegato) ed alla contestuale comunicazione di accoglimento alle imprese meritevoli, secondo le seguenti tempistiche:
- entro il 30 aprile di ogni anno per le domande presentate nel 1° semestre Cassa Edile (1° ottobre - 31 marzo);
- entro il 31 ottobre di ogni anno per le domande presentate nel 2° semestre Cassa Edile (1° aprile - 30 settembre).
Evidenziamo che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dell’operaio assunto o di un altro operaio occupato nella medesima unità produttiva con medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni nei 6 mesi successivi comporta il mancato riconoscimento dell’incentivo o la sua revoca se già riconosciuto, fatta eccezione per le ipotesi dei lavoratori che hanno accesso al pensionamento o al pre-pensionamento nell’arco dei 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.