Fatturazione elettronica: ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 2 luglio 2018, n. 13/E, fornendo aggiuntive indicazioni sull’obbligo di fatturazione elettronica.

Importante | Suggerimento n.335/49 del 4 luglio 2018


Con decreto legge n. 79/2018 (G.U. del 28 giugno 2018, n. 148) è stato posticipato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di emissione della fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale (Sugg. n. 328/46 del 28 giugno 2018).

Fino al 31 dicembre 2018 sarà, pertanto, possibile continuare a utilizzare la scheda carburante. Tuttavia, per la detrazione dell’Iva e per la deduzione della spesa, sarà necessario avvalersi di mezzi di pagamento tracciabili.

 

Resta confermato al 1° luglio 2018 l’obbligo della fattura elettronica:

*   per le cessioni di carburante da parte dei soggetti diversi dagli esercenti gli impianti di distribuzione stradale;

*   per le prestazioni dei subappaltatori e dei subcontraenti nell’ambito di un appalto pubblico.

 

L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 (in allegato), ha fornito ulteriori importanti chiarimenti sul tema della fatturazione elettronica:

  • APPALTI PUBBLICI

L’articolo 1, comma 917, lettera b), della legge n. 205 del 2017, impone l’emissione di fatture elettroniche per le «prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica».

La Circolare in esame precisa che, nell’ambito degli appalti pubblici, l’obbligo di emettere fattura elettronica sussiste in capo:

-   a coloro che operano nei confronti della stazione appaltante pubblica;

-    al titolare di contratti di subappalto propriamente detto (ossia chi esegue direttamente una parte dell’appalto stesso);

-    a chi riveste la qualifica di subcontraente (ossia il titolare di un sub-contratto, diverso

     dal subappalto, che per vincolo contrattuale esegue un’attività nei confronti dell’appaltatore e

     per il quale quest’ultimo ha l’obbligo di  comunicare alla stazione appaltante, prima dell’inizio

     della prestazione, gli elementi elencati all’art. 105 c. 2 del Codice dei contratti pubblici).

 

Sono di contro esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica:

coloro che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale” in quanto, per questi, l’appaltatore non ha alcun obbligo di comunicazione verso la stazione appaltante, o perché non interessati dall’imposizione dei codici CIG e/o CUP riguardanti la disciplina sulla “tracciabilità dei pagamenti”.

Pertanto, l’unico caso che sembra rimanere escluso dall’entrata in vigore anticipata del nuovo obbligo è quello citato in via esemplificativa della CM in esame: si tratta in particolare dei soggetti che forniscono beni all’appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà, poiché destinati in parte per l’appalto pubblico ed in parte in una fornitura privata;

-    sono parimenti esclusi dall’obbligo di fatturazione i rapporti in cui il committente non possa qualificarsi come PA.

 

Identificazione delle PA committenti:

Sono parimenti esclusi dall’obbligo di fatturazione i rapporti in cui il committente non possa qualificarsi come PA.

La circolare ministeriale 13/E/2018 precisa che le “pubbliche amministrazioni” vanno identificate nei soggetti pubblici nei confronti dei quali devono essere già emesse fatture elettroniche, ai sensi dell’art.1, co. 209-214, della legge 244/2007 e del DM attuativo 55/2013.

Si tratta, come chiarito dalla CM 1/DF del 9 marzo 2015:

›    degli Enti e dei soggetti indicati nell’elenco pubblicato annualmente dall’ISTAT e delle Autorità indipendenti (art.1, co. 2, legge 196/2009);

›    di tutte le Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI (art.1, co.2, D.Lgs. 165/2001);

›    delle Amministrazioni autonome (art.1, co.209, legge 244/2007).

 

  • CONSORZIO E CONSORZIATE: FATTURAZIONE NEI RAPPORTI INTERNI

L’obbligo di fatturazione elettronica in capo al consorzio (legato alla qualificazione soggettiva del committente PA) non si estende ai rapporti consorzio-consorziate che in linea generale non si configurano come subappalti. 

 

  • TERMINI DI TRASMISSIONE DELLE FATTURE AL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SDI)

Le norme relative alla fatturazione elettronica non derogano in alcun modo ai termini di emissione dei documenti, che, quindi, restano ancorati al momento di effettuazione dell’operazione e di esigibilità dell’imposta: in base a quanto stabilito dall’art. 6 del DPR 633/72, per le prestazioni di servizi il momento impositivo è individuato nel pagamento del corrispettivo o, se precedente, nell’emissione della fattura stessa.

La circolare chiarisce che, inviata tempestivamente la fattura al Sistema di interscambio, in assenza di un suo scarto, i tempi di elaborazione (ossia consegna/messa a disposizione del cessionario/committente) devono essere considerati marginali, essendo rilevanti la sola data di formazione e contestuale invio al Sistema di interscambio.

Infine, viene precisato che, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, si considera violazione meramente formale (quindi non punibile) l’invio al Sistema di interscambio di un file fattura con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta.

 

  • MODALITÀ DI INOLTRO DI UNA FATTURA SCARTATA

La fattura elettronica scartata dal Sistema di interscambio deve essere preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite Sdi entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data e il numero del documento originario.

Tuttavia, se l’emissione con numero e data uguali non è possibile, si può alternativamente emettere:

-    una fattura con un nuovo numero e una nuova data, per cui risulti un collegamento alla precedente fattura scartata e successivamente stornata con variazione contabile interna (in tal modo, infatti, si “attesta” la tempestività della fattura rispetto all’operazione);

-    una fattura con una specifica numerazione dalla quale emerga che si tratta di un documento rettificativo di una precedente fattura scartata dal Sistema di interscambio.

 

  • REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Si evidenzia, con specifico riferimento all’articolo 25 del d.P.R. n. 633 del 1972, vista la natura del documento elettronico transitato tramite SdI - di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile - che la numerazione della fattura o qualsiasi altra integrazione della stessa (si pensi, in generale, alle ipotesi di inversione contabile di cui all’articolo 17 del d.P.R. n. 633 del 1972) possa essere effettuata predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.

 

  • CARBURANTI

Ferma restando la predetta proroga per gli acquisti di carburanti presso gli impianti di distribuzione stradale, viene ribadito l'obbligo di documentare con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.

Ne deriva che le cessioni di benzina e gasolio non destinati all'uso in motori per autotrazionem (ossia diversi da quelli impiegati nei veicoli di qualunque tipologia che circolano normalmente su strada) sono escluse dalla fatturazione elettronica.

Nel caso in cui, al momento della cessione, non vi sia certezza sull’impiego del carburante, perchè astrattamente idoneo ad essere utilizzato in motori tra loro diversi, le esigenze di presidio  e contrasto ai fenomeni di evasione e frode IVA impongono che la fatturazione sia elettronica.

Le cessioni di gasolio e benzina destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ad uso autotrazione,  effettuate  entro il  30 giugno 2018,  ma  legittimamente  documentate  dopo il 1° luglio 2018, dovranno essere elettroniche e veicolate tramite il Sistema di Interscambio (SdI), in quanto si deve far riferimento alla data di emissione della fattura.

 

Nonostante i chiarimenti intervenuti, la materia presenta numerosi aspetti di complessità che avrebbero richiesto un avvio meramente sperimentale dell’obbligo di fatturazione elettronica. Per questa ragione, Ance si sta adoperando affinché venga quantomeno eliminata qualsiasi forma di sanzione in caso di utilizzo della modalità tradizionale di fatturazione anziché di quella elettronica.

 

 


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