Fattura Elettronica – Imposta di bollo virtuale primo trimestre

Si ricorda il versamento entro il prossimo 23 aprile dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Suggerimento n. 224/32 del 17 aprile 2019


Come è noto, in seguito all’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di utilizzo della fattura elettronica, è variata la modalità di pagamento della relativa imposta di bollo (vedi Suggerimento n. 24/7 del 9 gennaio 2019).

Si ricorda che sono soggette ad imposta di bollo nella misura di 2 euro le fatture elettroniche di importo complessivo superiore a 77,47 euro emesse in relazione a:
- operazioni esenti da Iva ex articolo 10 D.P.R. 633/1972;
- operazioni escluse da Iva ex articolo 15, D.P.R. 633/1972;
- operazioni fuori campo Iva per mancanza del requisito oggettivo e soggettivo (artt. 2, 3, 4 e 5 D.P.R. 633/1972) e territoriale (artt. da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972);
- operazioni non imponibiliriguardanti prestazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (art. 8 lett. c D.P.R. 633/1972);
- fatture di soggetti che usufruiscono delregime dei minimi e forfetario.
   
L’imposta di bollo complessiva di ciascun trimetre dovrà essere versata entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre con le seguenti scadenze:
- 1° trimestre 2019: 23 aprile 2019 (in quanto il 20 aprile cade in un giorno festivo);
- 2° trimestre 2019: 22 luglio 2019 (in quanto il 20 luglio cade in un giorno festivo);
- 3° trimestre 2019: 21 ottobre 2019 (in quanto il 20 ottobre cade in un giorno festivo);
- 4° trimestre 2019: 20 gennaio 2020.
   

L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, nel portale “Fatture e Corrispettivi”, il servizio che  consente all’operatore di verificare il calcolo ed effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio.

Al servizio, disponibile nell’area riservata del soggetto passivo Iva, si può accedere tramite la sezione “Home Consultazione”, nella quale è presente la voce del menù “Pagamento imposta di bollo”.

Il pagamento potrà essere effettuato mediante addebito su conto corrente bancario o tramite F24.

In tale ultimo caso, con risoluzione n. 42/2019, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo per il versamento:
- 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre;
- 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre;
- 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre;
- 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre;
- 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – Sanzioni;
- 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – Interessi.
   

Nel modello F24 i suddetti codici devono essere indicati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme riportate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione dell’anno (2019) cui il versamento si riferisce nel campo “anno di riferimento”.

 


Referenti

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