Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE)

Dal 9 novembre 2022 sarà obbligatorio l’utilizzo del Fascicolo virtuale dell’operatore economico in sostituzione del sistema AVCpass.

Suggerimento n. 646/60 del 2 novembre 2022


Si fa seguito al Suggerimento n. 625/59 del 24 ottobre 2022 per rendere noto che in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 249 del 24-10-2022) è stata pubblicata la Delibera n. 464 del 27 luglio 2022 (di seguito “Delibera”) con cui l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha sospeso l’operatività del sistema AVCpass (v. Delibera n. 157 del 17 febbraio 2016) e ha fornito le prime indicazioni operative sul nuovo sistema informatico di verifica dei requisiti degli operatori economici (v. anche Relazione di accompagnamento alla Delibera n. 464 del 27 luglio 2022).

Tale sistema, denominato Fascicolo virtuale dell’operatore economico o FVOE, che va ad arricchire la Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici, entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta, ossia il 9 novembre 2022, data in cui diviene utilizzabile da parte delle stazioni appaltanti (v. art. 81, D. Lgs. n. 50/2016 e art. 2, lett. m), Legge n. 78/2022 di delega per la riforma del Codice dei contratti pubblici).

Successivamente all’avvio del sistema FVOE (fissato per il giorno 25 ottobre 2022) dovranno essere implementate sia le funzioni disponibili (consentendo l’accesso al diretto interessato e alle SOA) sia la interoperabilità con i sistemi delle amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni utili.

A tale proposito si ricorda che il Fascicolo virtuale dell’operatore economico si colloca tra le misure di semplificazione in materia di contratti pubblici previste dal PNRR e dal D.L. n. 77/2021, convertito con L. n. 108/2021, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e mira a digitalizzare i controlli sugli operatori economici che operano negli appalti pubblici.

Il nuovo sistema del FVOE costituisce una evoluzione del sistema attuale AVCpass e come evidenziato nel Comunicato del presidente dell’ANAC del 29 novembre 2021 tale applicativo  permette di inserire e gestire, attraverso il fascicolo di ciascun operatore economico, le informazioni e i documenti utili alla dimostrazione dei requisiti generali e speciali utilizzandoli per la partecipazione a diverse procedure di gara.

Si fa notare che l’accesso al FVOE potrà essere consentito, ai sensi dell’art. 81, co. 4-bis, D. Lgs. n. 50/2016, oltre che alle stazioni appaltanti anche agli Organismi di attestazione per le verifiche di loro competenza e agli stessi operatori economici per i dati di loro pertinenza.

Tale possibilità consentirà di ridurre il rischio di errori, omissioni e false dichiarazioni involontarie, a beneficio del corretto e spedito svolgimento delle operazioni di gara e con un effetto deflattivo del contenzioso.

Il FVOE, rispetto all’AVCpass, consente infatti di accertare anche i requisiti degli operatori economici che intervengono per l’esecuzione del contratto. L’utilizzo non è quindi limitato alla singola gara.

Di contro, non diversamente dall’AVCpass, resta a carico dell’operatore economico la produzione, gara per gara, di un PASSOE da inserire nella domanda di partecipazione e la possibilità di integrare attraverso il sistema la documentazione richiesta dalla stazione appaltante, laddove di esclusiva disponibilità del primo.

Inoltre, si fa presente che con avviso del 26 ottobre u.s. l’ANAC ha evidenziato che “il PASSOE è presupposto affinché l’operatore economico possa essere verificato attraverso il sistema AVCpass/FVOE, tuttavia la mancata inclusione del suddetto documento non costituisce causa di esclusione”.

Di seguito gli aspetti principali del Fascicolo virtuale dell’operatore economico contenuti nella Delibera.

 

Finalità dei dati contenuti nel FVOE (art. 2)

Il FVOE contiene tutti i dati per la partecipazione alle gare per cui è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati ANAC, consentendo:

  • la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti generali e speciali in capo al concorrente;
  • il controllo della dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti speciali;
  • il controllo del possesso dei suddetti requisiti in capo ai soggetti ausiliari;
  • il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei requisiti di cui ai punti precedenti.

 

Funzionalità del FVOE (art. 2)

Attraverso l’apposita interfaccia web, il FVOE consente:

  • alle stazioni appaltanti, l’acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale;
  • agli operatori economici, l’inserimento nel fascicolo dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico;
  • il riutilizzo dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento nei limiti della loro validità temporale (per le certificazioni dei requisiti generali il termine è di 120 giorni, ove non diversamente indicato);
  • il riutilizzo da parte delle stazioni appaltanti dell’esito delle verifichein altre procedure di affidamento e l’accesso ai documenti a comprova.

 

Il PASSOE del concorrente (art. 2)

Sotto il profilo operativo, la Delibera specifica che l’operatore economico riscontrato nei documenti di gara (residente e dotato di stabile organizzazione in Italia), per l’utilizzo del servizio FVOE, deve:

  • registrarsi al sistema, accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (v. Servizi ad accesso riservato - FVOE);
  • indicare a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare, ottenendo - come avveniva con l’AVCpass - un “PASSoe” (comprendente, se del caso, anche quello dell’ausiliaria) da inserire nella busta della documentazione amministrativa, anche quando la stazione appaltante scelga di operare mediante l’inversione procedimentale.

In caso di mancato inserimento del PASSoe, la stazione appaltante attiva la procedura di soccorso istruttorio, con conseguente esclusione dalla gara del concorrente nel caso in cui non lo produca nel termine assegnato.

 

Il PASSOE del subappaltatore (art. 2)

In fase esecutiva la Delibera di ANAC prevede due passaggi per l’autorizzazione del subappalto:

  • l’impresa subappaltatrice produce un proprio PASSoe con le stesse modalità del concorrente (quindi indicando il CIG dell’appalto);
  • l’aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione del subappaltatore, genera il PASSoe relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell’impresa subappaltatrice.

Parimenti a quanto accadeva con l’AVCpass, il PASSoe deve quindi essere acquisito da parte delle stazioni appaltanti per tutti i concorrenti, poiché - consentendo la corretta identificazione dei partecipanti alla gara - rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento. Ciò, tuttavia, non esenta gli stessi concorrenti dall’obbligo di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso di detti requisiti.

 

Accesso al FVOE (artt. 3 e 8)

L’accesso al sistema FVOE avviene attraverso la verifica delle credenziali di autenticazione, assegnate individualmente ad ogni incaricato, ciò consente l’audit sugli accessi (i cui esiti sono documentati) ed anche di individuare comportamenti anomali o a rischio dal punto di vista della sicurezza informatica (v. gli alert previsti all’art. 8).

Nelle more della piena integrazione del fascicolo virtuale con il sistema SPID, la Delibera ANAC chiarisce che l’accesso al FVOE avviene mediante credenziali personali username e password, a cui collegare una casella di posta elettronica certificata personale. Dall’indicazione di una PEC sono esentati gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia (art. 3).

Al riguardo, può osservarsi che questa modalità “semplificata” di accesso corrisponde a quella dell’AVCpass. Pertanto, è possibile attendersi una trasmigrazione dei soggetti già registrati a quest’ultimo sistema nel database del fascicolo virtuale, in modo da consentire a questi ultimi l’accesso - almeno in prima battuta - con le stesse credenziali.

In merito, il sistema associativo ha richiesto ad ANAC gli opportuni chiarimenti.

 

Modalità di utilizzo del FVOE (art. 4)

Fatto salvo il RUP, l’accesso al FVOE è consentito unicamente al soggetto o ai soggetti nominati dalla SA per la verifica dei requisiti. A tali soggetti, è demandata l’individuazione (tramite BDNCP) dei documenti a comprova dei requisiti per gli operatori economici interessati alla specifica procedura di affidamento.

Conseguentemente, la stazione appaltante, acquisito il CIG della procedura, deve specificare sul SIMOG i requisiti speciali di partecipazione alla procedura e i relativi documenti di comprova, indicando contestualmente i soggetti abilitati a compiere le verifiche.

A loro volta, prima della partecipazione, l‘operatore economico è tenuto a selezionare nel sistema FVOE i dati e i documenti, presenti nel fascicolo virtuale, di cui intendono avvalersi per la dimostrazione dei requisiti speciali riferiti alla specifica gara.

In gara, l’ANAC, attraverso il FVOE, mette a disposizione della stazione appaltante tutta la documentazione a comprova dei requisiti dei concorrenti sia in modo automatico (per quanto già inserito sul sistema (e ancora in corso di validità) sia a seguito dell’evasione della richiesta ai competenti Enti certificanti.

L’esito delle verifiche svolte dalle singole stazioni appaltanti resta disponibile nel FVOE fino al momento di scadenza di validità dei documenti su cui sono state effettuate dette verifiche.

 

Lista degli operatori economici verificati (art. 4)

L’utilizzo del sistema FVOE per i controlli da effettuare nell’ambito delle procedure di affidamento consente all’ANAC di formare una “Lista degli operatori economici verificati che - similmente a quanto accade per le c.d. “White list” - riporterà l’elencazione degli operatori economici per i quali, attraverso il sistema, è stata eseguita con esito positivo la verifica di tutti i requisiti. Tali soggetti rimangono nella suddetta Lista fino a diversa valutazione e comunque limitatamente al periodo di validità dei documenti su cui sono state fatte le verifiche.

Come evidenziato dall’ANAC nella Delibera, ciò dovrebbe dare la possibilità alle altre stazioni appaltanti di avvalersi delle verifiche già svolte, nel caso non riscontri variazioni dei soggetti apicali dell’operatore economico, che quindi porterebbero a diversi controlli (v. art. 81, D. Lgs. n. 50/2016).

A tal proposito, si auspica che la Lista possa essere utilizzata, e quindi visibile, dalle stazioni appaltanti solo in fase gara e non diventi elemento discriminante nella scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate.

 

Documentazione dei requisiti generali e speciali (artt. 5 e 6)

La Delibera individua la documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale ad oggi disponibili attraverso il sistema, elencando di volta in volta l’Ente o soggetto che li mette a disposizione.

Per quanto riguarda specificatamente i requisiti di carattere generale, il FVOE consente l’accesso a:

  • Visura Registro delle Imprese (a carico di Unioncamere);
  • Certificato del casellario giudiziale integrale (a carico di Ministero della Giustizia);
  • Anagrafe delle sanzioni amministrative (a carico di Ministero della Giustizia);
  • Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati (a carico di Inarcassa);
  • Comunicazione di regolarità fiscale (a carico di Agenzia delle Entrate);
  • Comunicazione Antimafia (a carico di Ministero dell’Interno);
  • Annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici (a carico di ANAC).

 

Documentazione dei requisiti speciali (artt. 6 e 9)

Per quanto riguarda i requisiti di carattere speciale, la Delibera riporta la disponibilità della seguente documentazione e dei seguenti dati a comprova del possesso dei seguenti requisiti.
1. Requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario:
  - fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero società di persone, ove disponibili (a carico di Agenzia delle Entrate);
  - consistenza e costo del personale dipendente (a carico di INPS).
2. Requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario:
  - Attestazioni SOA (a carico di ANAC);
  - Certificati Esecuzione Lavori o CEL (a carico di ANAC);
  - ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all’Autorità da parte dei soggetti partecipanti (a carico di ANAC).
In via transitoria, fino alla completa operatività del sistema i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli operatori economici (art. 9, Delibera).

 

Regime transitorio (artt. 8 e 9)

Nella Delibera (art. 9) viene specificato che fino alla completa attivazione del FVOE tale sistema è utilizzato solo per l’acquisizione e per la verifica dei dati e dei documenti sopra elencati (v. art. 5 e 6).

Ciò obbliga in via transitoria:

  • le stazioni appaltanti ad operare, limitatamente a tali informazioni, ancora attraverso le autodichiarazioni dell’operatore economico per i documenti e i dati non supportati dal sistema (v. art. 40, co. 1, D.P.R. n. 445 del 2000);
  • gli operatori economici a caricare sul sistema quanto necessario a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario mancanti nel FVOE.

Riguardo a tali documenti l’operatore economico ha l’obbligo di inserire esclusivamente documentazione pertinente, assumendosi la piena responsabilità della documentazione prodotta (v. art. 8, n. 1, Delibera, ove è altresì disposto che ANAC è sollevata da ogni responsabilità in merito a tali dati).

 

Obblighi di comunicazione (art. 8)

È fatto obbligo agli operatori economici e alle stazioni appaltanti di segnalare tempestivamente all’Autorità ogni variazione dei ruoli dei soggetti, che sono stati preventivamente autorizzati ad operare sul sistema, nonché di eventuali utilizzi impropri ed irregolari del sistema.

L’operatore economico, la stazione appaltante/ente aggiudicatore e la SOA si impegnano a comunicare tempestivamente incidenti sulla sicurezza del FVOE, nonché ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni).

L’interessato potrà, in qualunque momento, comunque esercitare i diritti di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (con PEC, all’indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it).

Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile al recapito rpd@anticorruzione.it.

Ulteriori indicazioni sono reperibili sulla nuova pagina web dell’ANAC dedicata al fascicolo virtuale dell’operatore economico.

 

Focus: le novità per i lavori pubblici

Per quanto riguarda i lavori pubblici, la presenza dell’attestazione SOA nel FVOE dovrebbe delimitare fortemente l’onere di caricamento della documentazione e dei dati posti a carico degli operatori economici che operano in tale settore.

Infatti, l’esaustività dell’attestazione SOA comporta che, fatti salvi i due casi di seguito riportati, i concorrenti di un appalto di lavori non siano tenuti, diversamente da quanto accade per servizi e forniture, a dimostrare, gara per gara, i requisiti speciali richiesti dalla singola procedura.

Pertanto, considerato che l’attestazione è messa disposizione dall’ANAC, a tali operatori economici non resterebbe che caricare, sul proprio fascicolo virtuale, unicamente quanto previsto a dimostrazione dei requisiti stabiliti per i lavori di importo:

  • pari o inferiore a 150.000 euro, laddove il concorrente non sia provvisto di specifica categoria di attestazione SOA (v. art. 90, D.P.R. n. 207/2010);
  • pari o superiore ai 20 milioni di euro, laddove sia richiesta dalla stazione appaltante una ulteriore verifica della capacità economico-finanziaria del concorrente (art. 84, co. 7, D. Lgs. n. 50/2016).

In tali casi i concorrenti devono accedere all’area dedicata del FVOE, inserendo a sistema i documenti di loro esclusiva disponibilità e relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale richiesti dalla stazione appaltante, ciò, allo scopo di mettere a disposizione di quest’ultima informazioni non altrimenti reperibili dal sistema FVOE presso Enti certificatori.

L’operatore economico può comunque utilizzare tali documenti, purché in corso di validità, per tutte le successive procedure di affidamento alle quali partecipi.

Anche riguardo a tali aspetti, si è in attesa di conferme da parte di ANAC.

 

 


Referenti

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