Elezioni dell’8 e 9 giugno 2024 - Permessi per i lavoratori che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali

I lavoratori che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali hanno il diritto di assentarsi dal luogo di lavoro percependo comunque il trattamento economico che sarebbe loro spettato qualora avessero prestato la propria attività lavorativa, unitamente a quello ulteriore previsto dalla normativa di riferimento per le giornate festive o non lavorative.

Suggerimento n.278/58 del 30 maggio 2024


Sabato 8 giugno 2024 e domenica 9 giugno 2024 si svolgeranno le consultazioni per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo e, contemporaneamente, in alcuni Comuni delle province di Milano, Lodi e Monza e Brianza si svolgeranno le consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci ed il rinnovo dei consigli comunali.

 

Regole generali

I lavoratori che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali (presidente di seggio, vicepresidente, segretario, scrutatore), ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati (e, in occasione di referendum, anche i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum), hanno diritto al trattamento economico e normativo previsto dall’art. 119 del D.P.R. n. 361/1957 (“testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”) così come modificato dall’art. 11, co.1 L. n. 53/1990 e interpretato dall’art. 1 L.n. 69/1992.

In particolare, ai lavoratori in parola è riconosciuto il diritto:

1 di assentarsi dal lavoro per il tempo di svolgimento delle operazioni presso i seggi elettorali;
   
2 per le giornate di attività ai seggi rientranti in quelle lavorative, di percepire il trattamento economico che sarebbe loro spettato in caso di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa; qundi (di norma)
  a) se operai, otto ore di retribuzione (comprensiva del 4,95% per riposi annui) ed il relativo accantonamento presso la Cassa Edile;
  b) se impiegati, la retribuzione mensile;
     
3 per ciascuna delle giornate di attività ai seggi rientranti in quelle non lavorative o festive, di percepire
  a) se operai, una quota di retribuzione giornaliera (pari a otto ore di retribuzione ordinaria), senza l’effettuazione dell’accantonamento del 18,50% presso la Cassa Edile;
  b) se impiegati (in aggiunta alla retribuzione mensile) una quota di retribuzione giornaliera di importo pari a 8/173esimi della retribuzione stessa;
oppure, in alternativa alle quote di cui al punto 3 a) e 3 b),
 
  c) a pari giornate di riposo compensativo, le cui modalità di fruizione devono essere concordate tra lavoratore e datore di lavoro, contemperando le esigenze organizzative e produttive dell’azienda con il diritto al recupero “immediato” del mancato riposo settimanale (Cfr. Corte  costituzionale n. 452/1991).
    Tale diritto, di natura compensativa del mancato riposo settimanale, deve essere fruito dal lavoratore nell’arco temporale massimo di una settimana decorrente dal termine delle attività ai seggi.

 

Si precisa che, qualora le attività di scrutinio dei voti si protraggano oltre la mezzanotte (generalmente della domenica), l’intera “nuova” giornata (generalmente il lunedì) deve essere considerata “di attività ai seggi” e, quindi, indipendentemente dalle ore di effettiva attività svolta, retribuita secondo quanto previsto ai precedenti punti 2 a) o b) ovvero 3 a) o b).

 

Adempimenti

In assenza di una specifica regolamentazione contrattuale, i lavoratori che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali - sulla base dei principi di correttezza e buona fede insiti nel rapporto di lavoro - devono:

- prima dell’inizio delle attività ai seggi, avvisare il datore di lavoro in merito alla propria assenza e consegnare, se ne sono in possesso, copia della convocazione inviata dall’ufficio elettorale;
- al termine delle attività ai seggi, consegnare al datore di lavoro una copia della documentazione attestante le funzioni svolte, che, di norma, consiste
  - per gli scrutatori ed i segretari, nella nomina del Comune o, in caso di provvedimento d’urgenza, nella nomina del presidente di seggio, nonché nella dichiarazione successiva del presidente stesso che attesti l’effettiva presenza al seggio;
  - per i presidenti di seggio, nel decreto di nomina e nella dichiarazione del vicepresidente che comprovi il giorno e l’ora d’inizio delle operazioni presso i seggi;
  - per i rappresentanti di lista, nel certificato redatto dal presidente di seggio che attesti l’esecuzione dell’incarico ricevuto dalle liste e recante l’orario di presentazione al seggio e quello conclusivo delle operazioni di spoglio delle schede dell’ultimo giorno.

 

Assenza dal lavoro per attività ai seggi e cassa integrazione

Il diritto alla corresponsione del trattamento economico per le giornate di attività ai seggi presuppone che il rapporto di lavoro sia in essere e le obbligazioni contrattuali siano dovute e non risultino sospese.

Ne consegue che, nell’ipotesi in cui ai lavoratori chiamati a svolgere attività ai seggi sia già stata comunicata (secondo le prassi e le modalità aziendali in uso) la sospensione dal rapporto di lavoro per effetto dell’intervento della cassa integrazione guadagni, risultando sospese tali obbligazioni, il datore di lavoro non deve corrispondere agli stessi alcun compenso né per le giornate non lavorative e festive né per quelle che sarebbero state lavorative.

In altri termini, per il tempo di svolgimento delle attività presso i seggi elettorali, ai lavoratori spetta unicamente il trattamento di cassa integrazione guadagni (l’INPS non equipara l’attività ai seggi a quella lavorativa).

Per analoga motivazione (obbligazioni contrattuali sospese) ai lavoratori in parola non spetta nemmeno il riposo compensativo, in quanto, “costituendo la piena funzionalità del rapporto lavorativo il presupposto indispensabile per l'applicazione di tale disciplina, sarebbe incongruo consentire il recupero delle energie psico-fisiche ad un lavoratore di cui è sospeso l'obbligo di prestare attività lavorativa” (Cass. n. 29774/2018).

 

Aspetti fiscali

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 L. n. 178/1981, è disposta la deducibilità dall'imponibile complessivo da assoggettare alle imposte sul reddito, delle spese afferenti alle retribuzioni corrisposte per le giornate non lavorate dei dipendenti che si sono assentati dal lavoro al fine di svolgere le funzioni elettorali.

In particolare, il beneficio per il datore di lavoro consiste nella deduzione, dalla base imponibile ai fini IRES/IRPEF,  di un ammontare pari alle retribuzioni corrisposte, che si va ad aggiungere alla deduzione già operata, per il medesimo ammontare, quale componente negativo nella determinazione del reddito complessivo (Cfr. Min. Finanze circ. n. 17/1982).


Referenti

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