Elezioni dell’8 e 9 giugno 2024 - Permessi per i lavoratori che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali
I lavoratori che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali hanno il diritto di assentarsi dal luogo di lavoro percependo comunque il trattamento economico che sarebbe loro spettato qualora avessero prestato la propria attività lavorativa, unitamente a quello ulteriore previsto dalla normativa di riferimento per le giornate festive o non lavorative.
Suggerimento n.278/58 del 30 maggio 2024
Sabato 8 giugno 2024 e domenica 9 giugno 2024 si svolgeranno le consultazioni per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo e, contemporaneamente, in alcuni Comuni delle province di Milano, Lodi e Monza e Brianza si svolgeranno le consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci ed il rinnovo dei consigli comunali.
Regole generali
I lavoratori che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali (presidente di seggio, vicepresidente, segretario, scrutatore), ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati (e, in occasione di referendum, anche i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum), hanno diritto al trattamento economico e normativo previsto dall’art. 119 del D.P.R. n. 361/1957 (“testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”) così come modificato dall’art. 11, co.1 L. n. 53/1990 e interpretato dall’art. 1 L.n. 69/1992.
In particolare, ai lavoratori in parola è riconosciuto il diritto:
Si precisa che, qualora le attività di scrutinio dei voti si protraggano oltre la mezzanotte (generalmente della domenica), l’intera “nuova” giornata (generalmente il lunedì) deve essere considerata “di attività ai seggi” e, quindi, indipendentemente dalle ore di effettiva attività svolta, retribuita secondo quanto previsto ai precedenti punti 2 a) o b) ovvero 3 a) o b).
Adempimenti
In assenza di una specifica regolamentazione contrattuale, i lavoratori che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali - sulla base dei principi di correttezza e buona fede insiti nel rapporto di lavoro - devono:
Assenza dal lavoro per attività ai seggi e cassa integrazione
Il diritto alla corresponsione del trattamento economico per le giornate di attività ai seggi presuppone che il rapporto di lavoro sia in essere e le obbligazioni contrattuali siano dovute e non risultino sospese.
Ne consegue che, nell’ipotesi in cui ai lavoratori chiamati a svolgere attività ai seggi sia già stata comunicata (secondo le prassi e le modalità aziendali in uso) la sospensione dal rapporto di lavoro per effetto dell’intervento della cassa integrazione guadagni, risultando sospese tali obbligazioni, il datore di lavoro non deve corrispondere agli stessi alcun compenso né per le giornate non lavorative e festive né per quelle che sarebbero state lavorative.
In altri termini, per il tempo di svolgimento delle attività presso i seggi elettorali, ai lavoratori spetta unicamente il trattamento di cassa integrazione guadagni (l’INPS non equipara l’attività ai seggi a quella lavorativa).
Per analoga motivazione (obbligazioni contrattuali sospese) ai lavoratori in parola non spetta nemmeno il riposo compensativo, in quanto, “costituendo la piena funzionalità del rapporto lavorativo il presupposto indispensabile per l'applicazione di tale disciplina, sarebbe incongruo consentire il recupero delle energie psico-fisiche ad un lavoratore di cui è sospeso l'obbligo di prestare attività lavorativa” (Cass. n. 29774/2018).
Aspetti fiscali
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 L. n. 178/1981, è disposta la deducibilità dall'imponibile complessivo da assoggettare alle imposte sul reddito, delle spese afferenti alle retribuzioni corrisposte per le giornate non lavorate dei dipendenti che si sono assentati dal lavoro al fine di svolgere le funzioni elettorali.
In particolare, il beneficio per il datore di lavoro consiste nella deduzione, dalla base imponibile ai fini IRES/IRPEF, di un ammontare pari alle retribuzioni corrisposte, che si va ad aggiungere alla deduzione già operata, per il medesimo ammontare, quale componente negativo nella determinazione del reddito complessivo (Cfr. Min. Finanze circ. n. 17/1982).