Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) dell’anno 2025 - Riepilogo degli adempimenti aziendali obbligatori
Ricordiamo quali sono le verifiche aziendali da effettuare entro il 30 ottobre p.v. per applicare correttamente la disciplina dell’EVR, con particolare riferimento alla possibilità di non erogarlo o erogarlo in misura ridotta.
Suggerimento n. 428/84 del 1° settembre 2025
Come noto (v. nostro Suggerimento n. 142/2025) la verifica dei 4 parametri territoriali ha riscontrato il loro andamento positivo nel raffronto dei due trienni di riferimento (2021/2022/2023 e 2022/2023/2024) determinando, pertanto, il riconoscimento dell’EVR nella misura piena (4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 31 dicembre 2024) anche per l’anno in corso.
A seguito della predetta verifica territoriale, è prevista una procedura aziendale che, sempre con riferimento al raffronto tra il triennio 2024/2023/2022 ed il precedente 2023/2022/2021, verifica l’andamento dei due seguenti parametri aziendali:
- le ore denunciate alla Cassa Edile o alle Casse Edili al netto delle ore di cassa integrazione guadagni (la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza metterà a disposizione tale dato con le stesse modalità dell’anno scorso);
- il volume di affari IVA come rilevabile dalle dichiarazioni annuali.
In caso di andamento positivo di entrambi gli anzidetti parametri l’azienda è tenuta ad erogare l’EVR al 100%, mentre qualora l’andamento di entrambi i parametri risulti negativo l’impresa non dovrà nulla ovvero dovrà riconoscere l’EVR in misura ridotta (65% della misura intera) nel caso in cui l’andamento negativo riguardi solo uno dei due parametri aziendali.
Entro e non oltre il 30 ottobre 2025 le imprese che abbiano accertato l’andamento negativo di entrambi o di uno dei parametri, devono obbligatoriamente inviare ad Assimpredil Ance ed alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, una specifica autodichiarazione (v. fac-simile) - unitamente alla relativa documentazione probatoria.
Tale autodichiarazione nonché i documenti a supporto sono da inoltrare esclusivamente ai seguenti rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata (PEC):
assimpredil.sindacale@pec.ance.it;
datorilavoro@pec.cassaedilemilano.it .
Ricordiamo che è dovuta l’erogazione dell’EVR nella misura intera prevista a livello territoriale in caso di mancato rispetto della procedura aziendale in parola e comunque fino a quando l’azienda interessata non abbia inviato la predetta autodichiarazione.
Per tutte le ulteriori informazioni in merito alla vigente disciplina dell’EVR ed alla sua documentazione di riferimento, rimandiamo al già citato Suggerimento n. 142/2025 e relativi allegati.