Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) - Accordo collettivo provinciale 10 marzo 2025
Le Parti Sociali hanno effettuato la verifica a livello territoriale per il riconoscimento dell’EVR per l’anno 2025, come previsto dal vigente contratto integrativo.
Suggerimento n. 142/31 dell'11 marzo 2025
Rendiamo noto che è stato sottoscritto da Assimpredil Ance e dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza l’accordo di verifica dei parametri territoriali, necessario per l’eventuale conferma dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) per l’anno in corso.
L’accordo attesta l’andamento positivo di tutti i quattro parametri territoriali individuati dal vigente contratto collettivo provinciale, nel raffronto dei due trienni di riferimento (2021/2022/2023 e 2022/2023/2024).
Alla luce del risultato positivo della predetta verifica, per l’anno in corso l’elemento variabile della retribuzione (EVR) è dovuto nella misura intera stabilita a livello territoriale (4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 31 dicembre 2024) e sono confermate le modalità con le quali le imprese possono comunicare l’eventuale andamento negativo di entrambi o di almeno uno dei parametri aziendali. Solo in tali ultimi casi, nel rispetto della procedura prevista, l’impresa può non corrispondere totalmente o corrispondere in misura ridotta al 65% l’EVR per l’anno 2025.
In particolare, ricordiamo che la procedura di verifica aziendale, sempre con riferimento al raffronto tra il triennio 2024/2023/2022 ed il precedente 2023/2022/2021, deve riguardare l’andamento di ciascuno dei due seguenti parametri aziendali:
- le ore denunciate alla Cassa Edile o alle Casse Edili al netto delle ore di cassa integrazione guadagni (la Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza metterà a disposizione tale dato con le stesse modalità dell’anno scorso);
- il volume di affari IVA come rilevabile dalle dichiarazioni annuali.
Qualora l’andamento di entrambi gli anzidetti parametri risulti negativo, l’impresa non sarà tenuta alla corresponsione dell’EVR 2025, mentre se l’andamento negativo riguarderà solo uno dei due, l’impresa dovrà riconoscere l’EVR 2025 in misura ridotta (65% della misura intera).
Le imprese che, all’esito di tale specifica verifica aziendale, abbiano accertato l’andamento negativo di entrambi o di uno dei parametri, ai fini dell’esonero totale o parziale dall’erogazione dell’EVR, tempestivamente e comunque entro e non oltre il 30 ottobre 2025, sono obbligate ad inviare ad Assimpredil Ance ed alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, una specifica autodichiarazione (v. fac-simile allegato) - unitamente alla relativa documentazione probatoria.
Autodichiarazione e documenti a supporto sono da inoltrare esclusivamente ai seguenti rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata (PEC):
assimpredil.sindacale@pec.ance.it;
datorilavoro@pec.cassaedilemilano.it
Evidenziamo che il mancato rispetto della predetta procedura nonché la mancata partecipazione all’eventuale confronto richiesto dalle Organizzazioni sindacali in merito ai presupposti indicati dall’azienda, comporta l’obbligo di erogare l’EVR 2025 in misura piena.
Evidenziamo, altresì, che l’impresa è comunque tenuta ad erogare l’EVR nella misura intera prevista a livello territoriale, fintanto che non abbia presentato la predetta autodichiarazione.
L’eventuale conguaglio dell’EVR relativo all’anno in corso sarà effettuato a consuntivo, nel mese di dicembre.
Per il 2025, l’EVR dovrà essere anticipato in quote mensili, agli addetti in forza nell’anno. Si raccomanda alle imprese di non ritardare nel riconoscere gli importi arretrati dovuti da gennaio 2025.
Agli importi riconosciuti a titolo di EVR per l’anno 2025 è applicabile l’imposta sostitutiva, per l’anno in corso, pari al 5% (v. nostro Suggerimento n. 7/2025) sempreché tale importo rispetti il limite complessivo annuo pari ad euro 3.000,00 ed il lavoratore sia titolare di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2024 (anno precedente a quello di percezione delle somme) ad euro 80.000,00.
Provvediamo ad allegare al presente Suggerimento l’accordo territoriale in parola ed i rispettivi allegati, tra cui le tabelle degli importi definitivi dell’EVR per l’anno 2025, sia nella misura intera che ridotta, distinti tra operai ed impiegati e le tabelle relative agli apprendisti operai e agli apprendisti impiegati.
In merito all’anzidetto accordo territoriale, segnaliamo che lo stesso è stato correttamente depositato in data 11 marzo 2025 e che la procedura gli ha assegnato il codice contratto 20250311173502476.