Efficienza energetica degli edifici – Modifiche alla disciplina regionale
La Regione Lombardia ha introdotto alcune modifiche al recente Testo Unico regionale in materia di efficienza energetica di edifici.
Suggerimento n.65/23 del 1 febbraio 2016
Facciamo seguito al Suggerimento n. 391/2015 per informare le imprese che è stato pubblicato il Dduo n. 224 del 18 gennaio 2016 (sul BURL n.3 del 22 gennaio 2016) contenente alcune integrazioni alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici approvate con il decreto n. 6480 del 30 luglio 2015 (c.d. Testo Unico Regionale per l’efficienza energetica di edifici).
Il provvedimento corregge alcuni refusi del precedente decreto regionale n. 6480 del 30 luglio 2015, integra il provvedimento con quanto espresso dal Consiglio Nazionale del Notariato e lo aggiorna con le novità approvate lo scorso novembre, relative ai requisiti prestazionali dei serramenti.
Viene di seguito fornita una sintesi dei contenuti inseriti nel provvedimento.
Attestato di Prestazione Energetica (APE)
Sono esclusi dall’obbligo di dotazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE):
- i provvedimenti giudiziali portanti trasferimenti immobiliari conseguenti a procedure esecutive individuali o concorsuali (escluse le eccezioni di cui al punto 1.2 del decreto);
- gli edifici industriali e artigianali il cui utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non prevedano il riscaldamento o la climatizzazione;
- l’installazione di dispositivi per la termoregolazione e la contabilizzazione del calore (non comporta la decadenza dell’idoneità dell’APE esistente);
APE e libretto di impianto
Il libretto di impianto deve essere consegnato all’acquirente o al locatario, insieme all’APE, ma non deve essere unito all’APE come allegato al contratto di compravendita o locazione.
Ampliamento volumetrico, recupero di sottotetti e nuovi volumi edilizi
Il provvedimento chiarisce le verifiche da effettuare in caso di interventi di ampliamento, recupero di sottotetti esistenti e nuovi volumi edilizi (sempre che la nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m³), qualora la nuova porzione sia climatizzata mediante l’estensione dell’impianto pre-esistente.
Se tale climatizzazione avviene mediante l’installazione anche di un solo sistema tecnico dedicato a un servizio energetico, le verifiche da effettuare sono quelle previste per gli edifici di nuova costruzione.
Impianti
Il decreto fornisce indicazioni in merito ai requisiti degli impianti di illuminazione (punto 9), sostituzione del generatore di calore (punto 10), requisiti per l’installazione di un impianto termico alimentato da biomassa (punto 11), installazione di una pompa di calore con potenza ridotta (punto 12) e di pompe di calore reversibili tipo split (punto 15).
Al punto 17, il provvedimento specifica che nell’ambito di un intervento di nuova costruzione, soggetto ai requisiti degli “edifici a energia quasi zero”, allacciato ad una rete di teleriscaldamento, il fabbisogno di dotazione di fonti rinnovabili (così come disposto dal D.Lgs. 28/2011) è assolto con riferimento alla copertura dei fabbisogni di climatizzazione invernale, estiva e di acqua calda sanitaria, ma non per la produzione di energia elettrica.
Gli interventi di demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria e di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di un edificio esistente (ai sensi del decreto n. 6480/2015), avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, non ricompresi nella definizione di ristrutturazione importante di primo livello (punto 63, allegato A, Dduo 6480/2015 – “intervento che interessa l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio“), devono soddisfare gli obblighi di integrazione di fonti rinnovabili (ad es. solare, geotermica, ecc..) previsti dal D.Lgs. 28/2011.