Durf e ritenute fiscali negli appalti: versamenti in conto fiscale - operazioni non imponibili Iva
Le operazioni oggettivamente non imponibili ai fini IVA sono escluse dal computo dei versamenti registrati in conto fiscale.
Suggerimento n. 246/38 dell'8 maggio 2025
L’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 123 del 29 aprile 2025, ha fornito chiarimenti in merito al requisito del 10% dei versamenti registrati in conto fiscale rispetto all’ammontare dei ricavi, necessario ai fini del rilascio del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
Come è noto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il committente che affida il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, e di beni strumentali di proprietà del committente, deve richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi (vedi ns. Suggerimento n. 85/16 del 14 febbraio 2020).
Tale obbligo viene meno per le imprese che producono il “Certificato di affidabilità fiscale” (cd. DURF), con cui attestano la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, dei seguenti requisiti:
- essere in attività da almeno tre anni;
- essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
- non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di accertamento, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, Irap, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione;
- aver eseguito nel corso dei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10% dell’ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.
In relazione a tale ultima condizione, nella Riposta sopra citata, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che, ai fini del calcolo della soglia del 10% dei versamenti in conto fiscale rispetto all’ammontare dei ricavi, non rientrano le operazioni non imponibili ad Iva. Infatti, in tal caso, non sussiste alcun versamento dell’imposta, neppure “teorico” da computare nel calcolo della soglia del 10%.
Si ricorda che sono, invece, ricompresi nel calcolo:
- i versamenti Iva relativi alle operazioni soggette al reverse charge e split payment, trattandosi comunque di operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’imposta (si veda ns. Suggerimento n. 719/97 del 25 settembre 2020);
- l’Iva teorica corrispondente al reddito della società imputato per trasparenza ai soci che provvedono al pagamento dell’imposta (nell’ipotesi di esercizio dell’opzione per trasparenza fiscale) o quella risultante dalla liquidazione periodica della società controllata, ma assolta dall’ente controllante, nel caso di opzione per la liquidazione Iva di gruppo.